T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 10-10-2011, n. 7835 Carriera inquadramento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La ricorrente, appartenente al ruolo amministrativo del personale non docente dell’Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", inquadrata nella categoria "D" (ex VIII qualifica funzionale) dell’area amministrativocontabile con il profilo professionale e l’incarico di ""Segretario Amministrativo di Dipartimento"", pretende di essere inquadrata nella categoria EP /Elevate Specifiche Tipologie Professionali), con decorrenza 31/12/2000, in applicazione dell’art. 74 comma 5, lettera c) del C.C.N.L. relativo al quadriennio 19982001.

Rappresenta che il citato C.C.N.L., all’art. 74, comma 5, lettera c), stabiliva che le amministrazioni, entro il limite delle risorse di cui al successivo comma 7, avrebbero dovuto provvedere, entro il 31.12.2001, ad attuare procedure selettive per la progressione verticale del personale appartenente alle ex qualifiche V, VII ed VIII – con un’anzianità di servizio di almeno 5 anni nella ex qualifica alla data di sottoscrizione definitiva del C.C.N.L. – per il passaggio, con decorrenza 31.12.2000, rispettivamente, alle categorie C, D ed EP.

Evidenzia che in data 18 ottobre 2001 tra la Amministrazione e le OO.SS. si teneva un incontro di contrattazione integrativa per l’applicazione della "preintesa" anteriormente intervenuta per l’applicazione del predetto C.C.N.L. in cui veniva concordato l’inquadramento in D1 e EP1 del personale della ex VII ed ex VIII qualifica al quale fossero state conferite funzioni di particolare responsabilità con atto formale (direzione di struttura complessa) prima della data di sottoscrizione del contratto ed in svolgimento alla data del 1/01/01.

Gli interessati avrebbero dovuto presentare domanda con allegato curriculum ed eventuale documentazione a corredo.

Tale contrattazione integrativa, da ultimo intervenuta introduceva il requisito della "direzione di struttura complessa" e l’ulteriore elemento costituito dalla vigenza dell’incarico alla data del 1°/1/2001. L’amministrazione, in data 25 ottobre 2001 emanava, con atto Rettorale, l’Avviso con il quale indiceva la selezione riservata, per titoli, per la progressione verticale alla categoria EP, posizione economica c) del C.C.N.L., con la osservanza delle modalità stabilite nella "preintesa" del 22 dicembre 2000 e dell’accordo integrativo del 18 ottobre 2001.

Per quanto concerne la sua posizione, rappresenta la istante che in data 9/11/2001 presentava tempestiva domanda al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" per essere ammessa alla selezione riservata, per titoli, per la progressione verticale alla categoria EP posizione economica EP1, allegando il proprio curriculum e i documenti a corredo (in cui dichiarava di ricoprire alla data dell’1.1.2001 l’incarico di Segretario Amministrativo di Dipartimento nel Dipartimento di "Ricerche Filosofiche" e di Segretario Amministrativo ad interim presso lo IaD – Centro Autonomo di Spesa).

Con decreto Rettorale in data 10 maggio 2002 venivano approvati gli atti della stessa selezione riservata per titoli cui venivano ammessi n. 23 candidati, ritenuti in possesso dei requisiti richiesti, ma venivano dichiarati idonei per la progressione verticale alla categoria EP solo cinque, restando invece esclusa la stessa ricorrente poiché la Commissione ha ritenuto la funzione di segretario di dipartimento rientrare nella ex VIII qualifica (ora categoria D) come si evince dall’art. 63, comma 3, del vigente C.C.N.L..

Vengono dedotti due motivi sui quali viene basato il ricorso dell’attuale ricorrente la quale rileva che:

I) il decreto Rettorale, che ha approvato gli atti della selezione riservata per titoli, ha confermato gli assunti della Commissione ed ha sancito la sua esclusione negando la sussistenza del requisito di titolarità "di incarico di particolare responsabilità alla data dell’1.1.2001" per non essere tale quello di "segretario amministrativo di dipartimento".

Al contrario è da ritenersi, sulla base delle declaratorie relative al profilo professionale di segretario amministrativo di Dipartimento,istituito con l’art. 11, comma 2, del D.P.R. 28 settembre 1987 n. 567 e di cui al comma 4 del D.P.R. n. 68/1986 (contenente la disciplina prevista dall’accordo sindacale riguardante il comparto del personale delle Università) ed anche in base alla disposizione dello Statuto della Università di Roma "Tor Vergata" (approvato con D. Rettorile 2/4/1998) che le stesse attribuzioni sarebbero da qualificarsi come incarico di "particolare responsabilità" concretando l’esercizio di funzioni di livello dirigenziale all’interno di una struttura complessa.

