Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 21-06-2011) 22-09-2011, n. 34471

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 12.1.2011, il Gup del Tribunale di Corno, su richiesta delle parti ai sensi dell’art. 444 c.p.p., unificati i fatti sotto il vincolo della continuazione, ritenuto più grave il reato di appropriazione indebita aggravata di cui al capo a), aumentata la pena per l’aggravante di cui all’art. 61 c.p., n. 11, e ridotta la pena per la scelta del rito, ha applicato a R.P. la pena di anni uno mesi otto di reclusione ed Euro 1000,00 di multa per i reati di cui agli artt. 81 e 646 c.p., art. 61 c.p., n. 11, artt. 476, 482 e 468 c.p..

Ricorre avverso la predetta sentenza il Procuratore Generale, deducendo l’illegalità della pena, in quanto il reato più grave è quello di falso (art. 476 cpv c.p.) di cui al capo p) con pena edittale superiore a quella prevista dall’art. 646 c.p..

Chiede pertanto l’annullamento della sentenza.

Motivi della decisione

Il ricorso del Procuratore Generale è fondato, e va accolto.

Al capo p) è stato contestato al R. il reato p.p. dagli artt. 110, 476, 482 e 468 c.p. perchè, anche in concorso con altri, contraffaceva il bollettino postale della Tosap, oltre che le impronte della pubblica certificazione ivi apposte.

Considerato che per giurisprudenza consolidata di questa Corte, la falsificazione di ricevute di versamenti in conto corrente postale integra il delitto di cui all’art. 476 cpv c.p. in quanto attiene a documenti che, rilasciati dall’Ufficio postale, attestano attività svolte da quest’ultimo e sono atti pubblici di fede privilegiata per ciò che attiene alla provenienza del documento ed ai fatti che il p.u. attesta essere stati compiuti o essere avvenuti in sua presenza (cfr. Cass. Sez. 5, sent. n. 27617/2010 Rv. 248122), nessun dubbio che il reato più grave sia proprio quello di cui al capo p), in quanto avente pena edittale superiore a quella prevista dall’art. 646 c.p. sia pure aggravato ex art. 61 c.p., n. 11 (essendo il primo punito con la pena della reclusione da anni due ad anni sei e mesi sette di reclusione in quanto commesso da privati ex art. 482 c.p., mentre il reato di appropriazione indebita è punito con la pena della reclusione fino a tre anni e con la multa fino a Euro 1032). Ne consegue l’illegalità della pena, in quanto determinata in riferimento al reato sub a), erroneamente ritenuto più grave, nella pena base di anni uno di reclusione di gran lunga inferiore al minimo edittale previsto per il reato di falso di cui sub p).

La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio e gli atti trasmessi al Tribunale di Pordenone, dinanzi al quale le parti sono rimesse nelle medesime condizioni in cui si trovavano prima dell’accordo annullato e pertanto non è loro preclusa la possibilità di riproporlo, sia pure in termini diversi (v. Cass. Sez. U, sent. n. 35738/2010 Rv. 247841).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e ordina trasmettersi gli atti al Tribunale di Pordenone per il corso ulteriore.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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