T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 10-10-2011, n. 7840 Carriera inquadramento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente, dipendente della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno ed in servizio presso la stessa alla data del 14 agosto 1992, presentava ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo n. 96/1994, domanda di assunzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e presso le Pubbliche Amministrazioni cui erano state attribuite le competenze dell’Agensud.

Evidenzia che con reiterati decretilegge venivano apportate modifiche al predetto art. 14 del D.Lgs. n. 96/1993 specie per quanto concerne la conservazione dei trattamenti stipendiali acquisiti e la definizione del trattamento economico del personale della cessata Agensud da ultimo specificata con la introduzione dell’art. 14 bis nel D.Lgs. n. 96/1993 che attribuisce al personale della cessata Agensud la facoltà di optare alternativamente per la cessazione del rapporto di impiego con l’Agensud alla data del 12.10.1993 e per la contestuale instaurazione di nuovo rapporto di servizio con le Amministrazioni statali, oppure per il riconoscimento del servizio prestato presso l’Agensud con servizio prestato presso l’Amministrazione statale di assegnazione – con piena continuità del rapporto di impiego ma con riconoscimento dei soli scatti di anzianità conseguiti nell’ultima qualifica rivestita.

Evidenzia che i successivi decretilegge (n. 491 dell’8.8.1994) (n. 570 del 7.10.1994) e (n. 32 dell’8.2.1995) sono tutti reiterativi senza sostanziali modificazioni, delle suindicate disposizioni sul trattamento economico del personale dell’Agensud di cui all’art. 14 bis, 1° co., D.Lgs. n. 96/1993; tanto sino alla legge 7.4.1995, n. 104, che ha convertito, senza modificazioni, l’ultimo d.l. n. 32 del 8.2.1995, dichiarando, con l’art. 1, co. 2°, validi gli atti ed i provvedimenti fino ad allora adottati e salvi i rapporti giuridici sorti sulla base di tutti i suindicati decreti legge.

Rappresenta in relazione alla sua posizione, che essendo stato inquadrato in primo tempo nell’apposito ruolo transitorio istituito presso il Ministero del Bilancio e della programmazione economica, con la piena conservazione del trattamento retributivo di cui godeva nell’Ente di provenienza, mediante la corresponsione di assegno perequativo, è stato poi trasferito al MURST, nei cui ruoli è stato definitivamente inquadrato con il provvedimento che intende ora impugnare con il proposto ricorso con il quale si duole che la iscrizione nei ruoli del MURST risulta effettuata a decorrere dal 13.10.1993, senza tuttavia alcun riconoscimento dell’anzianità maturata nell’Ente di provenienza.

Deduce a motivi di gravame:

I) Violazione ed erronea applicazione della normativa di cui al d.l. n. 32/1995, convertito dalla legge n. 104/1995, e dei principi generali in tema di passaggio dei dipendenti pubblici da una ad altra P.A. – Eccesso di potere: sviamento, difetto di presupposti ed illogicità – Manifesta ingiustizia e disparità di trattamento.

Rileva che in quanto proveniente dalla ex carriera direttiva dell’Agensud, è stato inquadrato nei ruoli del MURST in qualifica corrispondente a quella rivestita nell’ambito dell’organismo di provenienza e che inoltre in relazione alla possibilità di scelta prevista dall’art. 14bis del D.Lgs. n. 96/1993 (come formulato dall’art. 9 del d.l. n. 32/1995), avevano optato per il trattamento lett. b) stessa Decreto, che prevede il "ricongiungimento del servizio prestato presso l’Agensud e di quello prestato successivamente alla data del 12 ottobre 1993 con il servizio prestato presso l’amministrazione di assegnazione", e che, in fine, il legislatore, nella disposizione ora richiamata, ha previsto il "ricongiungimento dei servizi" ma non ha limitato il riconoscimento dell’anzianità di qualifica "ai soli fini della progressione economica".

Ritiene perciò che il "ricongiungimento" del servizio postula il pieno riconoscimento della pregressa anzianità mentre l’Amministrazione ha mostrato di disconoscere la anzianità di servizio maturata nell’Ente di provenienza attribuendo valore alla stessa anzianità soltanto in sede di determinazione del trattamento economico.