II) Quanto alla motivazione della Commissione che ha ritenuto non valutabili i titoli della ricorrente in conclamata affermazione che "… l’incarico non è corrispondente ai criteri di cui alla seduta preliminare poiché la funzione di segretario di dipartimento rientra nella ex VIII qualifica funzionale (ora categoria D) come si evince dall’art. 63, comma 3 del vigente C.C.N.L.", puntualizza ricorrente che la commissione, per negare la sussistenza del requisito, ha assunto a presupposto di esclusione il disposto dell’art. 63 comma 3 ed ha ritenuto che l’incarico di segretario di dipartimento risulterebbe non "di particolare responsabilità" e non tale da costituire valenza di titolo per l’attribuzione della categoria EP.

Ritiene errata tale conclusione e travisata la interpretazione della disposizione in questione che non avrebbe effetto inteso sancire la ricomprensione delle funzioni del segretario amministrativo di Dipartimento nella categoria D, ma semplicemente riconoscere che agli appartenenti alla categoria D possono conferirsi "specifici, qualificati incarichi di responsabilità – amministrative…. e tecniche" e che tra quelle responsabilità possono comprendersene anche alcune amministrative, di regola connesse alle funzioni di segretario amministrativo di dipartimento.

Inoltre, anche a ritenere non forviata la lettura dall’Amministrazione fornita all’art. 63, rileva la istante parimenti non escludibile il diritto, alla progressione verticale in EP di coloro che, alla data di sottoscrizione definitiva del C.C.N.L. (9.8.2000), avessero svolto da oltre cinque anni la funzione di segretario e la mantenessero alla data dell’1.1.2001, poiché tale riconoscimento si rinviene nell’art. 74 del citato C.C.N.L. che impone una fase di transizione diretta ad attuare il passaggio nella categoria EP dei funzionari di ex VIII qualifica con 5 anni di anzianità, tra i quali sarebbero da ricomprendersi anche quelli incaricati delle funzioni di Segretario amministrativo di Dipartimento.

Con riferimento al disposto dell’art. 63 comma 3 del C.C.N.L. di cui trattasi e nella subordinata ipotesi in cui la dizione letterale dello stesso fosse reputata, in aderenza a quanto ritenuto dalla Commissione, impeditiva del riconoscimento della superiore qualifica invocata, vengono formulati rilievi critici nella considerazione che i Dipartimenti costituiscono la maggiore struttura amministrativa nell’ambito dell’Università e che si rende configurabile una situazione di corresponsabilità anche patrimoniale, con il Direttore, dei Segretari amministrativi di Dipartimento.

Viene infine sottolineata la particolare situazione della ricorrente che, inquadrata nell’ottavo livello, con il profilo professionale di Segretario Amministrativo di Dipartimento, al momento di presentazione della domanda di selezione, aveva dichiarato di aver ricoperto altri incarichi, ad interim, e anche l’incarico di Segretario Amministrativo presso lo IaD – Centro di Spese Autonomo conferitole con Decreto Rettorale, non considerati dalla Commissione che si è riferita esclusivamente al profilo di inquadramento, con conseguente ulteriore illegittimità dell’operato della stessa Commissione.

Il suindicato rilievo, con riferimento alla preintesa del 22.12.00 sub d) e sub a) ed all’accordo integrativo del 18 ottobre 2001, punto 2 viene indirizzato anche alla omessa valutazione da parte della Commissione esaminatrice della intera esperienza lavorativa attraverso l’integrale esame del suo "curriculum" che avrebbe manifestato la idoneità della ricorrente alla progressione verticale in "EP".

Viene infine aggiunto, ad ulteriore denuncia della illegittimità dell’operato dell’Amministrazione, che:

a) la Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" ha invitato gli esclusi per "improcedibilità", a sostenere le prove della seconda Selezione, per titoli ed esami, per la progressione verticale alla categoria "EP" posizione economica "EP1". Senonchè tale iniziativa della Amministrazione ove intesa a sanare la illegittimità del pregresso suo operato, si rivela anch’essa arbitraria e non corretta;

b) essendo infatti nel frattempo variata la composizione della Commissione, formata per tale seconda Selezione, e con decreti rettorali del 4 giugno 2002, 17 dicembre 2002 e 3 aprile 2003, la nuova Commissione ha rielaborato "ex novo" i criteri di valutazione dei titoli e delle prove, e peraltro in modo non aderente al disposto dell’art. 59, comma 2, lettere b), d) ed e) del C.C.N.L., della "Preintesa" del 22.12.2000 e dell’accordo integrativo del 18 ottobre 2001.

c) inoltre l’operato dell’Amministrazione, che ha tuttavia imposto per la progressione in "EP" l’espletamento dei corsi di perfezionamento ed il superamento di prova idoneativa finale, appare inidoneo ad eliminare il vizio originario e sottostante all’intero iter procedimentale riconducibile alla omessa considerazione, appositamente e prioritariamente contestata, di valutare la esperienza lavorativa mediante esame del curriculum, degli altri atti presenti nel fascicolo personale e della documentazione di corredo.

