Cass. civ. Sez. III, Sent., 27-01-2012, n. 1185 Notificazione a mezzo posta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

C.F. ha proposto al Giudice di pace di Spezzano della Sila domanda di condanna della s.p.a. Aurora Assicurazioni al risarcimento dei danni per violazione di norme antitrust, a seguito del Provvedimento n. 8546 del 28 luglio 2000, che ha inflitto sanzioni a numerose compagnie assicuratrici, fra cui la convenuta, per avere stipulato un’intesa illecita, da cui sarebbe derivato un consistente incremento dei premi praticati alla clientela, nel periodo 1994 – 1999.

La convenuta ha resistito alla domanda, eccependo l’incompetenza funzionale del GdP, competente dovendosi ritenere la Corte di appello di Cosenza.

Il GdP ha respinto l’eccezione ed ha accolto la domanda attrice, condannando la convenuta a pagare la somma di Euro 230,66, in restituzione delle somme pagate in eccesso quali premi assicurativi.

Aurora Ass.ni ha proposto appello, a cui ha resistito l’intimata.

Con la sentenza impugnata in questa sede il Tribunale di Cosenza ha dichiarato inammissibile l’appello, perchè la relativa notificazione – avvenuta a mezzo posta – è stata richiesta il 21 luglio 2004, mentre la sentenza impugnata è stata depositata il 14 giugno 2004.

Ha ritenuto il Tribunale che il timbro degli ufficiali giudiziari, apposto sull’atto con la specifica delle spese di notificazione e recante la data di consegna del 7 luglio 2004, non sia probante, perchè privo di sottoscrizione. Aurora Ass.ni propone un motivo di ricorso per cassazione. L’intimata non ha depositato difese.

La ricorrente ha depositato note di replica alle conclusioni del procuratore generale.

Motivi della decisione

1.- Con l’unico motivo la ricorrente denuncia violazione dell’art. 149 cod. proc. civ. e della L. n. 890 del 1982, art. 4, comma 2, in relazione agli artt. 325 e 326 cod. proc. civ., nonchè contraddittoria motivazione, sul rilievo che erroneamente il Tribunale ha ritenuto irrilevante il timbro a secco con la data della richiesta di notifica, perchè privo di firma, trattandosi di atto che non richiede firma alcuna, la cui mancata sottoscrizione non è comunque imputabile al difensore che presenti la richiesta di notifica. Produce in questa sede copia dell’estratto cronologico dell’Ufficio Notifiche presso il Tribunale di Cosenza, da cui risulta che l’atto è stato presentato per la notifica nella data da essa indicata del 7 luglio 2004, ed è contrassegnato dal numero 8433.

Lamenta violazione del principio enunciato dalla Corte costituzionale con sentenza 23 gennaio 2004 n. 28, secondo cui i termini processuali a carico del notificante si calcolano con riferimento alla data della presentazione dell’atto con la richiesta di notifica, non potendosi addebitare alla parte eventuali ritardi o inadempimenti dell’ufficio.

2.- Il motivo è fondato.

2.1.- Va premesso che l’appello proposto contro la sentenza del GdP – in esito al quale è stata emessa la sentenza impugnata – è da ritenere ammissibile, pur trattandosi di vertenza che, in ragione del valore inferiore a millecento Euro, rientrerebbe fra quelle inappellabili, poichè la vertenza concerne un rapporto nascente da un contratto concluso per mezzo di moduli o formulari predisposti dalla compagnia assicuratrice, in relazione ai quali vale il principio per cui il giudice decide secondo diritto, qualunque sia il valore della controversia ( art. 113 c.p.c., comma 2, come modificato dal D.L. 6 febbraio 2003 n. 18, convertito in L. 7 aprile 2003, n. 63, applicabile ai giudizi iniziati a decorrere dal 10 febbraio 2003, qual è quello in oggetto).

2.2.- Va altresì precisato che il documento prodotto per la prima volta in questa sede (copia dell’estratto dell’indice cronologico rilasciato dall’Ufficio Notifiche del Tribunale di Cosenza) è inammissibile ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ., poichè non riguarda la nullità della sentenza, nè l’ammissibilità del ricorso per cassazione, ma attiene al merito della decisione impugnata, cioè all’ammissibilità dell’appello, ed avrebbe dovuto essere prodotto in sede di merito.

2.3.- Il ricorso è comunque fondato, poichè dal timbro apposto sull’atto dall’Ufficio Notifiche, contenente la nota delle spese ed il numero di repertorio della richiesta di notificazione (8433/A3), la richiesta medesima risulta essere stata presentata il 7 luglio 2004, quindi tempestivamente. Erroneamente la Corte di appello ha ritenuto irrilevante la timbratura, perchè priva di sottoscrizione.

Ed invero, l’espressa menzione della data e del numero di repertorio della richiesta di notificazione, risultanti dal timbro, consente di identificare l’atto e di attestarne la riconducibilità all’ufficio a cui viene riferito, anche in mancanza di sottoscrizione, qualora la controparte non contesti specificamente l’autenticità del timbro a secco e dei dati da esso risultanti, denunciando in ipotesi che esso sarebbe apocrifo, o che sarebbe stato alterato in qualche sua parte, o che non sarebbe corrispondente alle risultanze del Repertorio cronologico (cfr. Cass. civ. S.U. 20 giugno 2007 n. 14294; Cass. civ. 1 settembre 2008 n. 22003; Cass. civ. 31 marzo 2011 n. 7351).

Nel caso di contestazione dell’autenticità del timbro non sottoscritto è onere del notificante che se ne avvalga fornire la prova dell’autenticità. Ma la sentenza impugnata non ha menzionato alcuna contestazione del genere, nel motivare la sua decisione.

3.- In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata, nella parte in cui ha dichiarato inammissibile l’appello, con rinvio della causa al Tribunale di Cosenza, in diversa composizione, affinchè prenda in esame il merito dell’impugnazione.

4.- Il giudice di rinvio deciderà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte di cassazione accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Cosenza, in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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