Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 10-06-2011) 22-09-2011, n. 34452 Applicazione della pena

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il Procuratore Generare della Repubblica di Brescia ricorre avverso la sentenza di applicazione di pena emessa in data 29 giugno 2010 dal giudice delle indagini preliminari di Cremona che, su conforme richiesta delle parti, applicava a T.R. la pena di due anni e otto mesi di reclusione ed Euro 11560 di multa, omettendo la pronuncia sulle spese processuali; denuncia, per la detta omissione, la violazione dell’art. 445 c.p.p., comma 1.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato. L’art. 445 c.p.p., comma 1, stabilisce espressamente, per quanto qui rileva, che solo la sentenza con la quale venga irrogata una pena non superiore a due anni di pena detentiva, non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento. Nel caso in esame la pena applicata supera, come si è detto sopra, detto limite e pertanto il giudice doveva disporre la condanna in questione.

L’omissione della condanna al pagamento delle spese processuali, statuizione obbligatoria di natura accessoria e a contenuto predeterminato che non prevede margini di discrezionalità, non determina la nullità della sentenza di applicazione di pena concordata tra le parti ex art. 444 c.p.p. (Cass. Sez.Un. 31 gennaio 2008 n. 7945, Boccia). Non essendo stata esperita la procedura di correzione dell’errore materiale prevista dall’art. 130 c.p.p. con la quale si sarebbe potuto porre rimedio all’omissione in questione (Cass. sez. 6, 20 novembre 2008 n. 48443, Funari; sez. 6, 26 marzo 2009 n. 16034, Binaj), la Corte ritiene che la sentenza impugnata debba essere annullata senza rinvio limitatamente all’omessa condanna delle spese processuali e che, secondo quanto previsto dall’art. 620 c.p.p., comma 1, lett. l), possa provvedersi in questa sede all’integrazione della sentenza ex art. 444 c.p.p. con la statuizione accessoria omessa.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla omessa condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali, condanna che dispone.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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