T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 10-10-2011, n. 7842 Carriera inquadramento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente, dipendente della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno ed in servizio presso la stessa alla data del 14 agosto 1992, presentava ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo n. 96/1994, domanda di assunzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e presso le Pubbliche Amministrazioni cui erano state attribuite le competenze dell’Agensud.

Evidenzia che con reiterati decreto legge venivano apportate modifiche al predetto art. 14 del D.Lgs. n. 96/1993 specie per quanto concerne la conservazione dei trattamenti stipendiali acquisiti e la definizione del trattamento economico del personale della cessata Agensud da ultimo specificata con la introduzione dell’art. 14 bis nel D.Lgs. n. 96/1993 che attribuisce al personale della cessata Agensud la facoltà di optare alternativamente per la cessazione del rapporto di impiego con l’Agensud alla data del 12.10.1993 e per la contestuale instaurazione di nuovo rapporto di servizio con le Amministrazioni statali, oppure per il riconoscimento del servizio prestato presso l’Agensud con servizio prestato presso l’Amministrazione statale di assegnazione – con piena continuità del rapporto di impiego ma con riconoscimento dei soli scatti di anzianità conseguiti nell’ultima qualifica rivestita.

Evidenzia che i successivi decreti legge (n. 491 dell’8.8.1994) (n. 570 del 7.10.1994) e (n. 32 dell’8.2.1995) sono tutti reiterativi senza sostanziali modificazioni, delle suindicate disposizioni sul trattamento economico del personale dell’Agensud di cui all’art. 14 bis, 1° co., D.Lgs. n. 96/1993; tanto sino alla legge 7.4.1995, n. 104, che ha convertito, senza modificazioni, l’ultimo d.l. n. 32 del 8.2.1995, dichiarando, con l’art. 1, co. 2°, validi gli atti ed i provvedimenti fino ad allora adottati e salvi i rapporti giuridici sorti sulla base di tutti i suindicati decreti legge.

Rappresenta in relazione alla sua posizione, che essendo stato inquadrato in primo tempo nell’apposito ruolo transitorio istituito presso il Ministero del Bilancio e della programmazione economica, con la piena conservazione del trattamento retributivo di cui godeva nell’Ente di provenienza, mediante la corresponsione di assegno perequativo, è stato poi trasferito al Ministero Industria Commercio e Artigianato, nei cui ruoli è stato definitivamente inquadrato con il provvedimento che intende ora impugnare con il proposto ricorso con il quale si duole che la iscrizione nei ruoli del Ministero Industria Commercio e Artigianato risulta effettuata a decorrere dal 13.10.1993, senza tuttavia alcun riconoscimento dell’anzianità maturata nell’Ente di provenienza.

Deduce a motivi di gravame:

I) Violazione ed erronea applicazione della normativa di cui al d.l. n. 32/1995, convertito dalla legge n. 104/1995, e dei principi generali in tema di passaggio dei dipendenti pubblici da una ad altra P.A. – Eccesso di potere: sviamento, difetto di presupposti ed illogicità – Manifesta ingiustizia e disparità di trattamento.

Rileva che in quanto proveniente dalla ex carriera direttiva dell’Agensud, è stato inquadrato nei ruoli del Ministero Industria Commercio e Artigianato in qualifica corrispondente a quella rivestita nell’ambito dell’organismo di provenienza e che inoltre in relazione alla possibilità di scelta prevista dall’art. 14bis del D.Lgs. n. 96/1993 (come formulato dall’art. 9 del d.l. n. 32/1995), aveva optato per il trattamento di cui sub b), che prevede il "ricongiungimento del servizio prestato presso l’Agensud e di quello prestato successivamente alla data del 12 ottobre 1993 con il servizio prestato presso l’amministrazione di assegnazione", e che, in fine, il legislatore, nella disposizione ora richiamata, ha previsto il "ricongiungimento dei servizi" ma non ha limitato il riconoscimento dell’anzianità di qualifica "ai soli fini della progressione economica".

