T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, Sent., 10-10-2011, n. 2416 Silenzio della Pubblica Amministrazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il ricorrente chiede l’accertamento e la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione convenuta sul ricorso gerarchico presentato in data 6.10.2010 avverso il decreto, emesso in data 11.08.10 dal Prefetto di Varese, con il quale veniva fatto divieto di detenere armi, munizioni ed esplosivi. L’istante chiede, ove sussistano i presupposti, anche una pronuncia, ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.p.a., sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio.

Si è costituita in giudizio l’amministrazione resistente, con memoria di mero stile.

2. L’art. 6 del D.P.R. 1199/71, espressamente prevede che "decorso il termine di novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso senza che l’organo adito abbia comunicato la decisione, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti, e contro il provvedimento impugnato è esperibile il ricorso all’autorità giurisdizionale competente, o quello straordinario al Presidente della Repubblica". L’Adunanza Plenaria (sentenze 4 dicembre 1989 n. 16 e n. 17) ha, a suo tempo, chiarito come la scadenza del termine legislativamente prescritto non estingue il potere dell’amministrazione di decidere il ricorso amministrativo. Il soggetto interessato, pertanto, ha la facoltà alternativa di proporre ricorso giurisdizionale avverso il provvedimento impugnato, ovvero di attendere la decisione tardiva dell’amministrazione, servendosi all’uopo dell’azione avverso il silenzio (art. 117 c.p.a.).

3. Nel caso di specie, il termine di novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso è decorso inutilmente; è acclarato, dunque, l’inadempimento dell’amministrazione all’obbligo di provvedere.

4. Sulla fondatezza della pretesa, per contro, il Giudice non può pronunciarsi, in forza di un duplice ordine di ragioni.

4.1. In primo luogo, non si versa nella ipotesi di attività vincolata o di consumazione dei margini di esercizio della discrezionalità. Difatti, i provvedimenti concessivi dell’autorizzazione alla detenzione e del porto di armi postulano che il beneficiario di esso sia indenne da mende, osservi una condotta di vita improntata a puntuale osservanza delle norme penali e di tutela dell’ordine pubblico, nonché delle comuni regole di buona convivenza civile, sì che non possano emergere sintomi e sospetti di utilizzo improprio dell’arma in pregiudizio ai tranquilli ed ordinati rapporti con gli altri consociati. I provvedimenti di ricusazione (ai sensi dell’art. 39 R.D. 18 giugno 1931 n. 773), diretti alla prevenzione del danno che possa derivare a terzi da indebito uso ed inosservanza degli obblighi di custodia, richiedono una valutazione discrezionale dell’amministrazione circa l’erosione del requisito della affidabilità del soggetto, con l’onere di esternare non solo il presupposto di fatto che l’ha indotta ad intervenire, ma anche le ragioni per le quali il soggetto viene ritenuto capace di abusare delle armi e munizioni medesime.

4.2. In secondo luogo, l’istanza al Giudice di pronunciarsi sulla fondatezza della pretesa nel caso di azione avverso il silenzio sul ricorso gerarchico equivarrebbe a pronunciarsi sulla legittimità del provvedimento originario senza che questi venga appositamente e formalmente gravato.

5. Le spese di lite seguono la soccombenza come di norma.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

ACCOGLIE il ricorso e, per l’effetto, ORDINA al Ministero intimato di adottare un provvedimento esplicito sul ricorso gerarchico proposto dal ricorrente in data 6.10.2010 avverso al decreto prot. 26209/10 Area I/bis, emesso in data 11.08.10 dal Prefetto di Varese e notificato in data 7.09.10;

RISERVA, su istanza della parte interessata, la successiva nomina di un "commissario ad acta" per il caso di persistente inerzia dell’Amministrazione (art. 117, comma 3, c.p.a.);

CONDANNA il Ministero intimato al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite che si liquida complessivamente in Euro 600,00, oltre IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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