Cass. civ. Sez. V, Sent., 27-01-2012, n. 1167 Imposta reddito persone giuridiche

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza 11.10.2006 n. 91 la Commissione tributaria della regione Lombardia sez. 25 Milano ha rigettato l’appello proposto dall’Ufficio Milano (OMISSIS) della Agenzia delle Entrate e confermato la decisione di prime cure che aveva accolto il ricorso proposto da Senatore G. e V. di Senatore Gerardo e Senatore Vincenzo s.n.c. ed annullato l’avviso di accertamento emesso ai fini Irpeg ed Ilor per l’anno 1997, in seguito ai rilievi formulati nel PVC redatto alla Guardia di Finanza all’esito di verifica fiscale condotta nei confronti della ditta Costruzioni Silvia di Simoni Giancarlo, dalla quale era emerso che la Senatore s.n.c. aveva portato in deduzione costi inerenti, relativi a fatture emesse dalla ditta verificata per operazioni inesistenti.

I Giudici territoriali sottoponendo a valutazione critica gli elementi risultanti dalla sentenza penale di assoluzione dal reato previsto e punito dal D.Lgs. n. 74 del 2000, art., comma 1 emessa nei confronti di S.G., nonchè gli elementi probatori indicati nel PVC e nell’avviso di accertamento, ritenevano insussistente la prova della inesistenza delle operazioni fatturate.

Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione la Agenzia delle Entrate deducendo un unico motivo di impugnazione con il quale censura il vizio di insufficiente motivazione.

Ha resistito la società intimata notificando controricorso ed instando per la inammissibilità e la infondatezza dell’indicato motivo.

Motivi della decisione

1. I Giudici territoriali alla stregua di una complessiva disamina del materiale probatorio acquisito (sentenza penale di assoluzione dal reato previsto e punito dal D.Lgs. n. 74 del 2000, art. comma 1 emessa nei confronti di S.G.; PVC redatto dalla Guardia di Finanza; avviso di accertamento), hanno ritenuto insussistente la prova della inesistenza delle operazioni fatturate rilevando che: 1- l’avviso si riferiva a fatture per operazioni "oggettivamente" inesistenti, mentre nel PVC si distinguevano tali fatture da altre concernenti, invece, operazioni "soggettivamente" inesistenti, come confermato anche nel procedimento penale dal teste Sl. – militare della G. di F. – che aveva affermato che la ditta verificata era sostanzialmente una "cartiera" che emetteva fatture per operazioni "oggettivamente e talvolta soggettivamente" inesistenti; 2- il PVC dava atto delle ammissioni rese dal titolare della ditta Costruzioni Silvia in ordine alla cessazione di attività della impresa fin dal 1995, mentre "dagli atti prodotti dalla Amministrazione finanziaria" tale ammissione non trovava riscontro ed anzi risultava contrastata dalla dichiarazione sostitutiva del Si., prodotta nel giudizio tributario dalla società contribuente, con la quale era attestata la continuità dell’esercizio dell’attività di impresa negli anni 1996-2001, come confermato anche da una visura del registro imprese presso la CCIAA di Brescia, nonchè l’instaurazione nel predetto periodo di rapporti commerciali con la Senatore s.n.c.; 3 – ulteriori conferme della operatività della ditta verificata, nel periodo relativo alla emissione delle fatture nei confronti della Senatore s.n.c., erano tratte dalle deposizioni rese nel procedimento penale da alcuni testi ( Sl. e G.) i quali avevano affermato che la ditta verificata, nell’anno 1997, aveva svolto dei lavori anche insieme alla impresa Senatore s.n.c..

2. La Agenzia delle Entrate ha censurato la sentenza per vizio di insufficiente motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

La ricorrente, da un lato, lamenta la omessa valutazione da parte della CTR di elementi in fatto accertati nel PVC (la ditta verificata risultava avere una sede fittizia; non disponeva di personale dipendente; era priva di documentazione contabile; non aveva esibito alcun contratto) sui quali era fondato l’appello; dall’altro critica la valutazione probatoria compiuta dai Giudici territoriali essendo irrilevante l’accertamento di una evasione inferiore a quella che l’Ufficio avrebbe potuto contestare (estendendola anche alle fatture soggettivamente inesistenti), non essendo determinate la dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal Si. e comunque essendo incongrua la scelta soltanto di alcuni degli elementi probatori rilevanti compiuta dalla CTR. 3. La società resistente ha eccepito la inammissibilità del ricorso in quanto rivolto a sostituire alla valutazione probatoria della CTR una diversa soggettiva ricostruzione dei fatti favorevole alla ricorrente. Ha contestato altresì la fondatezza del motivo di ricorso in quanto inidoneo ad intaccare l’iter logico della motivazione della sentenza impugnata.