Il contraddittorio è stato istituito nei confronti della Università degli Studi "Tor Vergata" di Roma costituitasi in giudizio a mezzo della Avvocatura Generale dello Stato nonché di G.F., anch’esso costituitosi in giudizio.

Tanto premesso anche per quanto concerne la integrazione del contraddittorio va aggiunto che la azione giudiziaria, originariamente proposta dinanzi il Tribunale di Roma – Sezione Lavoro – che, con sentenza del 27/10/2004 ha declinato la propria giurisdizione, è stata riassunta dinanzi questo TAR dai soggetti interessati i quali anche se per questione identica, hanno proposto ricorsi singoli tutti introitati, per la decisione, in stessa udienza.

La identicità della questione, di somma rilevanza trattandosi di personale delle Università di qualifiche subdirigenziali aspiranti alla immissione nella categoria "EP", ha indotto, per la sua risoluzione, alla formulazione di unica decisione ad esito identico.

Pur essendo stati i ricorsi affidati, per gruppi, a più Relatori, erano tuttavia da evitarsi possibili difformità atteso che restavano differenziate le posizioni dei ricorrenti, in special modo di quelli che avevano addotto in giudizio elementi di particolarità e di non comune coincidenza.

A decisione di uniforme conclusione per alcuni ricorrenti diversi dagli attuali istanti, anche per questi ultimi il ricorso si presenta di certa definizione che, come per gli altri, è di reiezione della proposta impugnativa.

Giova al riguardo rammentare che la questione sottoposta all’esame del Collegio è stabilire se la Commissione giudicatrice abbia correttamente escluso che l’incarico di segretario amministrativo di dipartimento costituisca incarico "di particolare responsabilità" così come richiesto dall’Avviso della Selezione riservata per la progressione verticale alla categoria "EP", in applicazione della "Preintesa" con le OO.SS. e dell’Accordo sindacale del 18/10/2001.

La selezione de qua era riservata ai dipendenti già inquadrati nella categoria D, ex VIII qualifica funzionale sicchè il requisito richiesto (consistente "in incarichi di particolare responsabilità") era un incarico ulteriore rispetto all’ordinario contenuto funzionale del segretario amministrativo di dipartimento.

Tale ulteriore incarico avrebbe dovuto investire l’incaricato, con accollo delle relative responsabilità, di funzioni del tutto particolari ed ultronee rispetto a quelle proprie della qualifica funzionale di appartenenza di detto segretario (come definita e individuata dall’art. 11 del d.p.r. 28 settembre 1987, n. 567).

Senza dubbio, l’incarico di segretario amministrativo di dipartimento integra un incarico di responsabilità connesso alle funzioni ordinarie della categoria D, ex VIII qualifica funzionale, ma non si identifica in quell’incarico di "particolare responsabilità", richiesto dalla procedura selettiva interna per l’accesso alla categoria EP.

L’art. 63 comma 3, del C.C.N.L. disciplina l’incarico di Segretario di Dipartimento come un incarico normalmente pertinente alle funzioni del personale di categoria D con la corrispondente attribuzione di una apposita indennità accessoria, ma non si identifica con gli incarichi che danno accesso alla progressione verticale nella categoria EP. Tali incarichi (vedasi verbale n. 1 della Commissione esaminatrice) comportano la direzione di una struttura complessa da intendersi tale locuzione la responsabilità di una organizzazione comportante il coordinamento di una pluralità di uffici a cui afferisca una congrua dotazione di personale e sia attribuita una pluralità di beni e mezzi strumentali. Tale incarico deve comportare l’accollo integrale di tute le responsabilità tale che il destinatario dello stesso non resti subordinato ad altro funzionario, incarico che non è stato riconosciuto attribuito alla ricorrente.

Neppure può ritenersi precluso, come ritiene la stessa, al contratto collettivo la disciplina dei procedimenti di cui trattasi, di selezione interna.

Il C.C.N.L., previsto dall’art. 2 – comma 3 – del D.Lgs. n. 165/2000 che costituisce la disciplina del rapporto di pubblico impiego privatizzato, deve ritenersi uno strumento legittimo per la progressione di carriera anche nel passaggio ad altra posizione funzionale.