Invoca al riguardo, nel silenzio di specifica normativa, il principio derivante da quella di carattere generale, dettata dall’art. 199 del T.U. n. 3/1957, secondo la quale, nel passaggio da una ad altra amministrazione, il dipendente pubblico conserva l’anzianità di carriera e di qualifica maturata nell’Amm.ne di provenienza e rileva come, anche per il caso che riguarda la sua posizione non è ipotizzabile una soluzione di continuità, ai fini del riconoscimento non soltanto della anzianità di servizio ma anche di qualifica a pena di ingenerare una situazione in, sfavore dei dipendenti di cui trattasi, di ingiustificata disparità di trattamento rispetto al regime desumibile dai principi generali vigenti in materia.

II) In via eventuale viene denunciata la illegittimità della disposizione di cui all’art. 9 del d.l. n. 32/1995, convertito dalla legge n. 104/1995, per violazione degli artt. 3 e 97 della Cost. a ritenere, invece, non riconoscibile, sulla base della normativa sopra richiamata, l’anzianità maturata nell’Ente di provenienza a danno di una intera categoria di pubblici dipendenti (quelli provenienti dalla soppressa Agensud), cui viene, ingiustificatamente negato il riconoscimento dell’anzianità di servizio e di qualifica maturata nell’ente pubblico di provenienza.

III) Con riferimento al trattamento economico viene denunciata, sotto vari profili, la violazione degli artt. 3, 36 e 97 della Cost.; nonché la irrazionalità ed illogicità manifesta della normativa dettata dall’art. 14 D.Lgs. n. 96/1993, come modificato e integrato dall’art. 9 del d.l. 8.2.1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104.

Tanto, in considerazione, della decurtazione che il trattamento economico del ricorrente avrebbe subito all’atto di trasferimento nell’Amministrazione statale, in conseguenza delle disposizioni che hanno conservato solo gli scatti di anzianità maturati nell’ultima qualifica rivestita (limitando peraltro a Lire 1.500.000 la misura massima dell’assegno personale pensionabile destinato a colmare la differenza tra il precedente trattamento e quello attribuito nell’Amm.ne di destinazione).

Richiama al riguardo altro ricorso già presentato presso il TAR del Lazio (ric. n. 9452/95 ancora pendente innanzi alla Sez. III bis) con cui è stata denunciata la illegittimità della normativa relativa alla riduzione del trattamento economico disposta nei confronti degli ex dipendenti dell’Agensud, e tuzionisticamente rinnova le doglianze già sottoposte all’esame del Giudice amministrativo, riproponendo la questione di costituzionalità delle disposizioni sopra dette per violazione del principio di uguaglianza e del principio di ragionevolezza.

Il contraddittorio è stato istituito nei confronti dei Ministeri Università e Ricerca Scientifica e Tecnologica; Bilancio e Programmazione Economica; nonché della Presidenza del Consiglio, tutti costituitisi in giudizio tramite l’Avvocatura Generale dello Stato.

In memoria integrativa presentata successivamente all’atto di ricorso il ricorrente con riferimento ad una "Relazione" di Commissario "ad acta" pervenuta a questo Tribunale in esito ad istruttoria disposta in altro giudizio già definito con sentenza n. 9691/07, precisa che i dipendenti della CASMEZ, in seguito alla soppressione di tale Ente erano stati collocati "senza soluzione di continuità giuridica ed economica" in un apposito ruolo istituito presso la gestione commissariale ma che gli stessi non sono stati mai destinatari di provvedimenti formali di trasferimento ad altri organismi per l’intervento straordinario nel Mezzogiorno, né collocati nell’apposito ruolo presso la Presidenza del Consiglio previsto dall’art. 16, comma 2°, della legge n. 64/1986), mai istituito. Gli stessi invece erano ricompresi nel ruolo di anzianità del personale della soppressa CASMEZ compilato dal Commissario governativo e sono stati utilizzati in via provvisoria dall’Agensud senza essere mai stati collocati definitivamente e formalmente presso la stessa Agensud o presso altra Amministrazione pubblica. Per tale ragione i medesimi essendo mancati atti formali di trasferimento e/o assegnazione devono ritenersi solo in via di fatto transitati alle dipendenze del MURST.

