DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 febbraio 2014, n. 72 Regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni

…dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/6

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l’articolo
17, comma 4-bis, lettera e);
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante
disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con
invarianza dei servizi ai cittadini nonche’ misure di rafforzamento
patrimoniale delle imprese del settore bancario e, in particolare,
l’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), che dispone la riduzione, in
termini percentuali, degli uffici dirigenziali, di livello generale e
non, delle relative dotazioni organiche dei dirigenti e di quelle del
personale non dirigenziale;
Visto, in particolare, il comma 10-ter dell’articolo 2 del predetto
decreto-legge n. 95 del 2012 secondo il quale «Al fine di
semplificare ed accelerare il riordino previsto dal comma 10 e
dall’articolo 23-quinquies, a decorrere dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31
dicembre 2012, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri sono
adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro
dell’economia e delle finanze. I decreti previsti dal presente comma
sono soggetti al controllo preventivo di legittimita’ della Corte dei
conti ai sensi dell’articolo 3, commi da 1 a 3, della legge 14
gennaio 1994, n. 20. Sugli stessi decreti il Presidente del Consiglio
dei Ministri ha facolta’ di richiedere il parere del Consiglio di
Stato. A decorrere dalla data di efficacia di ciascuno dei predetti
decreti cessa di avere vigore, per il Ministero interessato, il
regolamento di organizzazione vigente»;
Visto l’articolo 1, comma 406, della legge 24 dicembre 2012, n.
228, recante le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilita’ 2013) che, tra l’altro,
dispone la proroga al 28 febbraio 2013 del termine di cui
all’articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge n. 95 del 2012;
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante
«Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni» ed in particolare
l’articolo 2, comma 7, che dispone il differimento al 31 dicembre
2013 del termine previsto dall’articolo 2, comma 10-ter, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante «Proroga
di termini previsti da disposizioni legislative» ed in particolare
l’articolo 1, comma 6, che dispone «Il termine del 31 dicembre 2013,
di cui all’ultimo periodo dell’articolo 2, comma 7, del decreto-legge
31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
ottobre 2013, n. 125, si intende rispettato se entro la medesima data
sono trasmessi al Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione gli schemi di decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri di cui all’articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135. I decreti sono comunque adottati entro il 28
febbraio 2014, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri
(…)»;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e, in particolare, l’articolo
3;
Visto l’articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e
successive modificazioni ed integrazioni che istituisce l’Agenzia per
le infrastrutture stradali e autostradali;
Visto l’articolo 11 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14,
il quale stabilisce che l’Agenzia per le infrastrutture stradali e
autostradali e’ soppressa e le attivita’ e i compiti gia’ attribuiti
alla medesima sono trasferiti al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti a decorrere dal 1° ottobre 2012, che rimane titolare delle
risorse previste dall’articolo 36, comma 5, del citato decreto-legge
6 luglio 2011, n. 98, cui sono contestualmente trasferite le risorse
finanziarie, umane e strumentali relative all’Ispettorato di
vigilanza sulle concessionarie autostradali di ANAS s.p.a.;
Visto l’articolo 25, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,
come modificato successivamente dall’articolo 6, comma 3-bis, del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, secondo il quale «la dotazione
organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e’
incrementata:
a) per l’area funzionale di un numero di unita’ pari al numero di
unita’ di personale individuato nella predetta area dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al primo periodo;
b) per l’area dirigenziale di prima e di seconda fascia
rispettivamente di una e dodici unita’ di personale, come individuato
dal predetto decreto.»;
Visto l’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e
successive modificazioni ed integrazioni, che ha istituito
l’Autorita’ di regolazione dei trasporti;
Visto l’articolo 10 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n.
284, concernente il «Riordino della Consulta generale per
l’autotrasporto e del Comitato centrale per l’Albo nazionale degli
autotrasportatori» come modificato dall’articolo 12, commi 83 e 84,
del citato decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, secondo il quale il
Comitato centrale e’ composto, tra l’altro, da un dirigente del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con incarico di
livello dirigenziale generale nell’ambito di quelli previsti
dall’articolo 2, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica
3 dicembre 2008, n. 211, concernente il «Regolamento recante
riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;
Visto l’articolo 11, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 29
dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
febbraio 2012, n. 14, come modificato successivamente dall’articolo
6, comma 4-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, secondo il
quale «All’articolo 11, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge
29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 febbraio 2012, n. 14, dopo le parole: "di cui al medesimo comma 5"
sono aggiunte le seguenti: "nonche’ alle altre strutture dell’Anas
s.p.a. che svolgono le funzioni di concedente di cui all’articolo 36,
comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pari a dieci
unita’ per l’area funzionale e due per l’area dirigenziale di seconda
fascia. Conseguentemente, la dotazione organica del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e’ incrementata di due posizioni per
l’area dirigenziale di seconda fascia, nonche’ di un numero di posti
corrispondente alle unita’ di personale trasferito»;
Visto l’articolo 67-ter, comma 6, del decreto-legge 22 giugno 2012,
n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
134, il quale dispone che «Al fine di fronteggiare la ricostruzione
conseguente agli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il
giorno 6 aprile 2009, il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e’ autorizzato, in deroga a quanto previsto dall’articolo
3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive
modificazioni, ad assumere a tempo indeterminato, a decorrere
dall’anno 2013, fino a 100 unita’ di personale» e che «Tale personale
e’ temporaneamente assegnato fino a 50 unita’ agli Uffici speciali di
cui al comma 2, fino a 40 unita’ alle province interessate e fino a
10 unita’ alla regione Abruzzo. Alla cessazione delle esigenze della
ricostruzione e dello sviluppo del territorio coinvolto nel sisma del
6 aprile 2009, tale personale e’ assegnato al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti per finalita’ connesse a calamita’ e
ricostruzione, secondo quanto disposto con apposito regolamento ai
sensi dell’articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n.
400. In considerazione delle suddette assunzioni di personale e’
corrispondentemente incrementata la dotazione organica del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti. E’ fatto comunque salvo quanto
previsto dall’articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95»;
Considerato che a seguito di quanto stabilito dal citato articolo
67-ter, comma 6, del citato decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, la
Commissione per l’attuazione del progetto RIPAM, istituita con
decreto interministeriale del 25 luglio 1994, ha emanato, in data 6
settembre 2012, un bando di concorso, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale – 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» – n. 71 dell’11
settembre 2012, nel quale le 100 unita’ di personale, destinate ad
incrementare la dotazione organica del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, sono state articolate in complessive n. 16 unita’
per l’area seconda e n. 84 unita’ per l’area terza;
Visto l’articolo 55, comma 1-ter, del decreto-legge 24 gennaio
2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, come
modificato dall’articolo 25, comma 6, del decreto-legge 21 giugno
2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, secondo il
quale la dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e’ incrementata di n. 32 unita’ di personale da impiegare
per le attivita’ di vigilanza e controllo delle grandi dighe e delle
condotte forzate di acqua;
Visto il bando di concorso pubblico indetto dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti in data 29 ottobre 2013 e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale – 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» – n.
92 del 22 novembre 2013, nel quale, in attuazione delle disposizioni
di cui al citato articolo 55, comma 1-ter, del decreto-legge 24
gennaio 2012, n. 1, e’ previsto l’assunzione ed l’inquadramento delle
32 unita’ nell’area terza, comparto Ministeri;
Visto il citato decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre
2008, n. 211, recante il «Regolamento di riorganizzazione del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008,
n. 212, recante il «Regolamento di riorganizzazione degli uffici di
diretta collaborazione presso il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 2006, n.
204, recante «Regolamento di riordino del Consiglio Superiore dei
Lavori Pubblici», come modificato dal succitato decreto del
Presidente della Repubblica n. 211 del 2008;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22
gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile
2013, emanato ai sensi dell’articolo 2, comma 5, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135 e, in particolare, la Tabella 5, allegata al
predetto decreto, contenente la rideterminazione della dotazione
organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, recante
«Attuazione delle Direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla
sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie»;
Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2010, n. 191, recante
«Attuazione della direttiva 2008/57/CE e 2009/131/CE relativa
all’interoperabilita’ del sistema ferroviario comunitario»;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 165, recante
«Attuazione della direttiva 2009/18/CE che stabilisce i principi
fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del
trasporto marittimo e che modifica le direttive 1999/35/CE e
2002/59/CE»;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, concernente «Disposizioni
per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalita’ nella pubblica amministrazione» ed, in particolare,
l’articolo 1, comma 7;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante riordino
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita’, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni;
Vista la proposta formulata, d’ordine del Ministro, dal Capo di
Gabinetto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con
nota n. 42639 del 12 dicembre 2013 e relativi allegati, al fine della
predisposizione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
contenente la riorganizzazione del predetto dicastero, in attuazione
dell’articolo 2, comma 10-ter, del citato decreto-legge n. 95 del
2012;
Preso atto che sulla proposta di riorganizzazione del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, l’Amministrazione ha informato
le organizzazione sindacali rappresentative con nota n. 60865 del 29
novembre e nella riunione convocata per il 10 dicembre 2013;
Preso atto, inoltre, che a seguito dell’istituzione dell’Agenzia
nazionale per la sicurezza delle ferrovie, prevista dal decreto
legislativo 10 agosto 2007, n. 162, dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti sono stati definitivamente trasferiti,
nell’anno 2012, ed inquadrati nei ruoli organici della predetta
Agenzia n. 1 unita’ dell’area seconda e n. 4 unita’ dell’area terza,
come stabilito dall’articolo 4, comma 14, del medesimo decreto
legislativo;
Visto l’articolo 2, comma 10-ter, del citato decreto-legge n. 95
del 2012 che prevede la facolta’ di richiedere il parere al Consiglio
di Stato sugli schemi di decreti da adottare ai sensi della medesima
norma;
Considerata l’organizzazione ministeriale proposta
coerente con:
i compiti e le funzioni attribuite al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, dalla normativa di settore vigente;
i contingenti di organico delle qualifiche dirigenziali di
livello generale e non, rideterminati con il sopra citato decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 22 gennaio 2013, nonche’ con le
modifiche derivanti dall’articolo 25, comma 1, del decreto-legge n.
69 del 2013 e successive modificazioni ed integrazioni e
dall’articolo 11, comma 5, del decreto-legge n. 216 del 2011 e
successive modificazioni ed integrazioni;
Ritenuto, pertanto, per le suddette motivazioni, nonche’ per
ragioni di speditezza e celerita’, di non avvalersi della facolta’ di
richiedere il parere del Consiglio di Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata
nella riunione del 6 febbraio 2014;
Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione e con il Ministro dell’economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1

