Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 21-06-2011) 22-09-2011, n. 34464

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 26.2.2010, il Gup del Tribunale di Vigevano dichiarò M.A. responsabile dei reati di cui agli artt. 110, 628 e 648 c.p., e unificati i reati sotto il vincolo della continuazione – concesse le attenuanti generiche equivalenti all’aggravante e alla recidiva contestata – lo condannò alla pena di anni tre di reclusione ed Euro 660,00 di multa.

Avverso tale pronunzia propose gravame l’imputato, e la Corte d’Appello di Milano, con sentenza del 21.10.2010, riduceva la pena ad anni due mesi due e 800 Euro di multa.

Ricorre per cassazione l’imputato, deducendo: 1) la violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. e), per mancanza e manifesta illogicità della motivazione, in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di ricettazione, avendo l’imputato evidenziato – nell’atto di appello – che la contestazione ex art. 648 c.p. di cui al capo b), considerate le circostanze di fatto e le dichiarazioni dell’imputato, dovesse necessariamente riqualificarsi nella fattispecie di cui all’art. 624 c.p.; 2) la violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. e), per mancanza e manifesta illogicità della motivazione, in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti.

Chiede pertanto l’annullamento della sentenza.

Motivi della decisione

Nel ricorso vengono riproposte, in modo del tutto generico, le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame; i motivi pertanto vanno considerati non specifici. La mancanza di specificità dei motivi va, infatti, apprezzata non solo per la loro indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di specificità, conducente, ai sensi dell’art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), nell’inammissibilità (Cass. Sez. 4 n. 5191/2000 Rv.

216473).

Le motivazioni svolte dal giudice d’appello non risultano, poi, viziate da illogicità manifeste e sono infine esaustive, avendo risposto correttamente a tutte le doglianze contenute nell’atto d’appello sia in riferimento alla qualificazione giuridica del reato, che al trattamento sanzionatorio.

La Corte territoriale ha, quindi, evidenziato – in riferimento alla qualificazione giuridica del reato – che la dichiarazione di M., di aver rubato la moto, utilizzando una diversa chiave che aveva con sè, non è credibile dal momento che il blocchetto di accensione era forzato e l’imputato non aveva poi fornito alcun riferimento spaziale o temporale in ordine all’asserito furto.

Per quanto riguarda il trattamento sanzionatorio, la Corte, pur ritenendo che il giudizio di comparazione non poteva essere modificato nel senso della prevalenza delle attenuanti generiche, tenuto conto del precedente per associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, in parziale accoglimento dell’appello, e in considerazione della confessione resa, ha peraltro ridotto la pena ad anni due, mesi due di reclusione ed Euro 800,00 di multa. Considerato che le valutazioni di merito, quale il giudizio sulle attenuanti, sono poi insindacabili nel giudizio di legittimità, quando il metodo di valutazione delle prove sia conforme ai principi giurisprudenziali e l’argomentare – come nella fattispecie – scevro da vizi logici (Cass. sez. un., 24 novembre 1999, Spina, 214794), anche sul punto il ricorso è inammissibile.

Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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