LEGGE 30 maggio 2014, n. 82 Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/6

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:
Art. 1

Istituzione e funzioni della Commissione parlamentare di inchiesta

1. E’ istituita, ai sensi dell’articolo 82 della Costituzione, una
Commissione parlamentare di inchiesta sul rapimento e sulla morte di
Aldo Moro, di seguito denominata «Commissione», con il compito di
accertare:
a) eventuali nuovi elementi che possono integrare le conoscenze
acquisite dalle precedenti Commissioni parlamentari di inchiesta
sulla strage di Via Fani, sul sequestro e sull’assassinio di Aldo
Moro;
b) eventuali responsabilita’ sui fatti di cui alla lettera a)
riconducibili ad apparati, strutture e organizzazioni comunque
denominati ovvero a persone a essi appartenenti o appartenute.

Art. 2

Durata della Commissione

1. La Commissione conclude i propri lavori entro ventiquattro mesi
dalla sua costituzione e presenta al Parlamento una relazione sulle
risultanze delle indagini. Sono ammesse relazioni di minoranza.
2. Decorsi dodici mesi dalla sua costituzione, la Commissione
presenta al Parlamento, entro i quindici giorni successivi, un
documento sull’attivita’ svolta.

Art. 3

Composizione della Commissione

1. La Commissione e’ composta da trenta senatori e da trenta
deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della
Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione
al numero dei componenti i gruppi parlamentari, assicurando comunque
la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in
almeno un ramo del Parlamento.
2. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della
Camera dei deputati, d’intesa tra loro, entro dieci giorni dalla
nomina dei suoi componenti, convocano la Commissione per la
costituzione dell’ufficio di presidenza.
3. L’ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due
vicepresidenti e da due segretari, e’ eletto a scrutinio segreto
dalla Commissione tra i suoi componenti. Per l’elezione del
presidente e’ necessaria la maggioranza assoluta dei componenti la
Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza si procede al
ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero
di voti. E’ eletto il candidato che ottiene il maggior numero di
voti. In caso di parita’ di voti e’ proclamato eletto o entra in
ballottaggio il piu’ anziano di eta’.
4. Per l’elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei
due segretari, ciascun componente la Commissione scrive sulla propria
scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior
numero di voti. In caso di parita’ di voti si procede ai sensi del
comma 3, ultimo periodo.
5. Le disposizioni dei commi 3 e 4 si applicano anche per le
elezioni suppletive.

Art. 4

Audizioni a testimonianza

1. Ferme restando le competenze dell’autorita’ giudiziaria, per le
audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le
disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.
2. Per i segreti professionale e bancario si applicano le norme
vigenti. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla
legge 3 agosto 2007, n. 124. In nessun caso, per i fatti rientranti
nei compiti della Commissione, puo’ essere opposto il segreto
d’ufficio.
3. E’ sempre opponibile il segreto tra difensore e parte
processuale nell’ambito del mandato.
4. Si applica l’articolo 203 del codice di procedura penale.

Art. 6

Obbligo del segreto

1. I componenti la Commissione, i funzionari e il personale di
qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa e ogni altra
persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a
compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni
di ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto
riguarda gli atti e i documenti di cui all’articolo 5, commi 4 e 8.
2. Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, la violazione
del segreto e’ punita ai sensi dell’articolo 326 del codice penale.
3. Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, le pene di cui
al comma 2 si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte,
anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento
di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

Art. 7

Organizzazione dei lavori

1. L’attivita’ e il funzionamento della Commissione sono
disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione
stessa prima dell’inizio dei suoi lavori. Ciascun componente puo’
proporre la modifica delle norme regolamentari.
2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione puo’
deliberare di riunirsi in seduta segreta.
3. La Commissione puo’ avvalersi dell’opera di agenti e di
ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che
ritenga necessarie. Con il regolamento interno di cui al comma 1 e’
stabilito il numero massimo di collaborazioni di cui puo’ avvalersi
la Commissione.
4. Per l’adempimento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di
personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai
Presidenti delle Camere, d’intesa tra loro.
5. Le spese per il funzionamento della Commissione, pari ad euro
17.500 per l’anno 2014, ad euro 35.000 per l’anno 2015 e ad euro
17.500 per l’anno 2016, sono poste per meta’ a carico del bilancio
interno del Senato della Repubblica e per meta’ a carico del bilancio
interno della Camera dei deputati.
6. La Commissione cura l’informatizzazione dei documenti acquisiti
e prodotti nel corso dell’attivita’ propria e delle analoghe
Commissioni precedenti.

Art. 8

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi’ 30 maggio 2014

NAPOLITANO

Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Visto, il Guardasigilli: Orlando
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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