Cass. civ. Sez. III, Sent., 27-01-2012, n. 1188 Nullità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1.- Nel 2006 R.R., custode giudiziario in un procedimento esecutivo promosso nei confronti di B.M. e dei figli L.G. e P.V.G., agì giudizialmente innanzi alla sezione specializzata agraria del tribunale di Reggio Emilia dapprima ex art. 700 c.p.c. e poi in sede di merito per la declaratoria di nullità e, in subordine, di inopponibilità alla procedura di un contratto col quale nel 1993 i tre esecutati aveva concesso in affitto un fondo agricolo alla società cooperativa La Prediera di cui erano soci.

Con sentenza n. 1719/07, dichiarata la nullità del contratto, il giudice di primo grado affermò il diritto del custode al rilascio del fondo.

L’appello della società La Prediera è stato dichiarato inammissibile dalla corte d’appello di Bologna con ordinanza (letta in udienza) del 7 maggio 2009 sul rilievo che la società appellante non aveva provveduto ad effettuare una valida notifica alla B. ed ai P. nel termine perentorio assegnato, non aveva effettuato eventuali ricerche e non aveva tentato la notificazione con diverso rito, nonostante l’ampiezza del termine concesso.

2.- Avverso l’ordinanza (con valore decisorio) ricorre per cassazione la Cooperariva Rinascente società cooperativa a r.l. (già La Prediera) affidandosi a due motivi, cui resiste con controricorso R.R., che propone anche ricorso incidentale condizionato fondato su un unico motivo.

Entrambi hanno depositato memoria illustrativa.

Gli altri tre intimati non hanno svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

1-. I ricorsi sono riuniti in quanto proposti avverso la stessa sentenza.

2.- Il ricorso principale è tempestivo in quanto consegnato per la notifica entro i sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento decisorio impugnato.

Vi si assume:

a) col primo motivo, deducendo) violazione e falsa applicazione dell’art. 149 c.p.c., della L. n. 890 del 1982, artt. 4 e 8, artt. 331 e 291 c.p.c., che la corte d’appello il 7.7.2009 aveva illegittimamente omesso di assegnare un nuovo termine per la notifica agli irreperibili giacchè, dopo ciascuno dei tre ordini di rinnovazione della notifica alla B. ed ai due P. (del 5.6.2008, del 6.11.2008 e del 5.2.2009), la ricorrente (allora appellante) aveva sempre consegnato gli atti per la notifica all’ufficiale giudiziario "tempestivamente" il 3.10.2008, il 17.12.2008 ed il 18.3.2009, sicchè la notifica avrebbe dovuto considerarsi perfezionata per il notificante in quel momento;

b) col secondo, che erroneamente la corte d’appello aveva dichiarato l’inammissibilità dell’appello ex art. 331 c.p.c., trattandosi invece di fattispecie rientrante nell’ambito applicativo dell’art. 291 c.p.c. (essendo stato dalla corte riconosciuto con ordinanza del 6.11.2008 che il contraddittorio era stato già "spontaneamente integrato" dall’appellante nei confronti dei B. – P.) cui consegue non l’inammissibilità, ma la cancellazione della causa dal ruolo e l’estinzione del giudizio; ma che, non essendo stato stabilito dalla corte d’appello un termine entro il quale la notificazione si sarebbe dovuta eseguire, non era neppure configurabile il mancato rispetto di un termine perentorio.

2.1.- Il primo motivo è manifestamente infondato.

In tanto alle notificazioni si rende applicabile il principio secondo il quale la notificazione deve considerarsi perfezionata per il notificante se entro il termine previsto per la notificazione egli abbia consegnato tempestivamente l’atto all’ufficiale giudiziario, in quanto la notificazione sia poi stata effettuata. E se lo fosse stata a tutti i destinatari, non vi sarebbe stato evidentemente bisogno di rinnovazione alcuna.

2.2.- Il secondo, pur muovendo dalla corretta premessa che non era nella specie applicabile l’art. 331 c.p.c., ma l’art. 291 c.p.c. (al cui mancato rispetto consegue la cancellazione della causa dal ruolo e l’estinzione del giudizio e non già l’inammissibilità), è del pari manifestamente infondato laddove il ricorrente pretende di dedurre dalla mancata assegnazione di un termine per eseguire la notifica, la non configurabilità di un termine perentorio.

Il termine di cui all’art. 291 c.p.c., comma 1, è perentorio perchè tale espressamente qualificato dalla legge. Il fatto che non sia espressamente fissato dal giudice che dispone la rinnovazione comporta solo l’effetto che deve intendersi individuato con quello necessario per consentire all’altra parte di apprestare le proprie difese e di costituirsi nei tempi anch’essi prefissati dalla legge (così, ex multis, Cass., nn. 26401/1999 e 7570/99 che, benchè concernenti il mancato rispetto del termine concesso ex art. 331 c.p.c., esprimono un principio di valenza generale). Ma, anche qui, presupposto del rispetto del termine esplicitamente o implicitamente assegnato è che la notificazione sia stata effettuata, e non che sia mancata.

Per altro verso, non è revocabile in dubbio che, entro il termine di cui sopra, la parte deve non solo tentare la notificazione, ma eseguirla con le modalità che l’ordinamento appresta anche per il caso di irreperibilità del destinatario.

Nel caso in esame il termine è stato assegnato per ben tre volte, benchè il principio della celerità dei giudizi abbia ormai acquistato valenza costituzionale per effetto della modifica di cui all’art. 111 Cost. e benchè la rinnovazione possa essere disposta solo in caso di impossibilità del notificante di provvedervi entro il termine assegnatogli (anche implicitamente, come s’è detto).

Nella specie il termine era stato tutte le volte, anche l’ultima, ampiamente congruo per l’espletamento delle attività necessarie con un livello di diligenza ordinaria.

Non v’è interesse del ricorrente a che la corte di cassazione dichiari, in applicazione dell’art. 384 c.p.c., che la causa andava cancellata dal ruolo con sua conseguente estinzione (ex art. 307 c.p.c., comma 3), eccepita dalla controparte (ai sensi del quarto comma della disposizione citata), così correggendo l’errore in cui la corte d’appello è incorsa, giacchè in entrambi i casi sarebbe comunque ineludibile l’effetto del passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.

3.- Il ricorso è principale è conclusivamente respinto con assorbimento del ricorso incidentale condizionato.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE pronunciando sui ricorsi riuniti, rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito l’incidentale e condanna la ricorrente principale alle spese, che liquida in Euro 4.200, di cui 4.000 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori dovuti per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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