La lettera d) della "Preintesa" e il punto 1 dell’Accorso sindacale del 18/10/2001 prevedono una selezione basata solo sulla valutazione dei titoli mentre la lett. b) della "Preintesa" e il punto 2 dell’Accordo sindacale prevedono – in aggiunta alla valutazione dei titoli – un corso di aggiornamento professionale con prova idoneativa finale volta ad accertare sia la professionalità raggiunta nel corso degli anni che il grado di apprendimento nel corso di formazione.

E’ nella selezione per titoli la previsione dell’incarico di "particolare responsabilità".

Trattasi dunque di fattispecie selettive del tutto diverse.

Stante tale distinzione non si rinviene alcuna contraddittorietà solo perché la ricorrente mentre è stata ritenuta priva del requisito in ordine alla selezione basata sui titoli, è stata invece ammessa alla distinta selezione per titoli ed esami, previo corso di formazione, per la cui partecipazione è stata richiesta dal relativo Avviso soltanto il requisito di cinque anni di anzianità nella "ex" VIII qualifica funzionale.

Stante la netta differenziazione delle due selezioni e i requisiti che si richiedevano per parteciparvi risulta agevole la confutazione dei successivi rilievi della ricorrente.

Non ha pregio quello relativo alla sua esclusione (rectius "improcedibilità") dalla valutazione dei propri titoli che la Commissione avrebbe disposto senza tuttavia la considerazione del "curriculum" desumibile dal fascicolo personale che, secondo la istante, avrebbe manifestato il possesso delle sue doti e attitudini quali si richiedevano per l’accesso in "EP" né degli altri incarichi dalla stessa svolti e indicati nel ricorso.

La selezione per titoli richiedeva come presupposto di partecipazione, oltre alla anzianità di cinque anni nella ex VIII qualifica funzionale, lo svolgimento di incarichi di particolare responsabilità la cui mancanza ha costituito il motivo della "improcedibilità", tale dichiarata dalla Commissione, della valutazione di tutti gli altri titoli della ricorrente.

Nessuna ulteriore motivazione occorreva in aggiunta a quanto rilevato dalla Commissione e dalla stessa enunciato nel relativo verbale e cioè che ricorrente quale Segretario amministrativo di Dipartimento aveva ricoperto funzioni rientranti nella "ex" VIII qualifica e per tale ragione "… la valutazione dei titoli è… dichiarata improcedibile".

Neppure può ritenersi configurabile un regime di derivazione normativa o viepiù contrattuale, transitorio che garantirebbe il diritto alla progressione verticale in EP di coloro che alla data di sottoscrizione del C.C.N.L. 9/8/2000 avessero svolto da oltre cinque anni le funzioni di Segretario e le mantenessero alla data del 1°/1/2001 (tra i quali sarebbero da ricomprendersi anche quelli incaricati delle funzioni di Segretario amministrativo di Dipartimento).

Il regime di transitoria salvaguardia viene nel ricorso prospettato come diritto garantito per coloro che si trovano nelle condizioni già indicate dal C.C.N.L. 9/8/2000.

Va invece rilevato che tale C.C.N.L. nello stabilire all’art. 74 comma 5 che, "in prima applicazione e comunque entro il limite delle risorse di cui al successivo comma 7 le amministrazioni provvederanno a…. omissis…. inquadrare nella categoria EP…….. il personale della ex VIII qualifica….. non inquadrato ai sensi del successivo comma 3…. (dell’)… art. 46.. (del C.C.N.L. 21/5/1996)… "ha inteso soltanto stabilire una priorità in tale inquadramento in sede di prima applicazione dello stesso C.C.N.L. ma non ha certo voluto sancire il diritto dello stesso personale a transitare in via automatica nella categoria "EP".

Quanto poi agli ulteriori rilievi dalla istante mossi a pretesa dimostrazione della emergenza di irregolarità (a dire della stessa insanabili) nell’operato dell’Amministrazione e del modo in cui è stata condotta a termine l’intera procedura (consistita in una selezione riservata per titoli per la progressione alla categoria "EP" ed in selezione per titoli ed esami, previo corso di formazione, per la stessa progressione) tali censure, una volta accertata la legittimità della prima selezione per titoli che ha condotto alla "improcedibilità" nella valutazione di quelli della ricorrente cui mancava il possesso dell’incarico di particolare responsabilità, non si rendono esaminabili nella presente sede di impugnativa essendo riferibili (vedasi ad esempio quella relativa alla diversità della Commissione ed al mutamento dei criteri di valutazione) alla seconda selezione per titoli ed esami (ovvero agli eventuali suoi risultati).

Non si ravvisano dunque profili che consentano l’accoglimento del ricorso e per tale ragione lo stesso va rigettato.

Si ravvisa invece la esistenza di motivi giustificativi della compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) rigetta il ricorso indicato in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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