T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 10-10-2011, n. 2411

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La società ricorrente svolge attività regolarmente autorizzata di raccolta e smaltimento dei rifiuti, gestendo l’impianto sito nel comune di Corte Palasio. L’originaria autorizzazione rilasciata dalla provincia di Lodi per le operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi e la contestuale approvazione del progetto di adeguamento dell’impianto ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. n. 151/2005 sono state sostituite dal decreto regionale di autorizzazione integrata ambientale (AIA) n. 12835 del 30 ottobre 2007, ai sensi dell’art. 11 del d.lgs. n. 59/2005, valido sino al 30 ottobre 2013 (art. 9, comma 3, d.lgs. n. 59/2005).

Tale ultimo decreto è stato modificato mediante l’introduzione di alcune innovazioni alle sue prescrizioni con decreto n. 14464 del 28 dicembre 2009, notificato alla ricorrente il 13 gennaio 2010 e divenuto efficace il 4 maggio 2010, in seguito all’accettazione da parte della provincia di Lodi delle nuove garanzie fideiussorie conseguenti alle innovazioni apportate allo stesso.

Nel frattempo l’ARPA, nei mesi di dicembre 2009 e gennaio – febbraio 2010, ha effettuato presso l’impianto gestito dalla ricorrente (all’epoca ancora soggetto alle prescrizioni del decreto AIA n. 12835 del 30 ottobre 2007) le visite ispettive ai sensi dell’art. 11, comma 3, del d.lgs. n. 59/2005, i cui risultati sono stati riassunti nella relazione finale del primo aprile 2010, ponendo in evidenza alcune criticità e difformità e proponendo alcune modifiche gestionali ed impiantistiche al fine dell’aggiornamento dell’AIA, ma concludendo con un giudizio di sostanziale rispetto dell’AIA da parte dell’esercente, con prospettive di miglioramento (cfr. pag. 81 della relazione finale).

Il 15 giugno 2010 la ricorrente ha proposto osservazioni nei confronti di tale relazione finale.

Con determinazione dirigenziale n. REGDE/1399/2010 del 21 giugno 2010, atto impugnato con il ricorso principale unitamente alla succitata relazione dell’ARPA, il dirigente del Dipartimento tutela territoriale ed ambientale della provincia di Lodi ha diffidato la ricorrente, ai sensi dell’art. 11, comma 9, del d.lgs. n. 59/2005 e sulla base delle difformità rilevate dall’ARPA, al rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute nell’autorizzazione integrata ambientale rilasciata alla società dalla regione Lombardia con decreto n. 14464 del 28 dicembre 2009, imponendo una serie di interventi da effettuare entro il termine di 30 giorni e comunicando che tale diffida costituiva anche avviso di avvio del procedimento di sospensione dell’AIA.

A tale diffida la ricorrente ha risposto mediante la presentazione di ulteriori deduzioni in data 20 luglio 2010.

L’ARPA ha riscontrato entrambe le osservazioni della ricorrente con una nota tecnica del 19 agosto 2010.

Con successiva determinazione dirigenziale del 20 settembre 2010 – impugnata con motivi aggiunti dalla ricorrente unitamente alla nota tecnica dell’ARPA da ultimo citata- il dirigente del Dipartimento tutela territoriale ed ambientale della provincia di Lodi ha rettificato la precedente determinazione dirigenziale del 21 giugno 2010, richiamando il decreto AIA del 2007, così come modificato da quello del 2009, annullando in via di autotutela alcune prescrizioni in ragione dell’avvenuta ottemperanza da parte della società ed imponendo l’effettuazione di alcune integrazioni ed approfondimenti sulla base della nota tecnica dell’ARPA del 19 agosto 2010.

Con nota del 5 agosto 2010, pure impugnata con il ricorso per motivi aggiunti, la provincia ha fornito riscontro alle osservazioni della ricorrente.

Con il ricorso principale la società impugna la suddetta diffida del 21 giugno 2010 unitamente alla relazione dell’ARPA del primo aprile 2010, deducendo essenzialmente a sostegno del proprio gravame la violazione degli artt. 3 e 7 della legge n. 241 del 1990, 11, comma 9, del d.lgs. n. 59/2005, oltre all’eccesso di potere per illogicità, irrazionalità e contraddittorietà manifesta, mancata partecipazione procedimentale, carenza di istruttoria, omessa valutazione dei presupposti, travisamento dei fatti, carenza di motivazione.

