DECRETO-LEGGE 12 maggio 2014, n. 74 Misure urgenti in favore delle popolazioni dell’Emilia-Romagna colpite dal terremoto e dai successivi eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, nonche’ per assicurare l’operativita’ del Fondo…

…per le emergenze nazionali.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/6

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di emanare
ulteriori disposizioni per garantire l’attuazione degli interventi
per il ripristino e la ricostruzione, l’assistenza alle popolazioni e
la ripresa economica nei territori dei comuni interessati dagli
eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, gia’
colpiti dall’eccezionale sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati
dall’articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, nonche’ di
assicurare, per l’anno 2014, l’operativita’ del Fondo per le
emergenze nazionali di cui all’articolo 5, comma 5-quinquies della
legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 18 aprile 2014;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro dell’economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Interventi urgenti del Commissario per la ricostruzione della regione
Emilia-Romagna, nominato ai sensi del decreto-legge 6 giugno 2012,
n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012,
n. 122, in favore delle popolazioni colpite da eventi alluvionali

1. Al fine di garantire la continuita’ dell’attivita’ di
ricostruzione avviata a seguito del sisma del maggio 2012, il
Presidente della regione Emilia-Romagna, Commissario delegato ai
sensi del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e’ autorizzato ad
operare per l’attuazione degli interventi per il ripristino e la
ricostruzione, l’assistenza alle popolazioni e la ripresa economica
nei territori dei comuni interessati dagli eventi alluvionali
verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, individuati
dall’articolo 3 del decreto-legge del 28 gennaio 2014, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50,
nonche’ dalla tromba d’aria del 3 maggio 2013, individuati a seguito
della dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla delibera del
Consiglio dei Ministri del 9 maggio 2013 ed in attuazione
dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del
27 maggio 2013, n. 83, limitatamente a quelli gia’ colpiti dal sisma
del 20 e 29 maggio 2012, ed a garantire il coordinamento delle
attivita’ e degli interventi derivanti dalle predette emergenze.
2. Agli interventi di cui al comma 1, a decorrere dall’entrata in
vigore del presente decreto e per l’intera durata dello stato di
emergenza, il Commissario provvede operando con i poteri di cui
all’articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e con
le deroghe alle disposizioni vigenti stabilite con delibera del
Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012 ovvero individuate con i
provvedimenti emanati in attuazione del decreto-legge 28 gennaio
2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014,
n. 50.
3. Il Commissario delegato, per gli interventi di cui al comma 1,
puo’ avvalersi dei sindaci dei Comuni interessati dagli eventi
alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014 e
individuati dall’articolo 3, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, del
Presidente e dell’amministrazione della provincia di Modena, nonche’
dell’amministrazione della regione Emilia-Romagna, adottando idonee
modalita’ di coordinamento e programmazione degli interventi stessi.
4. Il Commissario delegato puo’ delegare le funzioni attribuite con
il presente decreto ai sindaci dei Comuni interessati dagli eventi
alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014 e
individuati dall’articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, al
Presidente della provincia di Modena, nel cui rispettivo territorio
sono da effettuarsi gli interventi oggetto della presente normativa.
Nell’atto di delega, nei limiti dei poteri a lui delegati, il
Commissario richiama le specifiche normative statali e regionali cui,
ai sensi delle vigenti norme, e’ possibile derogare e gli eventuali
limiti al potere di deroga.
5. Il Presidente della regione Emilia-Romagna, Commissario delegato
per gli eventi sismici del maggio 2012 e per gli eventi alluvionali
verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, che hanno entrambi
interessato il territorio della provincia di Modena, tenuto conto del
rapido susseguirsi degli eventi calamitosi, puo’ destinare
complessivamente 210 milioni di euro, per gli anni 2014 e 2015, per
contributi per danni subiti da soggetti privati colpiti dagli eventi
di cui al comma 1, per i piu’ urgenti interventi connessi al
programma di messa in sicurezza idraulica dei territori connessi ai
fiumi che hanno generato gli eventi alluvionali, nonche’ per gli
interventi di cui ai commi 7 e 8, a valere sulle risorse della
contabilita’ speciale di cui all’articolo 2, comma 6, del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, intestata allo stesso Presidente
della regione Emilia-Romagna. Le predette risorse devono essere
utilizzate con separata evidenza contabile. Per la realizzazione
