Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 23-06-2011) 22-09-2011, n. 34445

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il Tribunale di Rieti ha revocato il decreto penale di condanna emesso nei confronti di R.P. in relazione al reato di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2, e, rilevato che la contestazione si riferiva ad un tasso alcolemico non superiore a 0,8 g/l, ammetteva il predetto R. all’oblazione, dichiarando poi il reato estinto per intervenuta oblazione.

2. Ha presentato ricorso per cassazione il difensore dell’imputato lamentando che illegittimamente è stata disposta la sospensione della patente, in assenza di pronuncia di condanna.

Motivi della decisione

1. Rileva la Corte che l’ipotesi di reato per la quale R. P. è stato giudicato è quella di cui all’art. 186 C.d.S., comma 1, lett. a) (guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8), come risulta da quanto sopra riportato.

Tale fattispecie è stata depenalizzata ai sensi della L. 30 luglio 2010, n. 120, art. 33, comma 4.

L’intervenuta "abolitio criminis" comporta che il R. ha diritto ad un provvedimento giurisdizionale di proscioglimento perchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato, provvedimento che può essere emesso da questa Corte, essendo lo "ius superveniens" applicabile di ufficio anche in Cassazione (v. sez. 5 15.2000 n.769 rv 215996) e deponendo in tal senso evidenti ragioni di economia processuale.

2. Non ritiene il Collegio di trasmettere gli atti all’autorità amministrativa, in considerazione del principio di legalità – irretroattività operante sia per gli illeciti penali ( art. 2 c.p.), sia per gli illeciti amministrativi ( L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 1 richiamata dall’art. 194 C.d.S.), e non rinvenendosi nella L. n. 120 del 2010 una apposita previsione che imponga la trasmissione e che possa far ritenere derogato il suddetto principio di irretroattività.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non è più preveduto dalla legge come reato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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