MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI DECRETO 26 marzo 2014, n. 76 Regolamento recante norme per la misurazione e la valutazione della performance individuale degli esperti di cooperazione.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/6

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Vista la legge 26 febbraio 1987, n. 49, recante «Nuova disciplina
della cooperazione dell’Italia con i Paesi in via di sviluppo»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1988, n.
177, recante regolamento di esecuzione della legge 26 febbraio 1987,
n. 49, recante «Nuova disciplina della cooperazione dell’Italia con i
Paesi in via di sviluppo»;
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
recante «Disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche» e successive modificazioni;
Visto il regolamento di cui al decreto del Ministro degli affari
esteri 29 novembre 2011, n. 223, recante le norme per la disciplina
dei contratti degli esperti di cooperazione di cui all’articolo 16,
comma 1, lettere c) ed e) della legge 26 febbraio 1987, n. 49, ed in
particolare l’articolo 11;
Vista la legge 4 marzo 2009, n. 15, recante «Delega al Governo
finalizzata all’ottimizzazione della produttivita’ del lavoro
pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni nonche’ disposizioni integrative delle funzioni
attribuite al Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e alla
Corte dei conti»;
Visto l’articolo 7 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,
recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita’ del lavoro pubblico e alla
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;
Vista la delibera n. 122 del 2010, adottata dalla Commissione per
la valutazione, la trasparenza e l’integrita’ delle amministrazioni
pubbliche, recante indirizzi in tema di misurazione e valutazione
della performance nelle amministrazioni pubbliche con personale
contrattualizzato e non contrattualizzato;
Visto il decreto del Ministro degli affari esteri n. 382/bis del 23
dicembre 2010, con cui e’ stato adottato il «Sistema di misurazione e
valutazione della performance»;
Vista l’informativa effettuata alle Organizzazioni Sindacali ai
sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
come modificato dall’articolo 34 del decreto legislativo 27 ottobre
2009, n. 150;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 9 gennaio 2014;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri in
data 24 gennaio 2014, riscontrata con nota n. 1613 del 14 febbraio
2014;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Principi e strumenti

1. Nel rispetto dei principi generali vigenti in materia, la
valutazione degli esperti si fonda sulla valutazione oggettiva dei
risultati ottenuti rispetto agli obiettivi assegnati, nell’esercizio
delle specifiche funzioni all’interno degli uffici centrali o
periferici dell’amministrazione.
2. Il procedimento e’ ispirato ai principi della diretta conoscenza
del valutato da parte del valutatore di primo grado, della
partecipazione al procedimento del valutato e dell’eventuale verifica
della valutazione da parte del valutatore di secondo grado.
3. La scheda di valutazione e’ redatta al termine di ogni anno
solare, su un modulo prestampato, conforme all’allegato A al presente
regolamento di cui costituisce parte integrante.
4. La Direzione Generale per la cooperazione allo sviluppo (di
seguito "DGCS") verifica in ogni fase la regolarita’ del
procedimento, l’avvenuta acquisizione degli elementi richiesti ed
interviene per assicurare il perfezionamento degli atti entro i primi
tre mesi dell’anno.

Art. 2

Elementi forniti dal funzionario valutato

1. L’esperto valutato, oltre all’inserimento dei dati personali,
redige una relazione sulle attivita’ svolte nel corso dell’anno,
nell’esercizio delle funzioni attribuite e per il perseguimento degli
specifici obiettivi annualmente assegnati, tenuto conto delle risorse
a disposizione e della situazione ambientale.
2. Con atto formale adottato entro il 31 gennaio di ogni anno, il
valutatore di primo grado di cui all’articolo 3 comma 2 assegna,
sentito l’esperto valutato, gli obiettivi di cui al comma 1.
L’esperto valutato firma, per presa visione, l’atto di conferimento
degli obiettivi.

Art. 3

Valutazione di primo grado

1. Per gli esperti in servizio a Roma, la valutazione compete al
capo dell’unita’ o dell’ufficio presso cui l’esperto valutato presta
servizio.
2. Per il personale in servizio all’estero, la valutazione compete
al capo della rappresentanza diplomatica o dell’ufficio consolare
nella cui circoscrizione ha sede l’unita’ tecnica locale o la sezione
distaccata presso la quale presta servizio l’esperto. Il valutatore
di primo grado acquisisce elementi dai capi delle rappresentanze
diplomatiche competenti per gli eventuali ulteriori Paesi per i quali
l’unita’ tecnica sia eventualmente competente.
3. Se nel corso dell’anno si sono succeduti piu’ superiori
gerarchici per avvicendamento dei medesimi oppure perche’ l’esperto
valutato e’ stato trasferito da uno ad altro incarico, il valutatore
di primo grado chiede a quello alle cui dipendenze l’esperto si e’
precedentemente trovato, per almeno tre mesi, elementi di valutazione
relativi al periodo trascorso, di cui terra’ conto nella redazione
della valutazione annuale.
4. Il valutatore di primo grado compila la Parte II della scheda di
valutazione assegnando punteggi numerici espressi in decimali.
5. Il valutatore di primo grado compila poi la Parte III – Sezione
I della scheda di valutazione allegata, sommando i punteggi indicati
nella Parte II e indicando in modalita’ descrittiva le motivazioni
per cui ha assegnato un determinato punteggio all’esperto valutato,
se tale punteggio e’ inferiore al 75%.
6. L’esperto valutato prende visione della valutazione di primo
grado, restituendo la scheda firmata per presa visione al valutatore
di primo grado. Nella Sezione II della Parte III l’esperto valutato
puo’ formulare eventuali osservazioni.

Art. 4

Valutazione di secondo grado

1. Se l’esperto valutato non condivide la valutazione espressa dal
valutatore di primo grado, puo’ formulare nella Sezione II della
Parte III della scheda di valutazione richiesta motivata di
valutazione di secondo grado.
2. Sulla base di tutti gli elementi a disposizione della DGCS, il
Direttore generale per la cooperazione allo sviluppo decide di
confermare o modificare il punteggio attribuito in primo grado
all’esperto valutato, esponendo le motivazioni della propria scelta
nella Sezione III della Parte III.
3. La scheda di valutazione e’ successivamente messa in visione,
per il tramite del valutatore di primo grado, all’esperto valutato
che, dopo averla firmata e datata per presa visione, la restituisce
al valutatore di primo grado.

Art. 5

Termine della procedura

1. Se l’esperto valutato accetta la valutazione di primo grado, la
procedura di valutazione termina al momento della ricezione, da parte
del valutatore di primo grado, della scheda allegata firmata per
presa visione dal valutato.
2. Se l’esperto valutato non accetta la valutazione di primo grado,
la procedura di valutazione termina al momento della ricezione, da
parte del valutatore di primo grado, della scheda allegata firmata
per presa visione dal valutato a seguito della valutazione di secondo
grado .

Art. 6

Norme finali e transitorie

1. Il presente regolamento si applica alle valutazioni degli
esperti a partire dall’anno solare 2014.
2. Per l’anno 2014, gli obiettivi di cui all’articolo 2 sono
assegnati entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente
regolamento.
3. Il decreto del Ministro degli affari esteri n. 1997/128/001283/5
del 27 aprile 1997 continua ad applicarsi alle relative valutazioni
fino al termine del 2013.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

Roma, 26 marzo 2014

Il Ministro: Mogherini

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 2014, n. 1220

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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