Successivamente la ricorrente ha impugnato con motivi aggiunti la determinazione dirigenziale del 20 settembre 2010, la nota tecnica dell’ARPA del 19 agosto 2010 e la nota di risposta alle controdeduzioni del 5 ottobre 2010, deducendo la violazione degli artt. 1, 6, 7 e 8 della legge n. 241/1990, dell’art. 29decies del d.lgs. n. 152/2006 con riferimento all’art. 97 della Costituzione, oltre che l’eccesso di potere per carenza di istruttoria, travisamento dei fatti, mancata partecipazione procedimentale, violazione del principio del contraddittorio procedimentale, contraddittorietà.

Si è costituita la provincia di Lodi, che ha chiesto la reiezione del gravame per infondatezza nel merito.

Successivamente le parti hanno prodotto memorie difensive a sostegno delle rispettive conclusioni.

Alla pubblica udienza del 4 ottobre 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

Dal susseguirsi degli accadimenti così come descritti in fatto risulta al collegio che il procedimento instaurato dalla provincia di Lodi sia da ritenersi viziato con riferimento ai dedotti motivi di difetto di istruttoria e di mancato rispetto delle garanzie partecipative della società ricorrente.

Tanto si ricava, innanzitutto, da alcuni passaggi della memoria difensiva della medesima provincia in cui si afferma, ad esempio, che la diffida del 21 giugno inizialmente emessa nei confronti di L.R. non aveva tenuto conto delle osservazioni dalla medesima espresse il 15 giugno 2010, perché pervenute successivamente.

Tale mancanza è stata, in parte, sanata con il provvedimento del 20 settembre 2010, con il quale si rettificano alcuni punti della determinazione del mese di giugno – ad esempio inserendo il riferimento al decreto AIA del 2007, così come modificato nel 2009 – e si annullano in via di autotutela diverse prescrizioni in precedenza imposte, in ragione dell’avvenuta ottemperanza della ricorrente già in data antecedente all’emanazione della prima diffida, ma sui restanti punti il collegio non ritiene che l’amministrazione abbia permesso alla ricorrente di porre in essere una adeguata fase di partecipazione procedimentale, omettendo l’esplicazione di un’effettiva istruttoria in contraddittorio con la parte interessata.

Ciò è reso, del resto, evidente dal fatto che la nota con la quale la provincia ha riscontrato le puntuali controdeduzioni della ricorrente è stata emessa solo in data 5 ottobre 2010, dunque successivamente rispetto all’emissione della determinazione del 20 settembre, impugnata con motivi aggiunti, nota nella quale, peraltro, si legge, nella parte conclusiva, che: "Alla luce di quanto sopra riportato si ritiene che la Società alla data di emanazione del provvedimento di diffida (21/06/2010) non aveva ottemperato alle prescrizioni imposte ai punti sopra meglio specificati", lasciando, dunque, insoluta la questione in ordine alla avvenuta ottemperanza successiva.

Si osserva, infine, che nella relazione del primo aprile 2010 l’ARPA, pur ponendo in evidenza alcune criticità e difformità e proponendo alcune modifiche gestionali ed impiantistiche al fine dell’aggiornamento dell’AIA, ha concluso con un giudizio di sostanziale rispetto dell’AIA da parte dell’esercente, seppur con prospettive di miglioramento (cfr. pag. 81 della relazione finale).

Tanto premesso, si ritiene che la riedizione del potere secondo gli indicati canoni di legittimità possa condurre alla fattibile risoluzione delle riscontrate criticità, nell’interesse di entrambe le parti e, soprattutto, nell’interesse pubblico, alla cui tutela devono tendere in modo particolare le procedure afferenti le problematiche di rilevanza ambientale.

Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso va accolto, nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, si dispone l’annullamento dei provvedimenti impugnati.

Sussistono, tuttavia, giusti motivi, in considerazione delle peculiarità della controversia, per disporre l’integrale compensazione fra le parti delle spese di giudizio, salvo il rimborso del contributo unificato in favore della ricorrente da parte della provincia di Lodi.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, dispone l’annullamento dei provvedimenti impugnati.

Spese compensate, salvo il rimborso del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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