T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 10-10-2011, n. 7838 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Visto il ricorso proposto, ai sensi dell’art. 112 del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104, per ottenere la esecuzione della sentenza del Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Lavoro n. 15516 del 5 ottobre 2009, passata in giudicato;

Rilevato che la ricorrente con ricorso depositato il 10 giugno 2008 conveniva avanti al Tribunale del Lavoro di Roma l’Istituto Universitario di Scienze Motorie (IUSM) e il Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca (MIUR) esponendo di aver lavorato quale insegnante di scienze motorie per circa trent’anni, in posizione di comando, dapprima presso l’ISEF e successivamente presso lo IUSM nel quale il primo si era trasformato a seguito del decreto legislativo 178/1998; di aver esercitato il diritto di opzione ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 178/1998 in forza del quale aveva mantenuto e, quindi, continuato a svolgere, le funzioni di docente ad esaurimento ai sensi dell’articolo stesso; di aver avuto a decorrere dall’anno accademico 1999/2000 e successivi, sempre confermate le funzioni didattiche svolte in posizione di comando, non venendo invece confermato l’incarico alla ricorrente, e ad altri insegnanti nella stessa posizione di lei (docenti non universitari, optanti, inquadrati nel ruolo ad esaurimento); che di tale decisione dello IUSM la prof. B. non era stata messa al corrente né dallo IUSM stesso, né dal MIUR che ne era a conoscenza; di avere, ignote le decisioni degli enti predetti, ribadita al Preside dell’Istituto Virginia Wolf la legittimità della propria assenza dal servizio, alla ripresa dell’attività didattica nel settembre 2003, stante la opzione esercitata che le rendeva incompatibile la funzione docente presso l’Istituto stesso; di essere stata in conseguenza dell’assenza (ritenuta dal Preside ingiustificata), destituita dall’impiego e, restata senza lavoro e senza mezzi di sostentamento; di avere richiesto il riscatto del corso di laurea al fine di maturare il diritto alla pensione che conseguiva a decorrere dal 1° settembre 2003; di aver dedotto dinanzi al Tribunale del Lavoro la illegittimità della condotta dello IUSM e del MIUR in quanto in contrasto con i diritti garantiti dall’opzione esercitata ex art. 5 del decreto legislativo 178/1998 e di aver chiesto anche reintegra nel ruolo ad esaurimento, e la condanna delle parti convenute al pagamento delle differenze retributive tra l’attuale trattamento pensionistico e gli stipendi arretrati dal 1° settembre 2003, oltre interessi e rivalutazione, nonché la condanna delle stesse convenute al pagamento della somma necessaria al riscatto della laurea, resosi necessario per ottenere la massima anzianità retributiva.

Rilevato ancora che l’adito Tribunale del Lavoro in parziale accoglimento della domanda attorea, ha statuito la condanna delle parti convenute al pagamento delle differenze retributive tra l’attuale trattamento pensionistico e gli stipendi arretrati dal 1.9.2003, oltre gli interessi sino al saldo, e rigettato le restanti domande;

che la ricorrente riferisce che l’Amministrazione ha ritenuto il risarcimento disposto dalla sentenza in suo favore limitato ad un arco temporale di un solo anno;

che a fronte di tale limitazione, con raccomandata del 22 dicembre 2010 evidenziava alla stessa Amministrazione che l’esatta esecuzione della sentenza estendeva l’entità del risarcimento all’intero arco temporale dal 1° settembre 2003 a 1° giugno 2009 e, in tali sensi auspicava la esecuzione della sentenza;

che la istante intende, con il presente ricorso, ottenere la esatta esecuzione della sentenza ormai passata in giudicato, nel senso che la statuizione della sentenza riferita al risarcimento ("differenze retributive tra l’attuale trattamento pensionistico e gli stipendi arretrati dal 1°/9/2003" sia riferita all’arco temporale a decorrere dal 1° settembre 2003 fino al 1° giugno 2009, (data del compimento del 65° anno di età).

Ritenuto che la pretesa della attuale istante appare infondata poiché attribuisce alle statuizioni della sentenza del Tribunale di Roma, di cui si chiede la ottemperanza, un contenuto oggettivamente più ampio dello statuito. Tanto perché secondo la prospettazione della ricorrente la pronuncia dello stesso Tribunale di condanna delle parti resistenti "al pagamento delle differenze retributive tra l’attuale trattamento pensionistico e gli stipendi arretrati dal 1.9.2003" sarebbe da estendersi sino al 1° giugno 2009 (data del compimento del 65° anno di età da parte della sig.ra B.);

che tale più ampia pretesa non appare al Collegio, suffragata da nessun elemento di estensibilità a fronte della chiara limitazione della pronuncia di condanna all’anno accademico 2003/2004 basata sulla rilevazione del giudice del Lavoro che "…la ricorrente avrebbe avuto diritto a vedersi confermare l’incarico accademico per l’anno 20032004, ma tale declaratoria è destinata a rimanere priva di effetto in quanto – in fatto – la ricorrente è andata in pensione a far data dal 1.9.2003";

che da tale rilevazione la delimitazione dell’arco temporale entro il quale è stato presupposto il diritto della ricorrente al mantenimento dell’incarico di insegnamento presso l’allora IUSM non può estendersi sino alla data pretesa dalla ricorrente.

Ritenuto, in conclusione, che sotto il suindicato profilo la pretesa costituente oggetto del giudizio di ottemperanza è infondata sicchè sotto lo stesso profilo il ricorso va rigettato.

Rilevato tuttavia che la stessa Amministrazione ha riferito che non è stato ancora adottato nessun atto esecutivo (neppure di ciò che la stessa sentenza aveva effettivamente statuito) in attesa di conteggi che la ricorrente non avrebbe inviato;

che è trascorso a tutt’oggi oltre un anno e la sentenza di cui trattasi non risulta in alcun modo eseguita;

che in tale situazione il Collegio è chiamato ad emettere le proprie statuizioni al fine della ottemperanza della sentenza di cui trattasi;

che va all’uopo assegnato alla Università degli Studi di Roma "Foro Italico", cui è stato notificato il presente ricorso, subentrata all’Istituto Universitario di Scienze Motorie (IUSM) il termine di gg. 60 (sessanta) decorrenti dalla comunicazione (o notifica ove preventivamente eseguita da parte interessata) perché emetta gli atti necessari a dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Roma (Sezione del Lavoro) n. 15516 del 5/10/2009 nei sensi dalla stessa sentenza statuiti, senza cioè le ulteriori estensioni dalla attuale ricorrente pretese di cui si è sopra rilevata la infondatezza;

Ritenuto altresì, per il caso di persistenza inerzia della Amministrazione nel compimento degli atti diretti a dare esecuzione alla suindicata sentenza, disporsi sin da ora la nomina di Commissario "ad acta" in persona del Perfetto di Roma (o di funzionario dallo stesso delegato) perché, in sostituzione dell’Amministrazione adotti tutti gli atti necessari per l’integrale soddisfacimento di tutte le pretese derivanti dalla stessa sentenza sino all’emissione in favore della ricorrente dei relativi mandati di pagamento;

che all’uopo va assegnato al Commissario "ad acta" l’ulteriore termine di gg. 60 (sessanta) decorrenti dalla scadenza di quelli, sopraindicati, assegnati all’Amministrazione per il compimento della sua attività, per il cui eventuale compenso sarà in seguito provveduto con separata ordinanza;

che quanto alla spese relative al presente giudizio può disporsi la loro compensazione tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) in parziale accoglimento, nei sensi in motivazione indicati, del ricorso in epigrafe indicato, dispone come in motivazione parimenti indicato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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