Funzioni del Ministero

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esercita le
funzioni di cui all’articolo 42 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, e successive modificazioni. Il Ministero esercita,
altresi’, le funzioni di vigilanza sulla Agenzia nazionale per la
sicurezza delle ferrovie e le funzioni di Organismo investigativo,
secondo quanto previsto dagli articoli 4 e 18 del decreto legislativo
10 agosto 2007, n. 162 e dal decreto legislativo 6 settembre 2011 n.
165.
2. Il presente regolamento disciplina l’organizzazione del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di seguito denominato
«Ministero».

Art. 2

Organizzazione centrale e periferica

1. Il Ministero, per l’espletamento dei compiti ad esso demandati,
e’ articolato, a livello centrale, in due Dipartimenti, come di
seguito indicati:
a) Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e
statistici;
b) Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari
generali ed il personale.
2. I Dipartimenti di cui al precedente comma 1, si articolano in
complessive sedici Direzioni generali, di cui al Capo III, ed
assicurano l’esercizio organico ed integrato delle funzioni del
Ministero. Ai Dipartimenti, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del
decreto legislativo n. 300 del 1999 e successive modificazioni e
integrazioni, sono attribuiti compiti finali concernenti grandi aree
di materie omogenee e i relativi compiti strumentali ivi compresi
quelli di indirizzo e coordinamento delle unita’ di gestione in cui
si articolano i Dipartimenti stessi, quelli di organizzazione e
quelli di gestione delle risorse strumentali, finanziarie ed umane ad
essi attribuite.
3. Sono organi decentrati del Ministero sette Provveditorati
interregionali per le opere pubbliche, dipendenti dal Dipartimento
per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici.
4. Sono, altresi’, articolazioni periferiche del Ministero quattro
Direzioni generali territoriali, dipendenti dal Dipartimento per i
trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale.
5. Il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto e’
incardinato nell’ambito del Ministero, dipende funzionalmente dal
Ministro ed esercita i compiti di cui al successivo articolo 12 sulla
base delle direttive e degli indirizzi del Ministro, fatto salvo
quanto previsto dall’articolo 118 del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66.
6. Sono incardinati nell’assetto organizzativo del Ministero il
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e gli Organismi e le
Istituzioni di cui al Capo VI che operano secondo le attribuzioni
definite da leggi speciali.
7. I Dipartimenti, il Comando generale del Corpo delle Capitanerie
di Porto ed il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici costituiscono
centri di responsabilita’ amministrativa ai sensi dell’articolo 3 del
decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.

Art. 3

Conferenza permanente

1. E’ istituita la conferenza permanente del Ministero, di seguito
denominata «Conferenza». La Conferenza svolge funzioni di
coordinamento generale sulle questioni interdipartimentali o comuni
all’attivita’ dei Dipartimenti del Ministero e puo’ formulare al
Ministro proposte per l’emanazione di indirizzi e direttive diretti
ad assicurare il raccordo operativo fra i Dipartimenti e lo
svolgimento coordinato delle relative funzioni.
2. La Conferenza e’ composta dal Capo di Gabinetto, i Capi dei
Dipartimenti, il Direttore generale del personale e degli affari
generali, il Direttore generale per i sistemi informativi e
statistici ed il Direttore generale per lo sviluppo del territorio,
la programmazione ed i progetti internazionali.
3. Apposite riunioni della Conferenza, cui possono essere chiamati
a partecipare i dirigenti di prima fascia ed i dirigenti di seconda
fascia ai quali sono affidate responsabilita’ nei settori
interessati, sono dedicate a singole questioni ed in particolare
all’elaborazione delle linee e delle strategie generali in materia di
gestione delle risorse umane, nonche’ al coordinamento delle
attivita’ informatiche.
4. Il Comandante generale del Corpo delle Capitanerie di Porto ed
il Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici partecipano
alla Conferenza per gli affari rientranti nelle attribuzioni del
Comando generale e del Corpo delle capitanerie di porto e del
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.
5. Il servizio di segreteria, necessario per i lavori della
Conferenza, e’ assicurato dalla Direzione generale del personale e
degli affari generali.

Art. 4

Competenze dei Dipartimenti

1. I Dipartimenti del Ministero assicurano l’esercizio delle
funzioni e dei compiti di spettanza statale nelle aree funzionali di
cui all’articolo 42 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, secondo la seguente ripartizione:
a) Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e
statistici:
identificazione delle linee fondamentali dell’assetto del
territorio con particolare riferimento all’articolazione territoriale
delle reti infrastrutturali e delle opere di competenza statale;
pianificazione generale delle infrastrutture; monitoraggio dei
progetti internazionali e comunitari; pianificazione strategica di
settore; gestione dei programmi d’iniziativa comunitaria; regolazione
dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; realizzazione
di programmi speciali; grandi eventi; rapporti con organismi
internazionali, comunitari e nazionali in materia di contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture; rete nazionale stradale ed
autostradale; convenzioni uniche autostradali e relativi piani
economico-finanziari; edilizia residenziale; edilizia demaniale;
politiche abitative e dell’edilizia, concernenti anche il sistema
delle citta’ e delle aree metropolitane; programmi di
riqualificazione urbana; repressione dell’abusivismo; dighe ed
infrastrutture idriche ed elettriche; norme tecniche di costruzione e
sicurezza nell’esecuzione delle opere pubbliche; verifica del
rispetto dei piani di sicurezza e delle norme di sicurezza;
monitoraggio delle infrastrutture per la repressione di tentativi di
infiltrazione mafiosa; vigilanza sulle concessionarie autostradali;
informatica di servizio, comunicazione istituzionale, consulenza
tecnico-informatica agli uffici del Ministero; monitoraggio,
elaborazione e controllo dei dati statistici; conto nazionale dei
trasporti;
b) Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari
generali ed il personale:
politiche per il personale; coordinamento e supporto alla
redazione del bilancio del Ministero; relazioni sindacali; affari
generali; programmazione, indirizzo, regolazione e vigilanza in
materia di trasporti terrestri; omologazione di veicoli ed
abilitazione conducenti; programmazione e regolazione in materia di
trasporto intermodale; trasporto pubblico locale; piani urbani della
mobilita’; trasporto su ferrovia; vigilanza sull’Agenzia nazionale
per la sicurezza delle ferrovie; infrastrutture ferroviarie ed
interoperabilita’ ferroviaria; autotrasporto di persone e cose;
sistemi di trasporto a impianti fissi; trasporti esercitati in regime
di concessione; sicurezza e regolazione tecnica dei trasporti
terrestri; sicurezza della circolazione stradale e relativa
comunicazione istituzionale; infomobilita’ e sistemi di trasporto
intelligenti; indirizzo, programmazione e regolazione in materia di
navigazione e trasporto marittimo; vigilanza sulle Autorita’ portuali
e sulle attivita’ nei porti; infrastrutture portuali; demanio
marittimo; programmazione, previa intesa con le regioni interessate,
del sistema idroviario padano-veneto; aviazione civile e vigilanza
sugli enti di settore; rapporti con organismi internazionali,
comunitari e nazionali in materia di trasporto terrestre, marittimo
ed aereo.
2. Ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n.
300 del 1999, i Capi dei Dipartimenti, al fine di assicurare la
continuita’ delle funzioni dell’amministrazione e in attuazione degli
indirizzi del Ministro, svolgono compiti di coordinamento, direzione
e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale compresi in
ciascuno dei Dipartimenti e sono responsabili dei risultati
complessivamente raggiunti dagli uffici da questi dipendenti.

