Cass. civ. Sez. III, Sent., 27-01-2012, n. 1187

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1.- S.N. ricorre per cassazione, affidandosi ad un unico motivo illustrato anche da memoria, avverso la sentenza n. 37/09 del 21.3.2009 con la quale la sezione specializzata agraria della corte d’appello di Lecce ne ha dichiarato inammissibile il gravame avverso la sentenza del tribunale di Brindisi in data 23.2.2008, che aveva respinto la domanda dal medesimo proposta nei confronti di S.E., volta al rilascio di un fondo del quale l’attore si affermava conduttore.

2.- S.E. resiste con controricorso.

Motivi della decisione

1.- Infondatamente la controricorrente prospetta l’inammissibilità del ricorso "per difetto di idonea procura" in relazione alla circostanza che, nella procura speciale conferita dalla parte all’avvocato a margine del ricorso, quest’ultimo sia stato delegato a rappresentare la parte, e non anche a rappresentarla "e difenderla".

La procura alle liti è, infatti, l’atto formale che abilita il difensore-procuratore a comparire davanti al giudice ed a compiere gli atti del processo a nome della parte ( art. 83 c.p.c.). E poichè in tanto consiste la difesa tecnica, è del tutto superfluo che al difensore designato siano esplicitamente conferiti poteri difensivi, che sono insiti nella stessa procura ad litem in quanto direttamente previsti dalla legge.

2.- Il ricorrente si duole – deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 414 c.p.c., n. 2 e art. 285 c.p.c. – che la corte d’appello ne abbia ritenuto inammissibile l’appello per tardività, erroneamente ritenendo che la notificazione fosse stata correttamente eseguita presso la cancelleria del tribunale di Brindisi, a seguito della impossibilità di eseguirla presso il consiglio dell’ordine, dove egli ed il suo difensore avevano eletto domicilio.

Sostiene che, poichè il suo difensore esercitava il suo ministero nella circoscrizione del tribunale di Brindisi, la notificazione si sarebbe dovuta eseguire presso lo studio del medesimo, risultante dall’albo professionale. Invoca il principio enunciato da Cass., n. 7658 del 1991. 3. – Il motivo è fondato.

Con sentenza n. 4746/1997 questa Corte ha affrontato ex professo il problema della notifica dell’impugnazione presso il procuratore costituito e domiciliatario della parte nella precedente fase di giudizio nell’eventualità del mancato reperimento di quest’ultimo nel domicilio eletto (in quanto, nel caso di specie, trasferitosi).

Ha, in particolare ritenuto che "l’appellante – proprio perchè mancava una nuova elezione di domicilio nell’atto di notificazione della sentenza ( art. 330 c.p.c., comma 1, prima parte) avrebbe dovuto notificare il gravame presso il procuratore costituito ( art. 330 c.p.c., comma 1, seconda parte), previo accertamento della nuova residenza desumibile dall’albo professionale ( R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 10 e art. 17, comma 1, n. 7). Nè tale onere può esser considerato contrastante col diritto di difesa, essendo anzi finalizzato a consentire la legittima instaurazione del contraddittorio nel giudizio di impugnazione". Ha inoltre precisato che "con riferimento alla notifica presso il procuratore costituito di cui all’art. 330 c.p.c., bisogna distinguere due ipotesi: la prima ricorre quando il procuratore non sia iscritto nell’albo professionale della circoscrizione alla quale appartiene il giudice che ha emesso la sentenza e in tal caso opera il disposto del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, art. 82; la seconda ricorre quando il procuratore sia iscritto nell’albo professionale della circoscrizione alla quale appartiene il giudice che ha emesso la sentenza. In tal caso la notifica va effettuata nel domicilio indicato per il giudizio e, qualora questo sia mutato, nel nuovo domicilio accertabile presso l’albo professionale. Tale onere di accertamento manifestamente non si pone in contrasto con l’art. 24 Cost. perchè, come si è notato, è diretto appunto a consentire la rituale instaurazione del contraddittorio; e, peraltro, si tratta di un adempimento agevolmente espletabile, che non comporta alcun serio aggravio per la parte interessata a dare impulso alla notificazione. Il problema può porsi soltanto per la residuale ipotesi (certamente non ricorrente nella specie) in cui il nuovo domicilio del procuratore non sia accertabile con mezzo idoneo, concretandosi in sostanza una irreperibilità del procuratore medesimo. In tal caso viene a determinarsi una situazione del tutto analoga a quella in cui manca la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio, onde si rende applicabile il criterio ulteriormente sussidiario previsto dall’art. 330 c.p.c., u.c.. e quindi l’impugnazione va notificata personalmente alla parte ai sensi degli artt. 137 e seg. c.p.c.".

Tali principi, ribaditi da Cass. n. 14309/2009 e condivisi dal Collegio, univocamente inducono all’accoglimento del ricorso giacchè la circostanza che, nel caso in esame, non di trasferimento si fosse trattato ma della sopravvenuta inesistenza della "domiciliazione presso l’ordine degli avvocati" (così la sentenza impugnata, a pagina 7), lungi dal costituire un argomento ostativo all’applicazione dei principi enunciati, li rende, se mai, ancor più pertinenti.

Essendo mancata la notificazione della sentenza di primo grado (del 13.2.2008) ai fini della decorrenza del termine breve ed essendo stato l’appello proposto il 5.11.2008 entro il termine annuale di cui all’art. 327 c.p.c. (nella formulazione applicabile ratione temporis), l’impugnazione di S.N. fu tempestiva.

4.- La sentenza va conseguentemente cassata con rinvio alla stessa corte d’appello in diversa composizione perchè si pronunci sull’appello.

Il giudice del rinvio regolerà anche le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Lecce – sezione specializzata agraria in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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