T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, Sent., 10-10-2011, n. 2418

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con il presente ricorso, depositato il giorno 29 marzo 2011, il ricorrente lamenta l’inesecuzione della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione III, n. 7658/2010, la quale, in accoglimento del ricorso NRG 2347/2010, aveva ordinato al ministero della Difesa di consentire alla ricorrente la consultazione e l’estrazione di copia dei dati di rilievo presenze (di cui alla istanza formulata dal ricorrente in data 4 agosto 2010).

2. Sennonché, con sentenza 2 settembre 2011 n. 4944, il Consiglio di Stato ha riformato la sentenza citata e, per l’effetto, ha respinto il ricorso in primo grado. L’incidente di esecuzione, pertanto, è divenuto improcedibile.

3. Le spese di lite sono compensate integralmente, atteso che la sentenza del Consiglio di Stato è sopravvenuta nel corso del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile con spese interamente compensate tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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