Art. 5

Dipartimento per le infrastrutture,
i sistemi informativi e statistici

1. Il Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e
statistici e’ articolato nelle seguenti Direzioni generali:
a) Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la
programmazione ed i progetti internazionali;
b) Direzione generale per l’edilizia statale e gli interventi
speciali;
c) Direzione generale per la condizione abitativa;
d) Direzione generale per le strade e le autostrade e per la
vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali;
e) Direzione generale per la regolazione e i contratti pubblici;
f) Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed
elettriche;
g) Direzione generale per la vigilanza sulle concessionarie
autostradali;
h) Direzione generale per i sistemi informativi e statistici.
2. La Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la
programmazione ed i progetti internazionali, d’intesa con le
competenti strutture Dipartimentali, svolge le funzioni di competenza
del Ministero nei seguenti ambiti di attivita’:
a) piani e programmi di sviluppo del territorio e del sistema
delle citta’;
b) adempimenti tecnici ed amministrativi relativi
all’espletamento delle procedure di localizzazione di opere
infrastrutturali di rilievo nazionale;
c) pianificazione strategica di settore, previo coordinamento e
raccordo con i Ministeri e le regioni;
d) promozione, nell’ambito delle intese istituzionali di
programma, degli accordi tra lo Stato e le regioni;
e) coordinamento delle programmazioni infrastrutturali di settore
e dei programmi delle infrastrutture di interesse strategico;
f) sistema delle citta’ e politiche urbane;
g) programmi di riqualificazione urbana: recupero del patrimonio
edilizio e relative politiche di incentivazione, societa’ di
trasformazione urbana, PRUSST, contratti di quartiere;
h) fondi strutturali comunitari;
i) monitoraggio delle iniziative, dei programmi e degli
interventi comunitari;
j) gestione dei programmi d’iniziativa comunitaria;
k) esercizio dei compiti relativi ai segretariati tecnici dei
programmi comunitari affidati all’Italia ed alla conseguente
attivita’ di gestione e pagamento;
l) coordinamento con la programmazione economica nazionale in
ambito CIPE;
m) gestione e sviluppo del Sistema informativo per il
monitoraggio e la pianificazione dei trasporti (SIMPT).
3. La Direzione generale per l’edilizia statale e gli interventi
speciali, svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti
ambiti di attivita’:
a) opere pubbliche di competenza statale, ivi compresi gli
interventi di edilizia giudiziaria, penitenziaria, demaniale di
competenza statale, di edilizia per le Forze armate e di Polizia
nonche’ dei Vigili del fuoco e per la messa in sicurezza degli
edifici scolastici;
b) attivita’ tecnico-amministrativa per l’espletamento delle
funzioni statali di competenza del Ministero, funzionali alla
definizione dei criteri per l’individuazione delle zone sismiche e
delle norme tecniche per le costruzioni, su proposta del Consiglio
Superiore dei Lavori Pubblici;
c) interventi per la ricostruzione dei territori colpiti da
eventi sismici;
d) interventi di competenza statale per la citta’ di
Roma-Capitale;
e) interventi previsti da leggi speciali e grandi eventi;
f) eliminazione barriere architettoniche;
g) attivita’ per la salvaguardia di Venezia.
4. La Direzione generale per la condizione abitativa svolge le
funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di
attivita’:
a) misure dirette a far fronte al disagio abitativo;
b) edilizia residenziale, agevolata, sovvenzionata e cooperative
edilizie;
c) disciplina delle locazioni;
d) iniziative sociali e comunitarie in materia di accesso
all’abitazione;
e) monitoraggio del fenomeno dell’abusivismo edilizio;
f) supporto agli enti locali ed alle regioni nella individuazione
e repressione dell’abusivismo edilizio;
g) repressione delle violazioni urbanistiche e coordinamento
dell’attivita’ delle commissioni per l’uso della forza pubblica;
h) osservatorio nazionale della condizione abitativa.
5. La Direzione generale per le strade e le autostrade e per la
vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali svolge le
funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di
attivita’:
a) funzione di concedente della rete stradale;
b) funzioni di concedente della rete autostradale in concessione,
anche avvalendosi delle societa’ miste regionali;
c) selezione dei concessionari autostradali e relativa
aggiudicazione;
d) convenzioni uniche autostradali e relativi piani
economico-finanziari;
e) programmazione degli interventi di settore anche di interesse
strategico nazionale;
f) rapporti con il CIPE in materia di infrastrutture stradali;
g) predisposizione convenzione e/o contratto di programma con
ANAS s.p.a. e relativo monitoraggio degli interventi
infrastrutturali;
h) attivita’ di indirizzo, vigilanza e controllo
tecnico-operativo sull’ANAS s.p.a. e sui gestori delle infrastrutture
viarie appartenenti alla rete nazionale;
i) relazioni ed accordi internazionali nel settore delle reti di
trasporto viario, nonche’ gestione e monitoraggio dei relativi
interventi;
j) regolamentazione dei servizi stradali ed autostradali riferiti
agli enti ed organismi gestori delle strade e delle autostrade;
k) approvazione delle concessioni di costruzione e gestione delle
infrastrutture viarie;
l) individuazione di standards e predisposizione di normative
tecniche attinenti alle caratteristiche costruttive tecniche e
funzionali di strade ed autostrade;
m) classificazione e declassificazione delle strade di competenza
statale ai fini della programmazione, monitoraggio e vigilanza sul
rispetto delle norme di sicurezza;
n) approvazione di programmi di adeguamento e messa in sicurezza
delle infrastrutture di viabilita’ di interesse statale e locale;
o) attuazione delle leggi speciali in materia di viabilita’ di
interesse statale e locale;
p) archivio nazionale delle strade;
q) verifica del rispetto delle norme tecniche di costruzione
nella fase realizzativa delle opere pubbliche di diretta competenza
dell’Amministrazione ovvero di quelle delle societa’ vigilate, ai
fini della sicurezza statica e funzionale dell’opera;
r) provvedimenti interdittivi per il contrasto del lavoro nero e
per la promozione della sicurezza nei cantieri;
s) verifiche sullo stato della sicurezza delle gallerie stradali
in raccordo con la Commissione permanente per le gallerie;
t) vigilanza sulla corretta manutenzione delle infrastrutture di
competenza;
u) individuazione di standards di sicurezza nelle zone
interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante e in
altre aree sensibili;
v) competenze ispettive generali su richiesta di altre direzioni
generali del Dipartimento;
w) funzioni di Organo Competente ai sensi del decreto
legislativo 15 marzo 2011, n. 35 per la rete stradale di interesse
nazionale.
6. La Direzione generale per la regolazione e i contratti pubblici
svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di
attivita’:
a) indirizzo e regolazione nazionale e coordinamento con la
normativa comunitaria in materia di contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture;
b) definizione delle normative tecniche di settore;
c) rapporti con l’Autorita’ di vigilanza e con l’Osservatorio dei
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
d) supporto, anche informatico, all’attuazione del Codice dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163 e successive modificazioni;
e) gestione del sito informatico di cui agli articoli 66 e 122
del Codice dei contratti pubblici;
f) predisposizione degli schemi tipo dei contratti e dei
capitolati;
g) qualificazione del contraente generale e gestione stralcio del
soppresso Albo nazionale dei costruttori;
h) elenco anagrafe delle opere pubbliche incompiute, di cui
all’articolo 44-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
i) attivita’ connesse all’adeguamento dei prezzi ai sensi
dell’articolo 133 del Codice dei contratti pubblici e supporto alla
Commissione ministeriale per la revisione dei prezzi.
7. La Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche
ed elettriche svolge le funzioni di competenza del Ministero nei
seguenti ambiti di attivita’:
a) approvazione tecnica dei progetti e vigilanza sulla
costruzione delle dighe aventi le caratteristiche indicate
all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584
(di seguito «grandi dighe»);
b) identificazione, approvazione tecnica dei progetti e vigilanza
sulla costruzione e sulle operazioni di controllo delle grandi dighe
affidate dalle province autonome di Trento e Bolzano ai sensi
dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo
1974, n. 381 e successive modificazioni;
c) vigilanza sull’esercizio, ai fini della tutela della pubblica
incolumita’, ed, in particolare, sulle operazioni di controllo delle
grandi dighe spettanti ai gestori ed ai concessionari di derivazione,
nonche’ monitoraggio concernente, tra l’altro, gli aspetti di
sicurezza idraulica;
d) attivita’ concernenti l’emanazione della normativa tecnica e
tecnico-amministrativa in materia di dighe;
e) approvazione tecnica dei progetti delle opere di derivazione
dai serbatoi e di adduzione all’utilizzazione, comprese le condotte
forzate, nonche’ vigilanza sulla costruzione e sulle operazioni di
controllo che i concessionari sono tenuti ad espletare sulle opere
medesime;
f) esame ed approvazione tecnica delle rivalutazioni delle
condizioni di sicurezza sismica ed idraulica delle grandi dighe;
parere tecnico sui progetti di gestione degli invasi ai sensi
dell’articolo 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e
successive modifiche;
g) definizione dei requisiti tecnici della strumentazione di
controllo e dei metodi di prova per le dighe; assistenza tecnica ad
altre amministrazioni, sulla base di accordi o convenzioni, per opere
idrauliche non soggette alla successiva approvazione;
h) supporto ed assistenza tecnica agli organi competenti in
materia di protezione civile, per situazioni, anche di allertamento
ed emergenza, nelle quali siano coinvolte dighe, nonche’ per i piani
di laminazione ai sensi della direttiva del Presidente del Consiglio
dei Ministri 27 febbraio 2004 e successive modifiche e integrazioni;
i) programmazione e monitoraggio delle reti idriche ed elettriche
di interesse strategico nazionale;
j) accordi di programma quadro, per la parte di competenza, ai
sensi dell’articolo 158 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152;
k) vigilanza sull’attuazione dei programmi infrastrutturali di
settore.
8. La Direzione generale per la vigilanza sulle concessionarie
autostradali svolge le funzioni di competenza del Ministero nei
seguenti ambiti di attivita’:
a) vigilanza e controllo sui concessionari autostradali, inclusa
la vigilanza sull’esecuzione dei lavori di costruzione delle opere
date in concessione e il controllo della gestione delle autostrade il
cui esercizio e’ dato in concessione;
b) gestione dei rapporti in essere con i concessionari
autostradali, nonche’ predisposizione degli atti aggiuntivi alle
vigenti convenzioni;
c) approvazione dei progetti relativi ai lavori inerenti la rete
stradale ed autostradale di interesse nazionale, che equivale a
dichiarazione di pubblica utilita’ ed urgenza ai fini
dell’applicazione delle leggi in materia di espropriazione per
pubblica utilita’;
d) proposta di programmazione, da formulare alla Direzione
generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la
sicurezza nelle infrastrutture stradali, del progressivo
miglioramento ed adeguamento delle autostrade in concessione;
e) proposta in ordine alla regolazione e variazioni tariffarie
per le concessioni autostradali secondo i criteri e le metodologie
stabiliti per le nuove concessioni dalla competente Autorita’ di
regolazione;
f) vigilanza sull’attuazione, da parte dei concessionari, delle
leggi e dei regolamenti concernenti la tutela del patrimonio delle
autostrade in concessione nonche’ la tutela del traffico e della
segnaletica;
g) vigilanza sull’adozione, da parte dei concessionari, dei
provvedimenti ritenuti necessari ai fini della sicurezza del traffico
autostradale.
9. La Direzione generale per i sistemi informativi e statistici
svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di
attivita’:
a) gestione e sviluppo dell’informatizzazione di base;
b) gestione e sviluppo dei sistemi informativi trasversali, degli
altri sistemi informativi non espressamente affidati ad altre
strutture, nonche’ delle reti informatiche del Ministero sulla base
dei fabbisogni espressi dai Capi Dipartimento;
c) coordinamento e sviluppo integrato degli archivi informatici e
delle banche dati attinenti ai servizi e sistemi di competenza della
direzione generale;
d) gestione della sicurezza dei sistemi informatici trasversali;
e) coordinamento, gestione e sviluppo integrato dei siti web del
Ministero e dei portali non specialistici per la comunicazione
istituzionale;
f) supporto informatico su richiesta dei dipartimenti e degli
altri organi del Ministero;
g) funzioni di Ufficio di Statistica del Ministero – ai sensi
dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 322 del 1989 istitutivo
del Sistema Statistico Nazionale – e di Autorita’ Statistica
Nazionale nell’ambito del Sistema Statistico Europeo (Reg (CE) n.
223/2009);
h) coordinamento e diffusione dell’attivita’ statistica del
Ministero;
i) responsabilita’ della gestione di Direttive e di Regolamenti
comunitari in materia di statistiche di settore;
j) produzione e diffusione di statistiche ufficiali di settore;
k) redazione e diffusione del Conto Nazionale delle
Infrastrutture e dei Trasporti.
10. La Direzione generale per i sistemi informativi e statistici
opera al servizio dei due Dipartimenti.
11. L’organizzazione, il numero ed i compiti degli uffici
dirigenziali di livello non generale in cui si articolano le
Direzioni generali del Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi
informativi e statistici sono definiti con il decreto ministeriale di
cui all’articolo 16, comma 3, del presente regolamento.