degli interventi di cui al presente comma gli enti attuatori possono
applicare le disposizioni di cui all’articolo 10 del decreto-legge 22
giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 134, con particolare riguardo a quanto previsto ai
commi 2, 3 e 7 del predetto articolo in materia di localizzazione
degli interventi, di dichiarazione di pubblica utilita’,
indifferibilita’ e urgenza e di affidamento degli interventi stessi,
nonche’ con riguardo ai commi 4 e 5 del medesimo articolo in materia
di occupazione d’urgenza ed eventuale espropriazione delle aree.
6. Il Presidente della regione Emilia-Romagna, in coordinamento con
il Commissario delegato all’emergenza idrogeologica, nominato ai
sensi dell’articolo 17, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009,
n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010,
n. 26, e con gli altri soggetti istituzionalmente competenti,
individua i progetti cantierabili necessari per la messa in sicurezza
dei territori di cui al comma 1, nonche’ le risorse previste per lo
scopo a legislazione vigente disponibili nell’apposita contabilita’
speciale intestata al Commissario per l’emergenza idrogeologica,
ovvero che devono essere immediatamente trasferite nella stessa
contabilita’ per l’avvio o la prosecuzione degli interventi.
7. Con provvedimenti del Presidente della Regione Emilia-Romagna,
Commissario delegato per gli eventi sismici del maggio 2012 e per gli
eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, sono
stabiliti sulla base dei danni effettivamente verificatisi,
priorita’, modalita’ e percentuali entro le quali possono essere
concessi contributi necessari per la ripresa delle normali condizioni
di vita e di lavoro dei privati cittadini e per la ripresa
dell’operativita’ delle attivita’ economiche, nel limite delle
risorse disponibili di cui al comma 5; a tal fine sono stabiliti i
requisiti soggettivi e oggettivi e le modalita’ di asseverazione dei
danni subiti, anche prevedendo procedure semplificate per i danni di
importo inferiore alla soglia determinata dal Commissario ed
estendendole, ai fini dell’armonizzazione dei comportamenti
amministrativi, anche ai provvedimenti futuri relativi al sisma del
20 e 29 maggio 2012. I contributi sono concessi, al netto di
eventuali risarcimenti assicurativi. Il Commissario garantisce,
altresi’, adeguata assistenza alla popolazione colpita dall’evento
alluvionale autorizzando contributi per l’autonoma sistemazione nel
limite delle risorse di cui al comma 5 a favore dei nuclei familiari,
la cui abitazione principale in conseguenza dell’evento alluvionale
e’ stata dichiarata inagibile ovvero per la quale e’ stata accertata
l’inabitabilita’ da parte dei competenti uffici locali.
8. Il Commissario delegato autorizza, altresi’, la concessione di
contributi per il ripristino di opere pubbliche o di interesse
pubblico, beni culturali, strutture pubbliche adibite ad attivita’
sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative,
sportive e religiose, edifici di interesse storico-artistico, che
abbiano subito danni dagli eventi alluvionali nel limite delle
risorse di cui al comma 5.
9. Agli oneri derivanti dall’attuazione dei commi 5 e 7 e 8, pari a
complessivi 210 milioni di euro si fa fronte quanto a 160 milioni di
euro per il 2014 mediante corrispondente riduzione
dell’autorizzazione di spesa prevista dall’articolo 3-bis del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e quanto a 50 milioni di euro per
il 2015 a valere sulle risorse disponibili relative
all’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 11, comma 13, del
decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, versate e disponibili sulla
contabilita’ speciale di cui all’articolo 2, comma 6, del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.

Art. 2

Integrazione del Fondo per le emergenze nazionali

1. Per l’anno 2014, al fine di assicurare l’operativita’ del Fondo
per le emergenze nazionali di cui all’articolo 5, comma 5-quinquies
della legge 24 febbraio 1992, n. 225, le risorse iscritte nel
bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri che risultano
ancora disponibili in relazione alla mancata attivazione degli
interventi previsti da specifiche disposizioni legislative a seguito
di calamita’ naturali affluiscono al predetto Fondo. Conseguentemente
tali interventi, individuati con apposito decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, da adottare d’intesa con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sono revocati. Dalla data di entrata
in vigore del presente decreto non sono piu’ attivabili i mutui
concessi in virtu’ di specifiche disposizioni normative adottate fino
al 31 dicembre 2011 per far fronte a interventi di spesa a seguito di
calamita’ naturali a valere sulle risorse iscritte sul bilancio della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, salvo quelli per i quali la
procedura di attualizzazione sia gia’ stata avviata alla predetta
data di entrata in vigore.

Art. 3

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 12 maggio 2014

NAPOLITANO

Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri

Padoan, Ministro dell’economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *