T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 10-10-2011, n. 2414 Lavoro subordinato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il presente gravame il ricorrente, titolare di permesso di soggiorno sin dall’anno 2002, impugna il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale è stata rigettata l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato dallo stesso presentata in ragione della mancata attestazione del "possesso di redditi, dall’anno 2006 ad oggi, provenienti da fonti lecite, sufficienti al proprio sostentamento e comprovanti il suo inserimento socio lavorativo sul territorio nazionale", ai sensi degli artt. 4, comma 3, del d.lgs. n. 286/98 e dell’art. 13, comma 2 bis, del d.P.R. n. 394/99.

A sostegno del proprio gravame il ricorrente deduce violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili, assumendo, sostanzialmente, la carenza di istruttoria e di motivazione.

Si è costituita l’amministrazione intimata, che ha chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza nel merito.

Con ordinanza n. 728/09 del 10 giugno 2009 la sezione ha accolto l’istanza cautelare presentata dal ricorrente.

Alla pubblica udienza del 4 ottobre 2011 il gravame è stato, quindi, trattenuto per la decisione.

Il ricorso è fondato, non sussistendo motivi per discostarsi dalla pronuncia resa dalla sezione in sede cautelare.

Il Questore ha addotto quale motivazione del rigetto della suddetta istanza di rinnovo il mancato possesso in capo al ricorrente di un reddito sufficiente da lavoro, dunque la mancata prova della disponibilità delle risorse finanziarie occorrenti per il proprio sostentamento.

Come risulta dalla documentazione versata in atti, però, il ricorrente ha prodotto copiosa documentazione (dichiarazione di assunzione a tempo indeterminato della cooperativa a responsabilità limitata LS, certificazione di attribuzione del numero di partita IVA a tale cooperativa, visura camerale, atto costitutivo, fotocopia del documento di identità del legale rappresentante, ricevuta del modello Dm68 da parte dell’INPS, ecc.) dalla quale risulta che il reddito dallo stesso posseduto fosse superiore a quello minimo sufficiente per il rinnovo del permesso di soggiorno (commisurato alla pensione sociale), come confermato anche dalla produzione del CUD 2009 e dell’attestato INPS, né l’amministrazione ha contestato in alcun modo l’autenticità di tale documentazione prodotta, omettendo, altresì, di esplicitare le ragioni per le quali la stessa "non introduce nuovi elementi tali da rivalutare positivamente la posizione dello straniero sul territorio dello Stato", affermazione smentita proprio dalla produzione succitata.

Il ricorrente ha, infatti, provveduto alla produzione della documentazione inerente il rapporto di lavoro instaurato con la cooperativa a responsabilità limitata LS in data antecedente alla notifica del provvedimento oggetto della presente impugnazione. Ciò nonostante, tale documentazione non è servita a mutare il convincimento dell’amministrazione in relazione alle determinazioni da assumere nei confronti del ricorrente.

In ogni caso, come risulta da giurisprudenza costante, ai sensi dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/98, l’amministrazione è tenuta a valutare le sopravvenienze emerse sino all’emanazione del provvedimento, non potendosi limitare alla documentazione prodotta al momento della presentazione dell’istanza, che nella maggior parte dei casi risale ad un periodo di molto precedente, come nella fattispecie in questione in cui, a fronte di un’istanza del gennaio 2007, il provvedimento risulta emesso a febbraio 2009.

Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso va accolto e, per l’effetto, va disposto l’annullamento dell’atto impugnato.

Sussistono, tuttavia, giusti motivi, in considerazione delle peculiarità della fattispecie, per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, dispone l’annullamento del provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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