Art. 6

Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed
il personale

1. Il Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari
generali ed il personale e’ articolato nelle seguenti Direzioni
generali:
a) Direzione generale del personale e degli affari generali;
b) Direzione generale per la motorizzazione;
c) Direzione generale per la sicurezza stradale;
d) Direzione generale per il trasporto stradale e per
l’intermodalita’;
e) Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture
ferroviarie;
f) Direzione generale per i sistemi di trasporto ad impianti
fissi e il trasporto pubblico locale;
g) Direzione generale per la vigilanza sulle Autorita’ portuali,
le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie
d’acqua interne;
h) Direzione generale per gli aeroporti ed il trasporto aereo.
2. La Direzione generale del personale e degli affari generali
svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di
attivita’:
a) reclutamento, formazione e riqualificazione del personale;
b) supporto e coordinamento per la redazione e per la gestione
del bilancio;
c) trattamento giuridico del personale;
d) tenuta dei ruoli della dirigenza e del personale non
dirigenziale, della matricola e dei fascicoli personali;
e) sistemi di valutazione del personale;
f) relazioni sindacali;
g) politiche per il benessere organizzativo, le pari opportunita’
e l’anti-mobbing;
h) anagrafe delle prestazioni;
i) gestione del contenzioso del lavoro e procedimenti
disciplinari;
j) servizio ispettivo in materia di personale;
k) rilascio tessere di servizio e di riconoscimento;
l) abilitazioni del personale del Ministero all’espletamento dei
servizi di libera circolazione e polizia stradale, di cui
all’articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285 e successive modificazioni;
m) trattamento economico e pensionistico del personale;
n) Ufficio cassa;
o) interventi assistenziali e previdenziali: Cassa di previdenza
ed assistenza;
p) supporto alla redazione delle proposte per la legge
finanziaria, attivita’ di rendicontazione al Parlamento e agli organi
di controllo;
q) gestione dei beni patrimoniali e regolamentazione del loro
uso;
r) manutenzione dei beni immobili, impianti a corredo e relative
attrezzature tecniche;
s) servizi comuni e servizi tecnici;
t) supporto per le attivita’ di prevenzione e sicurezza del luogo
di lavoro;
u) acquisizione di beni e servizi, economato;
v) ufficio relazioni con il pubblico;
w) ufficio contratti.
3. La Direzione generale per la motorizzazione svolge le funzioni
di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attivita’:
a) disciplina amministrativa e tecnica dei veicoli e dei
conducenti;
b) omologazione nazionale, CEE ed ECE/ONU di veicoli, dispositivi
ed unita’ tecniche indipendenti;
c) trasporto merci pericolose su strada: normativa, omologazione
e approvazione dei veicoli e dei recipienti;
d) disciplina del trasporto di derrate in regime di temperatura
controllata;
e) normativa di settore nazionale ed internazionale armonizzata
con la legislazione comunitaria;
f) controlli periodici del parco circolante; attrezzature di
servizio;
g) tenuta e gestione degli archivi nazionali dei veicoli e dei
conducenti; centro elaborazione dati motorizzazione;
h) erogazione all’utenza dei servizi telematici e dei relativi
servizi applicativi per la consultazione e l’utilizzazione degli
archivi nazionali dei veicoli e dei conducenti;
i) contenzioso amministrativo e giurisdizionale;
j) relazioni internazionali.
4. La Direzione generale per la sicurezza stradale svolge le
funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di
attivita’:
a) adozione ed attuazione del piano nazionale della sicurezza
stradale e dei programmi operativi, d’intesa, per quanto di
competenza, con la direzione generale per le strade e le autostrade e
per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali;
b) prevenzione degli incidenti e sicurezza stradale, campagne
informative ed educative;
c) comunicazione istituzionale nei settori di competenza;
d) omologazione dei dispositivi di regolazione della circolazione
e di controllo delle infrazioni e della segnaletica stradale;
e) autorizzazione all’esercizio dei sistemi di controllo delle
zone a traffico limitato e per soluzioni segnaletiche anche
sperimentali;
f) normativa ed omologazione nel settore dei sistemi di ritenuta
stradale;
g) regolamentazione della circolazione stradale e
coordinamento dei servizi di polizia stradale di competenza;
h) uso e tutela delle strade;
i) competizioni motoristiche;
j) attivita’ internazionale nelle materie di competenza;
k) contenzioso in materia di circolazione stradale;
l) coordinamento nazionale e attuazione della disciplina in
materia di infomobilita’ e di Intelligent Trasport System (ITS);
m) tenuta e gestione dell’indice pubblico delle infrastrutture e
del traffico (D.I. n. 391/2013);
n) Organo nazionale di valutazione e di conformita’ ai sensi
degli articoli 8 del Reg. n. 886/13/UE (informazioni minime di
sicurezza stradale) e 9 del Reg. n. 885/13/UE (parcheggi sicuri).
5. La Direzione generale per il trasporto stradale e per
l’intermodalita’ svolge le funzioni di competenza del Ministero nei
seguenti ambiti di attivita’:
a) trasporti nazionali ed internazionali di persone e cose,
trasporto intermodale e multimodale;
b) licenze e autorizzazioni per trasporto nazionale e
internazionale di persone e cose in conto terzi;
c) interventi finanziari e incentivi per il settore ed a favore
dell’intermodalita’;
d) normativa di settore nazionale ed internazionale,
armonizzazione e coordinamento con l’Unione europea;
e) accesso alla professione ed al mercato del trasporto di
persone e cose;
f) tenuta e gestione del Registro Elettronico Nazionale (REN)
delle imprese di trasporto su strada e punto di contatto nazionale ai
sensi degli articoli 16 e 18 del Regolamento n. 1071/CE/2009;
g) programmazione e coordinamento delle attivita’ di controllo
previste dalla normativa comunitaria;
h) monitoraggio e statistiche sull’attivita’ di trasporto, anche
intermodale, di persone e cose;
i) relazioni ed accordi internazionali anche al di fuori dello
spazio economico europeo nel settore del trasporto su strada e del
trasporto intermodale;
j) programmi e interventi nel settore interportuale e logistico e
per la realizzazione della piattaforma logistica nazionale;
k) raccordo con il Comitato centrale per l’albo nazionale
autotrasportatori;
l) coordinamento in materia di trasporto terrestre e marittimo di
merci pericolose;
m) contenzioso amministrativo e giurisdizionale.
6. La Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture
ferroviarie svolge le funzioni di competenza del Ministero nei
seguenti ambiti di attivita’:
a) supporto all’esercizio dei poteri dell’azionista delle
Ferrovie dello Stato;
b) atto di concessione e relativa vigilanza;
c) contratti di programma, piani di investimento ed analisi
economiche relativi alle infrastrutture di settore;
d) programmazione degli interventi di settore e relative
procedure approvative, d’intesa con la Direzione generale per lo
sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti
internazionali;
e) vigilanza sull’attuazione dei programmi infrastrutturali di
settore;
f) vigilanza sulla gestione del patrimonio immobiliare di
settore;
g) dismissione linee ferroviarie;
h) servizi di trasporto ferroviario passeggeri a media e lunga
percorrenza, contratti di servizio, servizi di trasporto merci per
ferrovia, interventi finanziari di settore;
i) licenze, canoni per quanto di competenza, normativa nazionale
e comunitaria, liberalizzazioni;
j) interoperabilita’ ferroviaria e normativa tecnica, riferita
all’esercizio e all’infrastruttura;
k) organismi di certificazione di settore notificati;
l) rapporti con gli organismi dell’Unione europea per la
definizione delle norme di settore e delle specifiche tecniche per
l’interoperabilita’ del sistema ferroviario transeuropeo;
m) indirizzo e vigilanza sull’Agenzia nazionale per la sicurezza
delle ferrovie;
n) rapporti internazionali.
7. La Direzione generale per i sistemi di trasporto ad impianti
fissi e il trasporto pubblico locale svolge le funzioni di competenza
del Ministero nei seguenti ambiti di attivita’:
a) normativa e adempimenti in materia di sicurezza dei sistemi di
trasporto ad impianti fissi (ferrovie regionali, tranvie,
metropolitane, impianti a fune, ascensori, scale mobili, impianti
elevatori e sistemi di trasporto innovativi) e attivita’ di
vigilanza;
b) attivita’ investigativa nelle materie di competenza a seguito
di incidenti o criticita’;
c) istruttoria e valutazione sotto il profilo tecnico-economico
dei progetti di sistemi di trasporto ad impianti fissi di competenza
regionale e locale;
d) esame dei progetti di opere nel settore dei trasporti ad
impianti fissi;
e) verifica, in attuazione del D.M. 28 ottobre 2005, sullo stato
di sicurezza delle gallerie ferroviarie sulle reti regionali;
f) supporto al Comitato tecnico permanente per la sicurezza dei
trasporti ad impianti fissi istituito ai sensi della legge n. 221 del
2012;
g) rapporti istituzionali con l’Agenzia nazionale per la
sicurezza delle ferrovie in merito alle ferrovie regionali
interconnesse, ai fini della progressiva applicazione del decreto
legislativo n. 162 del 2007;
h) gestione del fondo per il concorso dello Stato agli oneri del
trasporto pubblico locale e ferroviario regionale istituito ai sensi
dell’articolo 16-bis del decreto-legge n. 95 del 2012 e relativi
adempimenti istruttori per il riparto delle risorse con il concorso
dell’Osservatorio TPL;
i) ripartizione ed erogazione di contributi per i sistemi di
trasporto pubblico locale e relativo monitoraggio;
j) osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico
locale;
k) interventi per la mobilita’ dei pendolari e piani urbani della
mobilita’;
l) gestione diretta dei servizi ferroviari locali non attribuiti
alle competenze delle Regioni;
m) approvazione dei bilanci delle Societa’ del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti esercenti servizi ferroviari
regionali;
n) normativa comunitaria di settore.
8. La Direzione generale per la vigilanza sulle Autorita’ portuali,
le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie
d’acqua interne svolge le funzioni di competenza del Ministero nei
seguenti ambiti di attivita’:
a) disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale della
navigazione marittima;
b) promozione della navigazione a corto raggio;
c) regime amministrativo della nave;
d) servizi sovvenzionati di collegamento marittimo con le isole e
rapporti istituzionali con la Gestione governativa navigazione sui
laghi Maggiore, di Garda e di Como;
e) controllo e vigilanza sulle attivita’ autorizzate ed affidate
agli organismi di classificazione;
f) interventi a sostegno della flotta, delle costruzioni navali,
della ricerca e dell’innovazione;
g) vigilanza sugli enti di settore;
h) nautica da diporto;
i) personale marittimo e Sistema informativo della gente di mare,
per quanto di competenza;
j) rapporti con gli organismi internazionali, coordinamento con
gli organi comunitari e nazionali, per quanto di competenza;
k) monitoraggio sulle inchieste sui sinistri marittimi e sugli
infortuni del personale marittimo;
l) indirizzo, vigilanza e controllo sulle Autorita’ portuali,
anche con riferimento all’attuazione dei programmi infrastrutturali;
m) regolazione e vigilanza delle attivita’ e servizi portuali e
del lavoro nei porti;
n) disciplina generale dei porti;
o) piani regolatori portuali, per quanto di competenza;
p) amministrazione del demanio marittimo e gestione del Sistema
informativo del demanio marittimo;
q) sistema idroviario padano-veneto;
r) promozione delle autostrade del mare per quanto di competenza;
s) programmazione di settore e assegnazione di risorse
finanziarie per la realizzazione di infrastrutture portuali.
9. La Direzione generale per gli aeroporti ed il trasporto aereo,
ferme restando le funzioni attribuite all’Ente nazionale aviazione
civile dal decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, svolge le
funzioni di competenza del Ministero negli ambiti di attivita’ che
seguono:
a) disciplina dell’aviazione civile, normativa di settore
comunitaria e accordi internazionali;
b) indirizzo, vigilanza e controllo sugli enti di settore;
c) contratti di programma e di servizio con gli enti vigilati;
d) indirizzo e vigilanza in materia aeronautica, sicurezza aerea
e aeroportuale e sulla qualita’ del trasporto aereo;
e) provvedimenti di competenza in materia di demanio aeronautico
civile;
f) programmazione in materia di aeroporti e sistemi aeroportuali,
valutazione dei piani d’investimento e concertazione sulle opere
infrastrutturali;
g) analisi del mercato dell’aviazione civile, azioni a supporto
della tutela della concorrenza e delle dinamiche tariffarie, per
quanto di competenza;
h) interventi nel settore dell’aviazione civile a sostegno della
mobilita’;
i) provvedimenti in materia di tariffe per la gestione dello
spazio aereo;
j) istruttorie per l’approvazione dei contratti di programma tra
ENAC e soggetti gestori.
10. Nell’ambito del Dipartimento per i trasporti, la navigazione,
gli affari generali ed il personale opera il Comitato centrale per
l’albo nazionale degli autotrasportatori, il quale esercita le
funzioni di competenza, in conformita’ a quanto previsto dal decreto
legislativo 21 novembre 2005, n. 284, cui e’ preposto un dirigente
generale nominato ai sensi dell’articolo 19, commi 4 e 10, del
decreto legislativo n. 165 del 2001, nell’ambito della dotazione
organica complessiva del Ministero, secondo quanto disposto
dall’articolo 10 del decreto legislativo n. 284 del 2005 concernente
il riordino della Consulta generale per l’autotrasporto e del
Comitato centrale per l’Albo nazionale degli autotrasportatori come
modificato dall’articolo 12, commi 83 e 84, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95.
11. La Direzione generale del personale e degli affari generali
opera al servizio dei due Dipartimenti.
12. L’organizzazione, il numero ed i compiti degli uffici
dirigenziali di livello non generale in cui si articolano le
Direzioni generali del Dipartimento per i trasporti, la navigazione,
gli affari generali ed il personale sono definiti con il decreto
ministeriale di cui all’articolo 16, comma 3, del presente
regolamento.