Ritiene perciò che il "ricongiungimento" del servizio postula il pieno riconoscimento della pregressa anzianità mentre l’Amministrazione ha mostrato di disconoscere la anzianità di servizio maturata nell’Ente di provenienza attribuendo valore alla stessa anzianità soltanto in sede di determinazione del trattamento economico.

Invoca al riguardo, nel silenzio di specifica normativa, il principio derivante da quella di carattere generale dettata dall’art. 199 del T.U. n. 3/1957, secondo la quale, nel passaggio da una ad altra amministrazione, il dipendente pubblico conserva l’anzianità di carriera e di qualifica maturata nell’Amm.ne di provenienza e rileva come, anche per il caso che riguarda la sua posizione, che non è ipotizzabile una soluzione di continuità, ai fini del riconoscimento non soltanto della anzianità di servizio ma anche di qualifica a pena di ingenerare una situazione in sfavore dei dipendenti di cui trattasi, di ingiustificata disparità di trattamento rispetto al regime desumibile dai principi generali vigenti in materia.

II) In via eventuale viene denunciata la illegittimità della disposizione di cui all’art. 9 del d.l. n. 32/1995; convertito dalla legge n. 104/1995, per violazione degli artt. 3 e 97 della Cost. a ritenere, invece, non riconoscibile, sulla base della normativa sopra richiamata, l’anzianità maturata nell’Ente di provenienza a danno di una intera categoria di pubblici dipendenti (quelli provenienti dalla soppressa Agensud), cui viene, ingiustificatamente negato il riconoscimento dell’anzianità di servizio e di qualifica maturata nell’ente pubblico di provenienza.

III) Con riferimento al trattamento economico viene denunciata, sotto vari profili, la violazione degli artt. 3, 36 e 97 della Cost.; nonché la irrazionalità ed illogicità manifesta della normativa dettata dall’art. 14 D.Lgs. n. 96/1993, come modificato e integrato dall’art. 9 del D.Lg. del d.l. 8.2.1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104.

Il contraddittorio è stato istituito nei confronti dei Ministero Industria Commercio e Artigianato e Tecnologica; Bilancio e Programmazione Economica; nonché della Presidenza del Consiglio, tutti costituitisi in giudizio tramite l’Avvocatura Generale dello Stato.

In memoria integrativa presentata successivamente all’atto di ricorso il ricorrente precisa, a correzione di quanto asserito nel ricorso, che i dipendenti della CASMEZ, in seguito alla soppressione di tale Ente erano stati collocati "senza soluzione di continuità giuridica ed economica" in un apposito ruolo istituito presso la gestione commissariale ma che gli stessi non sono stati mai destinatari di provvedimenti formali di trasferimento ad altri organismi per l’intervento straordinario nel Mezzogiorno, né collocati nell’apposito ruolo presso la Presidenza del Consiglio previsto dall’art. 16, comma 2°, della legge n. 64/1986). Per tale ragione i medesimi essendo mancati atti formali di trasferimento e/o assegnazione devono ritenersi solo in via di fatto transitati alle dipendenze del Ministero Industria Commercio e Artigianato e non sono da ritenersi destinatari della normativa dettata per il personale Agensud né tanto meno destinatari delle determinazioni assunte dal Commissario liquidatore di tale Ente nei riguardi del personale. Gli stessi sarebbero invece destinatari della norma di cui all’art. 2bis della legge n. 775/1984, con la conseguenza che il loro transito presso altra P.A. doveva aver luogo con la osservanza di tale legge e nel rispetto della normativa dettata in via di principio per il Pubblico Impiego dalla legge n. 93/1983, applicabile anche al personale della CASMEZ.

Tanto premesso anche in ordine alla costituzione del contraddittorio, osserva il Collegio che la pretesa del ricorrente, il quale è stato inquadrato nella relativa qualifica funzionale del Ministero Industria Commercio e Artigianato con decorrenza giuridica 13/10/1993, è di ottenere nella stessa qualifica il riconoscimento della anzianità maturata nell’Ente di provenienza.

