LEGGE 2 maggio 2014, n. 68 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonche’ misure volte a garantire la funzionalita’ dei servizi svolti nelle..

…istituzioni scolastiche.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/6

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, recante disposizioni
urgenti in materia di finanza locale, nonche’ misure volte a
garantire la funzionalita’ dei servizi svolti nelle istituzioni
scolastiche, e’ convertito in legge con le modificazioni riportate in
allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base
dei decreti-legge 31 ottobre 2013, n. 126, recante misure finanziarie
urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati
nel territorio, e 30 dicembre 2013, n. 151, recante disposizioni di
carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la
funzionalita’ di enti locali, la realizzazione di misure in tema di
infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonche’ a consentire
interventi in favore di popolazioni colpite da calamita’ naturali.
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi’ 2 maggio 2014

NAPOLITANO

Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Padoan, Ministro dell’economia e
delle finanze

Alfano, Ministro dell’interno

Giannini, Ministro dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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