Cass. civ. Sez. V, Sent., 27-01-2012, n. 1180 Accertamento Base imponibile

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

L’Agenzia delle Entrate ricorre nei confronti del sig. N. A. per la cassazione della sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna, riformando la sentenza di primo grado, ha annullato due avvisi di accertamento IRPEF/SSN/Tassa sull’Europa relativi, rispettivamente, agli anni 1996 e 1997.

La Commissione Tributaria Regionale, dopo aver premesso che la sentenza di primo grado enunciava "condivisibili fatti e circostanze a suffragio della ratio ad essa sottesa" nega che la rilevazione di movimentazioni bancarie "sia sufficiente per provare l’esistenza di operazioni finanziarie in nero" stigmatizzando "l’omissione del previsto ed obbligatorio contraddicono".

Il ricorso dell’Agenzia si fonda su cinque motivi. Il contribuente non si è costituito.

La causa è stata discussa alla pubblica udienza del 17.11.11, in cui il PG ha concluso come in epigrafe.

Motivi della decisione

Col primo motivo (riferito all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, in relazione all’art. 112 c.p.c.) si denuncia l’omessa pronuncia della Commissione Tributaria Regionale sul motivo di appello con cui l’Ufficio aveva censurato la sentenza di primo grado per aver ritenuto invalida la notifica degli avvisi di accertamento effettuata presso la residenza del contribuente invece che presso il domicilio eletto con la procura speciale rilasciata al difensore.

Col secondo motivo (riferito all’art. 360 c.p.c., n. 3) si censura la sentenza impugnata perchè, dichiarando di condividere la sentenza di primo grado (e quindi il giudizio del primo giudice di "sommarietà delle indagini") avrebbe violato il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 33, laddove consente che gli elementi informativi acquisiti dalla Guardia di Finanza siano utilizzati agli Uffici finanziari a fini di accertamento tributario.

Col terzo motivo (riferito all’art. 360 c.p.c., n. 3) si censura la sentenza impugnata perchè, dichiarando di condividere la sentenza di primo grado (e quindi il giudizio del primo giudice di "acritica ricezione" nell’avviso di accertamento delle risultanze del processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza) avrebbe per violato il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, laddove consente che l’atto impositivo sia motivato per relationem ad altro atto che sia allegato all’avviso medesimo(come, nella specie, il processo verbale di constatazione).

Col quarto motivo (riferito all’art. 360 c.p.c., n. 3) si censura la sentenza impugnata perchè avrebbe violato il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, annullando l’atto impositivo sull’assunto della inidoneità delle movimentazioni bancarie a provare l’esistenza di ricavi imponibili.

Col quinto motivo (riferito all’art. 360 c.p.c., n. 3) si censura la sentenza impugnata perchè, annullando l’atto impositivo sull’assunto della inidoneità delle movimentazioni bancarie a provare l’esistenza di ricavi imponibili, avrebbe violato l’art. 2697 c.c., in applicazione del quale deve ritenersi onere del contribuente provare di aver tenuto conto dei dati ed elementi risultanti da conti bancari o, alternativamente, la irrilevanza degli stessi a fini fiscali.

Il primo motivo è infondato, perchè questa Corte ha già chiarito che il vizio di omessa pronuncia non ricorre nel caso in cui il giudice d’appello fondi la decisione su un argomento che totalmente prescinda dalla censura o necessariamente ne presupponga l’accoglimento o il rigetto, giacchè nel primo caso l’esame della censura è inutile, mentre nel secondo essa è stata implicitamente considerata (sentenze nn, 11756/06, 15882/07). Nella specie, la Commissione Tributaria Regionale ha confermato la decisione di primo grado di annullamento dell’avviso di accertamento impugnato prescindendo completamente dalla questione della validità della notifica di tale avviso e motivando soltanto in punto di insufficienza probatoria delle movimentazioni bancarie ai fini della dimostrazione dell’esistenza di ricavi imponibili. Non ricorre quindi il vizio di omessa pronuncia.

Il motivi secondo e terzo sono inammissibili perchè estranei alla ratio decidendi della sentenza impugnata, che non consiste nè nella negazione della possibilità che gli elementi informativi acquisiti dalla Guardia di Finanza siano utilizzati dagli Uffici Finanziari a fini di accertamento tributario D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 33, nè nella negazione della possibilità che l’atto impositivo sia motivato per relationem ad altro atto procedimentale allegato all’avviso medesimo, ma – come già sopra precisato – consiste nella ritenuta insufficienza probatoria delle movimentazioni bancarie ai lini della dimostrazione dell’esistenza di ricavi imponibili.

I motivi quarto e quinto si possono esaminare congiuntamente e vanno giudicati fondati, in quanto la sentenza impugnata ha disatteso il costante indirizzo di questa Corte per il quale, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l’accertamento effettuato dall’ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l’onere probatorio dell’Amministrazione è soddisfatto, secondo il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, mentre si determina un’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili, fornendo, a tal fine, una prova non generica, ma analitica, con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento bancario, in modo da dimostrare come ciascuna delle operazioni effettuate sia estranea a fatti imponibili (tra le tante, da ultimo, le sentenze 2752/09, 18081/10, 10578/11).

La sentenza gravata va quindi cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale che, si atterrà al principio di diritto sopra enunciato in punto di efficacia probatoria delle movimentazioni bancarie ai fini dell’ accertamento delle imposte sui redditi.

Spese al merito.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna, in altra composizione, che regolerà anche le spese del presente giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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