Nella memoria depositata dopo l’atto di ricorso lo stesso ricorrente formula rilievi critici a quanto dall’amministrazione ritenuto in ordine al suo passaggio dalla soppressa CASMEZ all’Agensud, da quest’ultima essendo stato utilizzato solo in via provvisoria, e assume inoltre di essere transitato alle dipendenze del Ministero Industria Commercio e Artigianato solo in via di fatto essendo mancante qualsiasi atto formale di trasferimento e/o di assegnazione.

Per tale ragione lo stesso dipendente, prosegue l’istante, non sarebbe da considerarsi destinatario della normativa dettata per il personale Agensud bensì della norma di cui all’art. 2 bis della legge n. 755/1984, con l’ulteriore conseguenza che il suo transito presso altra Pubblica Amministrazione restava disciplinato mediante osservanza di detta legge e seguendo la regola dettata in via di principio dalla normativa per il Pubblico Impiego dalla legge n. 93/1983, applicabile anche al personale della CASMEZ.

Tali conclusioni del ricorrente appaiono al Collegio non condivisibili.

In disparte ogni altra considerazione sulla esaminabilità della prospettazione dal ricorrente fornita nella semplice memoria correttiva delle conclusioni formulate con il ricorso introduttivo, va rilevato che proprio tale prospettazione appare basata su elementi contrastanti con gli atti depositati in giudizio.

Risulta infatti (vedasi premesse contenute nel Decreto Dir. Gen. 30/3/1999) la adozione di provvedimenti all’epoca adottati (DD.P.C.M. del 24/2 del 19/3, 9/4, 3/5, 2/6, 7/6, 14/10 tutti del 1994) con cui sono stati assegnati al Ministero Industria Commercio e Artigianato unità di personale della soppressa AGENSUD.

Quest’ultimo infatti è stato inquadrato (in qualità di dipendente appartenente ai ruoli della soppressa Agensud nei ruoli del personale del Ministero dell’Industria, Commercio e Artigianato a decorrere dal 13/10/1993.

Non trova dunque riscontro la conclusione del deducente sulla applicabilità nei suoi confronti dei principi generali desumibili dalla normativa sul Pubblico Impiego ( legge n. 93/1983) quale dipendente della CASMEZ mai transitato in altro ente o Amministrazione Pubblica.

Tanto ritenuto, ad esaminare la attuale domanda del ricorrente lo stesso invoca riconoscimenti di anzianità che non sarebbero stati effettuati all’atto del suo inquadramento disposto a decorrere dal 13/10/1993 nei ruoli del Ministero dell’Industria, Commercio e Artigianato impugnando all’uopo la determinazione adottata in data 10/6/1996 dallo stesso Ministero, come se con tale determinazione fosse stato disposto il suo inquadramento dal 13/10/1993.

In particolare, essendo stato inquadrato nella IX qualifica nei ruoli dello stesso Ministero chiede l’anzianità maturata nell’ambito dell’organismo di provenienza in posizione corrispondente alla attuale nona qualifica funzionale.

Senonchè la impugnativa andava rivolta anziché avverso il suindicato provvedimento del 10/6/1996 con cui il Ministero Industria, Commercio e Artigianato ha determinato l’inquadramento economico del ricorrente, contro l’anteriore D.M. 30/3/1995 che concerneva l’inquadramento, a decorrere dal 13/10/1993, nei ruoli dello stesso Ministero con attribuzione della IX qualifica.

Tale impugnativa lo stesso non ha tempestivamente proposto sicchè l’attuale ricorso in detta parte non si rende suscettibile di esame.

La estrema genericità con cui vengono indirizzate, nell’ultimo motivo di ricorso, rilievi al trattamento economico come determinato nei confronti del personale già dipendente degli organismi di intervento nel Mezzogiorno e confluenti nelle Amministrazioni statali non consente neppure l’esame di tale motivo sicchè il ricorso va rigettato "in toto".

Si ravvisa tuttavia la esistenza di motivi giustificativi della compensazione tra le parti delle spese di giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Sezione III bis) rigetta il ricorso indicato in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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