In relazione a tale specifica posizione i dipendenti di cui trattasi non sono da ritenersi destinatari della normativa dettata per il personale Agensud né tanto meno destinatari delle determinazioni assunte dal Commissario liquidatore di tale Ente nei riguardi del personale. Gli stessi sono invece destinatari della norma di cui all’art. 2bis della legge n. 775/1984, con la conseguenza che il loro transito presso altra P.A. doveva aver luogo con la osservanza di tale legge e nel rispetto della normativa dettata in via di principio per il Pubblico Impiego dalla legge n. 93/1983, applicabile anche al personale della CASMEZ.

Conseguirebbe da quanto sopra evidenziato che il rapporto di impiego alle dipendenze dello Stato dei ricorrenti deve ritenersi mantenuto senza soluzione di continuità tanto che nella Amministrazione di destinazione non risultano mai adottati provvedimenti formali di assunzione o, comunque, di inquadramento in detta Amministrazione.

Quali dipendenti civili dello Stato tali erano infatti gli impiegati della CASMEZ come pacificamente ritenuto dalla giurisprudenza, essi sono transitati nell’Amministrazione di destinazione conservando la loro posizione giuridica ed economica sicchè agli stessi è garantita la posizione giuridica acquisita compresa la anzianità maturata nell’ente di provenienza.

Sulla base di tali conclusioni puntualizzate con l’attuale memoria, il ricorrente intende, a correzione dell’affermazione originaria relativa all’appartenenza al personale Agensud, evidenziare che invece faceva parte del personale CASMEZ, inserito in un apposito ruolo e gestito dal Commissario liquidatore, in totale assenza di un qualsiasi provvedimento di trasferimento alla Agensud, che potesse in qualche modo assimilarlo al personale proprio di quest’ultima.

Tanto premesso anche in ordine alla costituzione del contraddittorio, osserva il Collegio che la pretesa del ricorrente, il quale è stato inquadrato nella relativa qualifica funzionale del Ministero della Università e Ricerca Scientifica e Tecnologica con decorrenza giuridica 13/10/1993, è di ottenere nella stessa qualifica il riconoscimento della anzianità maturata nell’Ente di provenienza.

Nel ricorso tale pretesa viene basata:

a) sulla opzione da lui esercitata, ai sensi dell’art. 14 bis introdotto nel D.Lgs. n. 96/1993 dall’art. 8 del d.l. n. 355/1994 e riprodotto nel successivo d.l. n. 491/1994, per ottenere il riconoscimento del servizio prestato presso l’Agensud col servizio prestato presso l’Amministrazione statale di assegnazione;

b) nella continuità del rapporto di impiego che tale opzione avrebbe determinato che darebbe diritto al riconoscimento degli scatti di anzianità conseguiti nella ultima qualifica rivestita.

Ritiene il ricorrente che in conseguenza della stessa scelta opzionale sarebbe da applicarsi la regola generale dettata dall’art. 119 del T.U. n. 3/1957 in base alla quale nel passaggio da una ad altra amministrazione, il dipendente pubblico conserva la anzianità sia di carriera che di qualifica maturata nell’amministrazione di provenienza.

Senonchè nella memoria depositata dopo l’atto di ricorso lo stesso ricorrente formula rilievi critici a quanto dall’amministrazione ritenuto in ordine al suo passaggio dalla soppressa CASMEZ all’Agensud, da quest’ultima essendo stato utilizzato solo in via provvisoria, e assume inoltre di essere transitato alle dipendenze del MURST solo in via di fatto essendo mancante qualsiasi atto formale di trasferimento e/o di assegnazione.

