Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 10-06-2011) 22-09-2011, n. 34454 Determinazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

1. Il Tribunale di Mantova, con sentenza in data 8.11.2010, provvedendo sulla concorde richiesta delle parti, ha applicato a G.A. la pena di un anno e sei mesi di reclusione ed Euro 600,00 di multa per i reati di cui all’art. 624 c.p., art. 625 c.p., n. 4 e 7 e D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, art. 55, comma 9. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, deducendo erronea applicazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p..

3. Ha presentato ricorso anche il Procuratore Generale della Repubblica di Brescia, il quale deduce che l’aumento disposto a titolo di continuazione è inferiore al dovuto e che il giudice avrebbe dovuto condannare l’imputato al pagamento delle spese di custodia in carcere.

Motivi della decisione

1. La sentenza deve essere annullata risultando fondato il ricorso del pubblico ministero in ordine alla determinazione della pena.

Infatti, avendo applicato all’imputato la recidiva di cui all’art. 99 c.p., comma 4, il giudice, a norma dell’art. 81 c.p., comma 4, avrebbe dovuto aumentare la pena inflitta a titolo di continuazione in misura non inferiore ad un terzo di quella inflitta per il reato più grave e dunque in misura di sette mesi; invece l’aumento è stato di sei mesi.

La illegalità della pena così determinata comporta il venir meno della base su cui si è formato l’accordo; ne consegue l’annullamento della sentenza impugnata senza rinvio, con assorbimento delle ulteriori censure proposte.

P.Q.M.

– Annulla senza rinvio l’impugnata sentenza e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Mantova per l’ulteriore corso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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