Art. 7

Provveditorati interregionali per le opere pubbliche

1. Sono organi decentrati del Ministero, funzionalmente dipendenti
dal Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e
statistici, i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche,
di seguito individuati secondo gli ambiti territoriali e le sedi a
fianco di ciascuno indicate:
a) Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il
Piemonte, la Valle d’Aosta e la Liguria, con sede in Torino e sede
coordinata in Genova;
b) Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la
Lombardia e l’Emilia Romagna, con sede in Milano e sede coordinata in
Bologna;
c) Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il
Veneto, il Trentino-Alto Adige ed il Friuli-Venezia Giulia, con sede
in Venezia e sedi coordinate in Trento e in Trieste;
d) Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la
Toscana, le Marche e l’Umbria, con sede in Firenze e sedi coordinate
in Perugia e in Ancona;
e) Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il
Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna, con sede in Roma e sedi coordinate in
l’Aquila e in Cagliari;
f) Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la
Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata, con sede in Napoli e
sedi coordinate in Campobasso, in Bari e in Potenza;
g) Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la
Sicilia e la Calabria, con sede in Palermo e sede coordinata in
Catanzaro.
2. A ciascun Provveditorato interregionale e’ preposto un dirigente
di livello dirigenziale generale denominato «Provveditore per le
opere pubbliche», ai sensi dell’articolo 19, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
3. E’ fatta salva la facolta’ per i Provveditori per le opere
pubbliche di cui al comma 2, di attribuire, nell’ambito dei titolari
degli uffici dirigenziali non generali del Provveditorato, le
funzioni vicarie anche limitatamente ad una sede interregionale
coordinata.
4. Il Provveditore per le opere pubbliche per il Veneto, il
Trentino-Alto Adige ed il Friuli-Venezia Giulia svolge le funzioni di
Presidente del Magistrato alle acque di Venezia in materia di
salvaguardia di Venezia e della sua laguna con i relativi interventi,
nonche’ le residuali attivita’ di competenza statale in materia di
demanio idrico ed opere idrauliche.

Art. 8

Competenze dei Provveditorati interregionali per le opere pubbliche

1. Ferme restando le competenze in materia infrastrutturale delle
regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, i
Provveditorati interregionali assicurano, in sede decentrata,
l’esercizio delle funzioni e dei compiti di spettanza statale nelle
aree funzionali di cui all’articolo 42, comma 1, lettere a), b),
d-ter), d-quater) e, per quanto di competenza, lettera d-bis) del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni.
2. Fatto salvo quanto disposto dal decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112 e dai conseguenti provvedimenti di attuazione, il
Provveditorato interregionale svolge, in particolare, le funzioni di
competenza nei seguenti ambiti di attivita’:
a) opere pubbliche di competenza del Ministero;
b) attivita’ di vigilanza sulle opere pubbliche finanziate dal
Ministero e da altri Enti pubblici;
c) attivita’ di supporto su base convenzionale nella
programmazione, progettazione ed esecuzione di opere anche di
competenza di Amministrazioni non statali, anche ad ordinamento
autonomo, economico e non, nonche’ di Enti ed organismi pubblici;
d) attivita’ di competenza statale di supporto alla repressione
dell’abusivismo edilizio;
e) supporto all’attivita’ di vigilanza sull’ANAS s.p.a.;
f) supporto all’attivita’ di gestione dei programmi di iniziativa
comunitaria;
g) attivita’ di vigilanza per l’edilizia economica e popolare;
h) supporto alla Direzione generale per le strade e le autostrade
e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali, per
le attivita’ di competenza;
i) espletamento del servizio di polizia stradale di cui
all’articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 9