Per tale ragione lo stesso dipendente, prosegue l’istante, non sarebbe da considerarsi destinatario della normativa dettata per il personale Agensud bensì della norma di cui all’art. 2 bis della legge n. 755/1984, con l’ulteriore conseguenza che il suo transito presso altra Pubblica Amministrazione restava disciplinata mediante osservanza di detta legge e seguendo la regola dettata in via di principio dalla normativa per il Pubblico Impiego dalla legge n. 93/1983, applicabile, come già ritenuto, anche al personale della CASMEZ.

Tali conclusioni del ricorrente appaiono al Collegio non condivisibili.

In disparte ogni altra considerazione sulla esaminabilità della prospettazione dal ricorrente fornita nella semplice memoria correttiva delle conclusioni formulate con il ricorso introduttivo, va rilevato che proprio tale prospettazione appare basata su elementi contrastanti con gli atti depositati in giudizio.

Risulta infatti (vedasi premesse contenute nel provvedimento impugnato) la adozione di provvedimenti all’epoca adottati (decreti del P.C.M. del 19/3, 9/4, 3/5, 2/6, 7/6, 14/10 tutti del 1994) con cui sono stati assegnati al MIUR n. 112 unità di personale iscritto nel ruolo transitorio ad esaurimento presso il Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica, di cui 92 appartenenti ai ruoli della "ex" Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno (e n. 20 appartenenti agli "ex" organismi ad essa, collegati) tra cui sicuramente il ricorrente.

Quest’ultimo infatti in forza di tale sua posizione all’epoca conseguita e non contestata dall’interessato è stato inquadrato (in qualità di dipendente appartenente ai ruoli della soppressa Agensud e scritto nel ruolo transitorio ad esaurimento ex art. 9 D.L. n. 32/1995 conv. in l. n. 104/1995) nei ruoli del personale del MURST a decorrere dal 13/10/1993.

Non trova dunque riscontro la conclusione del deducente sulla applicabilità nei suoi confronti dei principi generali desumibili dalla normativa sul Pubblico Impiego ( legge n. 93/1983) quale dipendente della CASMEZ mai transitato in altro ente o Amministrazione Pubblica.

Trova invece motivo di considerazione esclusivamente la pretesa del ricorrente riferita all’esatto inquadramento nei ruoli statali dello stesso, già dipendente della disciolta Agensud essendo stata effettuata la iscrizione nei ruoli del MURST a decorrere dal 13/10/1993, ma senza alcun riconoscimento della anzianità maturata nella qualifica nell’ente di provenienza.

Infatti il ricorrente con il provvedimento ora impugnato è stato inquadrato nei ruoli del personale del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica nella IX qualifica funzionale a decorrere dal 13/10/1993.

Tale nona qualifica è risultata dalla corrispondenza individuata dal D.P.C.M. 12/1/1994 che ha definito infatti la corrispondenza tra le qualifiche negli organismi di provenienza e le qualifiche vigenti per il personale statale.

Per tale ragione a tutti i dipendenti che presso l’ente di provenienza avevano rivestito una qualifica corrispondente a quella attribuita nell’Amministrazione statale (e che non era sostanzialmente mutata se non nella denominazione formale) non può negarsi la valutazione di tale anzianità risalente a quella dell’ente di provenienza.

Tale riscontro, nei predetti termini, andava effettuato sulla base dei fascicoli personali e della relativa documentazione del personale appartenente alla soppressa Agenzia per la promozione e sviluppo del Mezzogiorno, ed è risultato invece nel caso di specie omesso.

Il ricorso trova dunque possibilità di accoglimento in riferimento al suindicato riscontro da cui deriva a favore del ricorrente inquadrato nei ruoli del M.U.R.S.T. a decorrere dal 13/10/1993 il riconoscimento limitato alla attribuzione nella stessa IX qualifica, all’atto dello stesso inquadramento nei ruoli del MURST, di una anzianità risalente a quella nella posizione alla stessa IX qualifica corrispondente, rivestita nei ruoli della soppressa Agenzia Promozione e Sviluppo del Mezzogiorno.

Il ricorso va pertanto accolto nei limitati sensi ed effetti di cui in motivazione.

Si ravvisano motivi giustificativi della compensazione tra le parti delle spese di giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Sezione III bis) accoglie il ricorso indicato in epigrafe nei limiti ed agli effetti di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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