Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 10-06-2011) 22-09-2011, n. 34453

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il Tribunale di La Spezia ha applicato a R.E. la pena di Euro 966,00 di ammenda per il reato di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2, della strada, commesso in (OMISSIS), con tasso alcolemico superiore a gr.1,5, disponendo altresì la sospensione della patente di guida per un mese.

2.Ricorre per cassazione il Procuratore Generale della repubblica di Genova e formula censure di violazione di legge per non essere stato disposto il sequestro e la successiva confisca del veicolo utilizzato.

Motivi della decisione

1. Il ricorso non merita accoglimento.

2.Deve premettersi, in fatto, che il reato di guida in stato di ebbrezza di cui si discute è stato commesso in epoca precedente al D.L. 23 maggio 2008, n. 92 che ha introdotto la previsione della confisca obbligatoria del veicolo utilizzato, salvo che appartenga a terzi.

3. Ne deriva, in diritto, l’inapplicabilità del provvedimento di sequestro, finalizzato alla predetta confisca, ed ovviamente di quello di confisca, la cui applicazione nel caso in esame verrebbe a violare il principio di irretroattività di cui all’art. 25 Cost..

Già la Corte Costituzionale, con ordinanza n.382 del 1987 aveva escluso la possibilità di ritenere retroattiva la confisca del veicolo prevista dall’art. 80 bis C.d.S., introdotto dalla L. 24 novembre 1981, n. 1689, art. 142, sottolineando come tale retroattività deve negarsi attesa la correlazione delle misure alla pericolosità, che è situazione, per sua natura, attuale.

E di recente anche le sezioni unite di questa Corte, con sentenza del 25.5.2010 n.23428, hanno escluso la retroattività di tale misura, dato il suo contenuto prevalentemente sanzionatorio.

Ma ogni dubbio in proposito risulta definitivamente superato alla luce della recentissima sentenza della Corte Costituzionale n.196 del 12 maggio 2010, depositata il 4 giugno 2010.

La Corte ha inquadrato la questione nella prospettiva della violazione dell’art. 7 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, secondo cui tutte le misure di carattere punitivo affittivo, indipendentemente dalla loro classificazione nei singoli ordinamenti, devono essere soggette alla regola della irretroattività della legge penale più sfavorevole. Richiamando un proprio pur risalente precedente (sentenza n.29 del 1961) secondo cui la confisca può presentarsi nelle leggi che la prevedono con varia natura giuridica e può assumere natura e funzione di pena, di misura di sicurezza o di misura giuridica civile o amministrativa, ha affermato che la specifica misura di cui all’art. 186 ha natura sanzionatoria e repressiva, resa palese dal fatto che la stessa è destinata ad operare anche in ipotesi in cui il veicolo cui concretamente si applica dovesse risultare inutilizzabile (ad esempio perchè incidentato) e dunque privo di pericolosità, e specialmente dalla considerazione che essa non impedisce l’uso di altri mezzi da parte dell’imputato e dunque il rischio di recidiva.

4. Il ricorso deve dunque essere rigettato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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