Organizzazione dei Provveditorati interregionali per le opere
pubbliche

1. L’organizzazione dei Provveditorati interregionali e’ ispirata
al criterio dell’efficiente dimensionamento delle strutture, tenendo
conto della qualita’ e della quantita’ dei servizi svolti, della
rilevanza dei compiti e delle funzioni assegnate con riferimento al
bacino di utenza e all’ambito territoriale interessato, nonche’ alla
dotazione organica complessiva.
2. Gli Uffici tecnici per le dighe, uffici dirigenziali di livello
non generale insediati presso i Provveditorati interregionali,
rispondono funzionalmente alla Direzione generale per le dighe, le
infrastrutture idriche, elettriche.
3. Presso ciascun Provveditorato interregionale e’ istituito il
Comitato tecnico-amministrativo, di seguito definito Comitato.
4. Il Comitato tecnico-amministrativo e’ costituito, per la durata
di un triennio, con decreto ministeriale da adottarsi entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento ed e’
cosi’ composto, nel rispetto del principio di equilibrio di genere:
a) Provveditore interregionale con funzioni di Presidente;
b) Dirigente degli uffici di livello dirigenziale non generale;
c) un Avvocato dello Stato designato dalle Avvocature
distrettuali rientranti nella competenza territoriale del
Provveditorato interregionale;
d) un rappresentante della Ragioneria territoriale dello Stato;
e) un rappresentante del Ministero dell’interno;
f) un rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze;
g) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole,
alimentari e forestali;
h) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali;
i) un rappresentante del Ministero della giustizia;
j) un rappresentante del Ministero dei beni e delle attivita’
culturali e del turismo;
k) un rappresentante del Ministero dell’ambiente, della tutela
del territorio e del mare.
5. Al Comitato di cui al comma 4 possono partecipare, in qualita’
di esperti per la trattazione di speciali problemi, studiosi e
tecnici anche non appartenenti alle Amministrazioni dello Stato.
6. Il decreto ministeriale di cui al comma 4 stabilisce modalita’
uniformi di convocazione e deliberazione del Comitato, nonche’
criteri di articolazione territoriale per assicurare il rispetto del
principio di rappresentativita’. Lo stesso decreto prevede, altresi’,
la possibilita’ di integrare la composizione del Comitato con
ulteriori rappresentanti eventualmente necessari in ragione di
specifiche esigenze dell’ambito territoriale interessato. Ai
componenti ed agli esperti del Comitato non sono corrisposte
indennita’, emolumenti o rimborsi spese.
7. Il Comitato e’ competente a pronunciarsi:
a) sui progetti preliminari, definitivi ed esecutivi di opere
attribuite alla competenza dei Provveditorati interregionali, da
eseguire a cura dello Stato a totale suo carico, nonche’ sui progetti
definitivi da eseguire da enti pubblici o da privati, quando siano
finanziati dallo Stato per almeno il cinquanta per cento comunque per
opere per le quali le disposizioni di legge richiedano il parere
degli organi consultivi del Ministero quando l’importo non ecceda i
venticinque milioni di euro;
b) sulle vertenze relative ai lavori attribuiti alla competenza
dei Provveditorati interregionali per maggiori oneri o per esonero di
penalita’ contrattuali e per somme non eccedenti i cinquantamila
euro;
c) sulle proposte di risoluzione o rescissione di contratti,
nonche’ sulle determinazioni di nuovi prezzi per opere di importi
eccedenti i limiti di competenza del responsabile del procedimento;
d) sulle perizie di manutenzione annuali e pluriennali di importo
eccedenti i limiti di competenza del responsabile del procedimento;
e) sulla concessione di proroghe superiori a trenta giorni dei
termini contrattuali fissati per l’ultimazione dei lavori;
f) sugli affari di competenza degli organi locali
dell’Amministrazione dello Stato e degli enti locali per i quali le
disposizioni vigenti richiedano il parere del Comitato;
g) sugli affari per i quali il Provveditore interregionale
ritenga opportuno richiedere il parere del Comitato.
8. L’organizzazione, il numero ed i compiti degli uffici
dirigenziali di livello non generale in cui si articolano i
Provveditorati interregionali per le opere pubbliche sono definiti
con il decreto ministeriale di cui all’articolo 16, comma 3.

Art. 10

Direzioni generali territoriali

1. Sono articolazioni periferiche del Ministero, dipendenti dal
Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed
il personale, le quattro Direzioni generali territoriali di seguito
individuate secondo le circoscrizioni territoriali e le sedi a fianco
di ciascuna indicate:
a) Direzione generale territoriale del Nord-Ovest, per gli uffici
aventi sede nelle regioni: Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia e
Liguria, con sede in Milano;
b) Direzione generale territoriale del Nord-Est, per gli uffici
aventi sede nelle regioni: Veneto, Trentino-Alto Adige,
Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna e Marche, con sede in Venezia;
c) Direzione generale territoriale del Centro, per gli uffici
aventi sede nelle regioni: Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo e
Sardegna, con sede in Roma;
d) Direzione generale territoriale del Sud, per gli uffici aventi
sede nelle regioni: Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e
Sicilia, con sede in Napoli.
2. A ciascuna Direzione generale territoriale e’ preposto un
dirigente di livello dirigenziale generale, nominato ai sensi
dell’articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, con funzioni di direzione e coordinamento delle attivita’. In
particolare, il direttore generale di ciascuna Direzione generale
territoriale:
a) alloca le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili
per l’attuazione dei programmi secondo i principi di economicita’,
efficacia ed efficienza nonche’ di rispondenza del servizio al
pubblico interesse;
b) adotta gli atti per l’utilizzazione ottimale del personale
secondo criteri di efficienza disponendo gli opportuni trasferimenti
di personale all’interno della direzione generale;
c) persegue gli obiettivi conferiti annualmente con la direttiva
ministeriale;
d) svolge funzioni di coordinamento di bilancio in relazione alle
risorse assegnate alla direzione e di controllo di gestione;
e) promuove e mantiene le relazioni con gli Organi istituzionali,
con le regioni, le province e gli enti locali, nonche’ le relazioni
sindacali.
3. I dirigenti preposti alle direzioni generali territoriali
rispondono al Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione,
gli affari generali ed il personale in ordine al raggiungimento degli
obiettivi strategici ed istituzionali ad essi affidati.

Art. 11

Competenze delle Direzioni generali territoriali

1. Ferme restando le competenze in materia di trasporti attribuite
in capo alle regioni, anche a statuto speciale, ed alle province
autonome di Trento e Bolzano e fatto salvo quanto disposto dal
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dai conseguenti
provvedimenti di attuazione, le Direzioni generali territoriali
assicurano, in sede periferica, l’esercizio delle funzioni e dei
compiti di spettanza statale nelle aree funzionali di cui
all’articolo 42, comma 1, lettere c), d) e, per quanto di competenza,
lettera d-bis), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e
successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le Direzioni generali territoriali svolgono, in particolare, le
funzioni di competenza nei seguenti ambiti di attivita’:
a) attivita’ in materia di omologazione dei veicoli a motore,
loro rimorchi, componenti ed unita’ tecniche indipendenti;
b) attivita’ in materia di collaudi e revisione dei veicoli in
circolazione;
c) attivita’ in materia di conducenti: rilascio di patenti,
certificati di abilitazione professionale;
d) attivita’ in materia di sicurezza dei sistemi di trasporto ad
impianto fisso di competenza statale;
e) compiti di supporto tecnico e amministrativo per la
realizzazione dei sistemi di trasporto ad impianti fissi;
f) attivita’ in materia di navigazione interna di competenza
statale;
g) attivita’ in materia di immatricolazioni veicoli;
h) circolazione e sicurezza stradale;
i) rapporti istituzionali con le regioni, le province e con gli
enti locali;
j) funzioni di certificazione di qualita’, ispezione e controllo
tecnico;
k) gestione del contenzioso nelle materie di competenza;
l) coordinamento dell’interoperabilita’ dei sistemi di trasporto;
m) espletamento del servizio di polizia stradale di cui
all’articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
n) consulenza, assistenza, servizio, su base convenzionale, a
pubbliche amministrazioni ed enti pubblici anche ad ordinamento
autonomo nelle materie di competenza;
o) attivita’ in materia di autotrasporto, autorizzazione
all’esercizio della professione e provvedimenti connessi, controlli;
p) attivita’ di formazione, aggiornamento e ricerca.

Art. 12

Organizzazione delle Direzioni generali territoriali

1. L’organizzazione delle Direzioni generali territoriali e’
ispirata, stante la necessita’ di assicurare comunque l’idonea
capillarita’ degli uffici deputati all’erogazione dei servizi
all’utenza, al criterio della razionalizzazione delle strutture,
tenendo conto della qualita’ e della quantita’ dei servizi svolti,
della rilevanza dei compiti e delle funzioni assegnate con
riferimento al bacino di utenza e all’ambito territoriale interessato
nonche’ alla dotazione organica complessiva.
2. L’organizzazione, il numero ed i compiti degli uffici
dirigenziali di livello non generale in cui si articolano le
Direzioni generali territoriali sono definiti con il decreto
ministeriale di cui all’articolo 16, comma 3, del presente
regolamento.