4. Il motivo è inammissibile.

4.1 L’onere della formulazione del "quesito di diritto" a conclusione di ciascun motivo del ricorso per cassazione con il quale si denuncino i vizi di violazione di legge di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1 e 4), nonchè l’analogo onere di formulazione del "momento di sintesi" a conclusione del motivo di ricorso con il quale si denunciano vizi motivazionali della sentenza impugnata ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) ("chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione"), sono prescritti a pena di inammissibilità dall’art. 366 bis c.p.c., norma che è stata introdotta dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6 e che trova applicazione ai ricorsi proposti avverso sentenze e provvedimenti pubblicati a decorrere dal 2.3.2006 data di entrata in vigore dello stesso decreto (e fino al 4.7.2009, data dalla quale opera la successiva abrogazione disposta dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1 lett. d)).

Nella specie la sentenza della CTR della regione Lombardia oggetto di ricorso per cassazione risulta pubblicata mediante deposito in segreteria in data 11.10.2006, ricadendo pertanto il ricorso proposto dalla Agenzia delle Entrate nell’ambito di efficacia della norma processuale sopra richiamata.

Tanto premesso il motivo deve essere dichiarato inammissibile in quanto privo della "chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione di assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per la quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione" (art. 366 bis seconda parte c.p.c.: cfr. Corte cass. SU 1.10.2007 n. 20603, id.

3 sez. 7.4.2008 n. 8897 secondo cui tale indicazione deve concretare un "momento di sintesi" che costituisce un "quid pluris" distinto dalla esposizione del motivo), essendosi limitato il ricorrente alla affermazione dell’enunciato assolutamente generico e privo di ogni aggancio con la fattispecie controversa, secondo cui nel processo tributario non possono essere acquisiti elementi probatori diversi da quelli documentali, nè è possibile l’utilizzo della prova presuntiva. Ne consegue che il quesito è inammissibile alla stregua del principio per cui "allorchè nel ricorso per cassazione sì lamenti un vizio di motivazione della sentenza impugnata in merito ad un fatto controverso, l’onere di indicare chiaramente tale fatto ovvero le ragioni per le quali la motivazione è insufficiente, imposto dall’art. 366 bis c.p.c., deve essere adempiuto non già e non solo illustrando il relativo motivo di ricorso ha anche formulando al termine di esso, una indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un quid pluris rispetto alla illustrazione del motivo e che consenta al giudice di valutare immediatamente la ammissibilità del ricorso" (cfr. Corte cass. SU 14.10.2008 n. 25117).

4.2 Il motivo si palesa inammissibile anche per difetto del requisito di autosufficienza.

Ed infatti la Agenzia ricorrente, da un lato, si limita a richiedere una nuova valutazione delle prove, palesemente inammissibile – alla stregua dei parametri normativi del sindacato di legittimità, essendo riservata in via esclusiva al giudice del merito la scelta tra le varie fonti di prova di quelle ritenute idonee ad acclarare i fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia, nonchè la verifica della loro attendibilità e concludenza (cfr. Corte cass. 3 sez. 28.6.2006 n. 14972; sez. lav. n. 12052/2007); dall’altro ha omesso del tutto di soddisfare al requisito di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), in quanto non ha adeguatamente specificato il carattere decisivo della prova dei fatti la cui considerazione è stata omessa e che, qualora non fosse stata trascurata dalla Commissione regionale, avrebbe consentito, secondo un criterio di certezza probabilistica e non di mera possibilità (requisito che risulterebbe, peraltro, escluso dal carattere "confliggente" degli elementi probatori disponibili, indicato in ricorso dalla stessa Agenzia delle Entrate) di pervenire ad una diversa decisione. Inoltre la ricorrente non ha provveduto alla completa trascrizione dell’integrale contenuto degli atti/documenti (nella specie: il verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza dal quale evincere gli atti di indagine svolti; i verbali delle dichiarazioni rese dagli operai che avrebbero effettuato i lavori fatturati indicati dalla società contribuente; i verbali delle dichiarazioni ammissive dei "responsabili della società committente" in ordine alle modalità di pagamento dei lavori) in modo da rendere immediatamente apprezzabile da parte della Corte il vizio dedotto (cfr. Corte Cass. SU 24.9.2010 n. 20159; id. 6 sez. ord. 30.7.2010 n. 17915; id. 3 sez. 4.9.2008 n. 22303; id. 3 sez. 31.5.2006 n. 12984;

id. 1 sez. 24.3.2006 n. 6679; id. sez. lav. 21.10.2003 n. 15751; id. sez. lav. 12.6.2002 n. 8388), impedendo in tal modo al Giudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare (Corte Cass. 6 sez. 50. ord. 30.7.2010 n. 17915; id. 3 sez. 31.5.2006 n. 12984).

5. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile con conseguente condanna della parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio che si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La CORTE – dichiara inammissibile il ricorso e condanna la Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 3.000,00 per onorari, Euro 100,00 per esborsi oltre rimborso forfetario spese generali ed accessori di legge.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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