Cass. civ. Sez. V, Sent., 27-01-2012, n. 1174 Imposta valore aggiunto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

L’Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione nei confronti della Immobiliare Poggio al Pero s.r.l. (che non ha resistito) e avverso la sentenza con la quale, in controversia concernente impugnazione di cartella di pagamento concernente Iva per l’anno 1992, la CTR Toscana confermava la decisione di primo grado che aveva dichiarato estinto il giudizio per intervenuta conciliazione, evidenziando che, in ipotesi di previsione di versamento in forma rateale, il mancato versamento delle rate successive alla prima ed anche la mancata prestazione della prescritta garanzia non fanno venire a mancare l’effetto estintivo della conciliazione, con la conseguenza che restano dovute le somme concordate tra le parti nel verbale della raggiunta conciliazione. I giudici d’appello aggiungevano che l’amministrazione aveva tenuto un comportamento sintomatico incamerando anche il pagamento della seconda rata ed iscrivendo ipoteca immobiliare.

Con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 48 nonchè artt. 115 e 116 c.p.c., oltre che vizio di motivazione, la ricorrente si duole del fatto che i giudici d’appello abbiano ritenuto irrilevante la prestazione della garanzia ai fini del perfezionamento della conciliazione ed in ogni caso del fatto che essi abbiano, sia pure in modo perplesso, adombrato che nella specie la garanzia potrebbe anche essere stata prestata – pur senza evidenziare da cosa ciò fosse desumibile – ed abbiano altresì attribuito rilievo a circostanze assolutamente non significative ai fini del decidere, quali l’incameramento della seconda rata e l’iscrizione di ipoteca.

La censura concernente la rilevanza della mancata prestazione di garanzia è fondata. Il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 48, comma 3, nel testo applicabile ratione temporis, prevede che la conciliazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di redazione del processo verbale, dell’intero importo dovuto ovvero della prima rata e con la prestazione della predetta garanzia sull’importo delle rate successive.

Hanno pertanto errato i giudici d’appello nel ritenere che la conciliazione conservi il proprio effetto estintivo anche in caso di mancata prestazione della garanzia, giacchè, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, la conciliazione giudiziale prevista dall’art. 48, sia nel testo originario che in quello risultante dalle modifiche apportate dalla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 419, comporta la sostituzione della pretesa fiscale originaria, ma unilaterale e contestata, con una certa e concordata solo nell’ipotesi in cui sia intervenuto il perfezionamento della conciliazione, per il quale è necessario il pagamento della prima rata con la prestazione di garanzia per il residuo regolamento rateale delle somme dovute (v. Cass. n. 20386 del 2006). Più recentemente la giurisprudenza di questo giudice di legittimità ha altresì precisato che la conciliazione tributaria giudiziale non ha natura negoziale, e in particolare non ha natura novativa, ma costituisce una fattispecie a formazione progressiva caratterizzata dall’identità temporale della sua perfezione e della sua efficacia e che solo nel momento in cui la conciliazione raggiunge la perfezione/efficacia si estingue il rapporto giuridico tributario sostanziale e, pendente una controversia giudiziale, si produce la cessazione della materia del contendere (v. cass. n. 3560 del 2009).

Ancora più recentemente, ribadendo i medesimi concetti, la giurisprudenza di questo giudice di legittimità ha evidenziato che, in ipotesi di conciliazione rateale il giudice tributario deve rinviare la decisione ad un momento successivo alla scadenza del termine fissato per gli adempimenti previsti dall’art. 48 citato, comma 3 (v. cass. n. 9219 del 2011) al fine di consentire al contribuente di documentare sia la tempestività del versamento della prima rata sia la prestazione della garanzia, atteso che solo per questa via la conciliazione raggiunge la perfezione/efficacia, si estingue il rapporto giuridico tributario sostanziale e si produce anche l’estinzione del processo per cessazione della materia del contendere. Giova infine rilevare che anche con riguardo alle ipotesi di conciliazione cd. breve postfissazione, di cui al citato art. 48, comma 5, la giurisprudenza di questo giudice di legittimità ha avuto modo di precisare che il perfezionamento della conciliazione interviene con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla comunicazione dell’ordinanza della CTP di rinvio dell’udienza di trattazione della causa, dell’intero importo dovuto ovvero della prima rata e con la prestazione della prescritta garanzia sull’importo delle rate successive (v. cass. n. 3560 del 2009). Le altre censure contenute nel motivo in esame devono ritenersi inammissibili, in quanto dalla sentenza impugnata non risulta che i giudici di appello abbiano accertato (e tantomeno affermato) che nella specie la garanzia era stata prestata e le affermazioni relative alla riscossione della seconda rata ed alla iscrizione di ipoteca non costituiscono ratio decidendi ma mere argomentazioni ad abundantiam.

Il ricorso dell’Agenzia deve essere pertanto accolto nei sensi e nei limiti di cui sopra e la sentenza impugnata deve essere cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la controversia può essere decisa nel merito col rigetto del ricorso introduttivo.

Le spese dei giudizi di merito devono essere compensate essendo la giurisprudenza sopra citata anteriore alla proposizione del ricorso introduttivo. Le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico della parte soccombente.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso introduttivo. Compensa le spese dei gradi di merito e condanna la soccombente alle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.500,00 oltre spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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