Art. 13

Funzioni e compiti

1. Il Corpo delle Capitanerie di Porto svolge in sede decentrata le
attribuzioni per lo stesso previste dal Codice della navigazione e
dalle altre leggi speciali, nelle materie di competenza del
Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed
il personale che esercita il relativo coordinamento funzionale
tramite il Comando generale.
2. Il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto svolge
le funzioni di competenza del Ministero nelle seguenti materie:
a) ricerca e soccorso in mare e nei laghi maggiori ove sia
istituito apposito proprio presidio, organizzazione e coordinamento
delle relative attivita’ di formazione, qualificazione ed
addestramento;
b) gestione operativa, a livello centrale, del sistema di
controllo del traffico marittimo mercantile, quale nodo di scambio
diretto delle informazioni connesse agli usi civili e produttivi del
mare;
c) esercizio delle competenze in materia di sicurezza della
navigazione e del trasporto marittimo;
d) rapporti con organismi nazionali ed internazionali per gli
aspetti relativi alla sicurezza della navigazione, del trasporto
marittimo e nei porti, anche relativamente all’impiego di personale
del Corpo, sulla base di direttive generali o specifiche del
Ministro, per gli altri profili funzionali correlati alle competenze
del Ministero;
e) personale marittimo e relative qualifiche professionali
certificazione degli enti di formazione e di addestramento del
personale marittimo gestione del sistema informativo della gente di
mare;
f) coordinamento delle attivita’, organizzazione e ispezioni
relative ai servizi delle Capitanerie di Porto;
g) predisposizione della normativa tecnica di settore;
h) impiego del personale militare del Corpo delle Capitanerie di
Porto;
i) vigilanza e controllo operativo in materia di sicurezza delle
navi e delle strutture portuali nei confronti di minacce.
3. Il Comandante generale del Corpo delle Capitanerie di Porto,
sulla base della direttiva annuale del Ministro, coordina l’attivita’
degli Uffici Marittimi.
4. Il Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera continua
a svolgere gli ulteriori compiti previsti dalla normativa vigente
secondo le direttive dei Ministri competenti, prevedendo l’impiego di
personale in funzione di collegamento per gli aspetti connessi alle
materie di competenza.

Art. 14

Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici

1. E’ incardinato nell’assetto organizzativo del Ministero ed
esercita le funzioni di competenza secondo le modalita’ previste dal
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 2006, n. 204, il
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, articolato in tre sezioni
distinte per materie e compiti. La ripartizione delle materie, di cui
all’articolo 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n.
204 del 2006, e’ definita dal Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, su proposta del Presidente del Consiglio Superiore, entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Detta ripartizione puo’ essere modificata ogni biennio, con pari
procedura.
2. La dotazione delle posizioni di funzione dirigenziale presso il
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e’ determinata, nel quadro
della dotazione organica di cui all’allegata Tabella A,
rispettivamente in numero di quattro posizioni dirigenziali generali,
di cui una da attribuire ai sensi dell’articolo 19, comma 3, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
3. L’organizzazione, il numero ed i compiti degli uffici
dirigenziali di livello non generale in cui si articola il Consiglio
Superiore dei Lavori Pubblici sono definiti con il decreto
ministeriale di cui all’articolo 16, comma 3, del presente
regolamento.

Art. 15

Altri Organismi ed Istituzioni

1. Operano nell’ambito del Ministero:
a) la Struttura tecnica di missione di cui all’articolo 163 del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
b) il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti
pubblici che svolge le funzioni di cui all’articolo 1 della legge 17
maggio 1999, n. 144 e dell’articolo 7 del decreto legislativo 29
dicembre 2011, n. 228, utilizzando le risorse finanziarie individuate
dalla stessa legge. Il Ministro puo’ nominare il coordinatore del
Nucleo fra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, in
possesso di capacita’ adeguata alle funzioni da svolgere avuto
riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici e alle
esperienze maturate;
c) la Direzione generale per le investigazioni ferroviarie e
marittime, chiamata a svolgere i compiti di cui al decreto
legislativo 10 agosto 2007, n. 162, in materia di sinistri
ferroviari, e al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 165, in
materia di sinistri marittimi, cui e’ preposto, nell’ambito della
dotazione organica complessiva, un dirigente di livello dirigenziale
generale, da nominarsi ai sensi dell’articolo 19, comma 4, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 16

Ruolo del personale e dotazioni organiche

1. La dotazione organica del personale del Ministero e’ individuata
nella Tabella A allegata al presente decreto, di cui costituisce
parte integrante.
2. Il numero degli uffici dirigenziali di livello generale e
conseguentemente quello relativo ai posti di funzione e’ determinato
in trentanove unita’, mentre il numero degli uffici dirigenziali di
livello non generale e’ determinato in centonovantacinque unita’. Il
personale dirigenziale di prima e di seconda fascia del Ministero e’
inserito nei ruoli del personale dirigenziale del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
3. Con successivo decreto ministeriale di natura non regolamentare
si provvede, ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis, lettera e),
della legge 23 agosto 1988, n. 400, alla individuazione ed alla
definizione del numero e dei compiti degli uffici dirigenziali di
livello non generale.
4. Sono previsti, nell’ambito degli uffici dirigenziali di livello
generale di cui al comma 2, complessivamente cinque incarichi di
livello dirigenziale generale con funzioni ispettive, di consulenza,
studio e ricerca, da utilizzarsi per funzioni istituzionali del
Ministero, dei Dipartimenti, secondo le indicazioni del Ministro
all’atto del conferimento dell’incarico.
5. Nell’ambito del contingente numerico di cui al comma 4, un
incarico di livello dirigenziale generale da conferire ai sensi
dell’articolo 19, commi 4 e 10, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 e’ assegnato all’Organismo indipendente di valutazione
della performance ed un incarico di livello dirigenziale generale, da
conferire ai sensi dell’articolo 19, commi 4 e 10, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e’ assegnato al Comitato centrale
per l’Albo nazionale degli autotrasportatori.
6. Il personale non dirigenziale del Ministero e’ inserito nel
ruolo del personale del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.
7. In sede di adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri previsto dall’articolo 25, comma 1, del decreto-legge 21
giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che
individua le unita’ di personale da trasferire al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, ai sensi del predetto articolo 25,
comma 1, lettera a), e che definisce l’equiparazione all’ordinamento
professionale del comparto Ministeri del personale di cui alla citata
lettera a) e del personale di cui all’articolo 11, comma 5, del
decreto-legge n. 216 del 2011 e successive modificazioni ed
integrazioni, sono conseguentemente incrementati i contingenti di
organico del personale delle aree prima, seconda e terza, indicati
nella Tabella A allegata al presente provvedimento.
8. Al fine di assicurare la necessaria flessibilita’ di utilizzo
delle risorse umane alle effettive esigenze operative, il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio successivo decreto,
effettuera’ la ripartizione dei contingenti di personale dirigenziale
e non dirigenziale, come sopra determinati, nelle strutture in cui si
articola l’Amministrazione, nonche’, nell’ambito delle aree prima,
seconda e terza, in fasce retributive e profili professionali. Detto
provvedimento sara’ tempestivamente comunicato alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica ed al
Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato.

Art. 17

Verifica dell’organizzazione del Ministero

1. Ogni due anni l’organizzazione del Ministero e’ sottoposta a
verifica, ai sensi dell’articolo 4, comma 5, del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, al fine di
accertarne la funzionalita’ e l’efficienza.

Art. 18

Abrogazioni e modificazioni di norme

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e’
abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008,
n. 211 e sono modificati il primo ed il secondo capoverso del comma 1
dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
2006, n. 204, secondo quanto disposto dall’articolo 14, comma 1, del
presente decreto.

Art. 19

Disposizioni transitorie e finali

1. Fino all’adozione del decreto ministeriale di cui all’articolo
16, comma 3, del presente regolamento, ciascun ufficio di livello
dirigenziale generale opera avvalendosi dei preesistenti uffici
dirigenziali di livello non generale con le competenze nel rispettivo
settore di attribuzione.
2. Fino all’adozione del decreto ministeriale di cui all’articolo
16, comma 3, le attuali articolazioni periferiche del Ministero
assicurano lo svolgimento delle attivita’ di competenza.
3. Dall’attuazione del presente regolamento non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Le disposizioni contenute nel presente decreto entrano in vigore
dopo 15 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il presente decreto sara’ trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 11 febbraio 2014

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Letta

Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Lupi

Il Ministro per la pubblica amministrazione
e la semplificazione
D’Alia

Il Ministro dell’economia e delle finanze
Saccomanni

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 2014
Ufficio di controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e del Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio
e del mare, registro n. 1, foglio n. 1744
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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