Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 10-06-2011) 22-09-2011, n. 34451

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza in data 26.2.2010 il Tribunale di Roma rigettava l’opposizione avverso la mancata ammissione di C.G. al patrocinio a spese dello Stato; il Tribunale condivideva le ragioni del provvedimento negativo già adottato, consistenti nella mancanza di certezza sulla identità personale del C.; osservava che non poteva ritenersi certa l’identità dell’istante, presupposto assolutamente necessario per l’ammissione al patrocinio; infatti la richiesta di ammissione al patrocinio era stata presentata dal C. durante la detenzione e che "a fronte della autocertificazione in merito alle generalità, non è dato conoscere se gli atti in possesso dell’Ufficio Matricola del Penitenziario, ai quali ha fatto richiamo l’ufficiale di p.g. per autenticare la sottoscrizione apposta in calce all’istanza dall’imputato, siano o meno costituiti da un documento di identità"; tenuto conto che nel procedimento penale in cui l’istanza era stata presentata l’imputato era stato identificato a mezzo di rilievi foto dattiloscopici, non poteva escludersi – proseguiva il Tribunale – che nello stesso modo l’imputato fosse stato identificato all’atto del suo ingresso nell’istituto di pena. Rispondendo ad altro motivo di ricorso, il Tribunale osservava che dagli atti allegati non si evinceva in alcun modo che il procedimento nel quale si sollecitava l’ammissione al patrocinio fosse "derivato o accidentale" rispetto ad altro procedimento nel quale l’imputato, secondo quanto dallo stesso dichiarato, era stato ammesso al patrocinio.

2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso per cassazione il difensore dell’imputato rappresentando che l’istanza è stata regolarmente presentata secondo il disposto del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 93, comma 3, norma che richiama l’art. 123 c.p.p. e che risulta osservato anche il D.P.R. n. 445 del 2000; sostiene poi che un semplice sguardo al fascicolo di merito sarebbe bastato per verificare che unico era il giudizio di provenienza.

Motivi della decisione

1. Il ricorso merita accoglimento.

E’ pacifica, ed è condivisa dal Collegio, la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui l’incertezza sulle generalità del richiedente impedisce di valutare l’istanza di ammissione al patrocinio in quanto ne deriva la impossibilità di verificare le condizioni reddituali previste dalla legge (da ultimo sez. 4 10.2.2009 n. 11792). L’incertezza della identificazione deve però risultare, per così dire, positivamente accertata, giustificata da chiare indicazioni emerse nel processo che portino a ritenere fondato il dubbio sulla identità. Le situazioni che normalmente portano a tale incertezza riguardano per lo più imputati stranieri, privi di documenti di identità, spesso già segnalati sotto nomi diversi, nei confronti dei quali ogni ulteriore accertamento si presenta particolarmente difficoltoso, se non impossibile.

Nel presente caso abbiamo un imputato che, almeno per quanto risulta dagli atti di questo procedimento, viene indicato con un preciso ed unico norme e cognome e con relativa data di nascita e rispetto al quale la incertezza sulla identificazione è affidata alla incertezza sul suo possesso di un documento; ma sarebbe stato assai semplice ottenere un chiarimento dall’ufficio matricola del carcere sulle modalità di identificazione del C. o comunque chiarire se la circostanza che il medesimo nel procedimento fosse stato identificato con rilievi foto dattiloscopici fosse indicativa di una sicura incertezza sulla sua identità. 2. Conclusivamente l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame sul punto al Tribunale di Roma.

P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato e rinvia al Tribunale di Roma per nuovo esame.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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