Cass. civ. Sez. III, Sent., 30-01-2012, n. 1304 Norme processuali

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso 6 ottobre 2006 S.M., S.F. e So.Ro. hanno chiesto al tribunale di Macerata, sezione distaccata di Civitanova Marche, che S.A. fosse condannato al rilascio di immobili costituiti da fondi rustici di Loro proprietà, puntualmente indicati nel ricorso, da detto S. A. detenuti senza titolo.

Hanno evidenziato i ricorrenti – a fondamento della loro richiesta – che l’originario contratto di affitto di tali beni era inefficace in quanto simulato e in ogni caso venuto meno a seguito dell’acquisto, da parte del medesimo S.A., della relativa proprietà, in forza del disposto dell’art. 177 cod. civ., quale coniuge in regime di comunione legale con la moglie M.M., che ne era divenuta proprietaria.

Hanno rilevato i ricorrenti, altresì, che parte di tali beni era stata rivenduta nel (OMISSIS) a I.A., madre della M., che aveva lasciato il genero nel possesso degli stessi nonostante la intervenuta disdetta del contratto di affitto, riferendo – altresì – che So.En. aveva lasciato a controparte il possesso dei propri fondi a esclusione della casa coniugale la quale, in sede di separazione, era stata assegnata alla moglie di S.A. e che, a seguito di clonazione dal (OMISSIS), la I. aveva trasferito la proprietà dei terreni a S.F. e S.M., che ne avevano chiesto la restituzione al predetto che li deteneva a titolo di comodato.

Costituitosi in giudizio S.A. ha eccepito la incompetenza per materia del giudice adito, vertendo la controversia sulla efficacia o meno di un contratto di affitto di fonde rustico, e, comunque, la improcedibilità della azione ai sensi della L. 3 maggio 1982, n. 203, art. 46 per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, prospettando – altresì – la litispendenza tra tale procedimento e altro, promosso da S. F. e S.M., pendente innanzi al medesimo tribunale.

Nel merito il convenuto ha eccepito la inefficacia assoluta degli atti di compravendita succedutisi nel tempo e aventi a oggetto i beni in questiono in quanto simulati e la piena validità dell’originario contratto di affitto da lui stipulato nonchè la insussistenza del prospettato comodato, sostenendo di non essere mai divenuto proprietario dei terreni per cui non poteva considerarsi intervenuta la estinzione del rapporto di affitto per confusione tra la figura dell’affittuario e quella del proprio e di avere esercitato nel corso del tempo la attività di imprenditore agricolo, cosi invocando la tutela di cui alla L. n. 203 del 1982.

In via riconvenzionale, infine, il convenuto ha chiesto fosse accertato l’intervenuto acquisto, da parte sua, per usucapione, della proprietà dei terreni in contestazione.

Svoltasi la istruttoria dei caso l’adito tribunale, disattese le eccezioni sviluppate dal convenuto ha accolto il ricorso e condannato S.A. al rilascio dei beni, liberi da persone e/o cose in favore dei proprietari istanti.

Gravata tale sentenza da S.A., nei contraddittorio di S.F., S.M. e So.Ro., la Corte di appello di Ancona con sentenza 12 giugno 2009 ha rigettato il gravame con condanna dell’appellante al pagamento delle spese del grado.

Per la cassazione di tale ultima pronunzia, non notificata ai fini del decorso del termine di cui all’art. 325 cod. proc. civ., ha proposto ricorso S.A., affidato a 6 motivi, con atto 11 settembre 2009.

Resistono, con controricorso, S.F., S.M. e So.Ro..

Motivi della decisione

1. Prevede l’art. 365 cod. proc. civ. che il ricorso per cassazione è sottoscritto, a pena di inammissibilità, di un avvocato iscritto nell’apposito albo, munito di procura speciale.

Il successivo art. 370 c.p.c., comma 2, dispone, ancora, che al controricorso si applicano le norme degli artt. 365 e 366, in quanto è possibile.

Dal combinato disposto delle disposizioni sopra trascritte si ricava – in conformità, del resto, a una giurisprudenza assolutamente pacifica di questa Corte regolatrice – che:

– la procura per il ricorso per cassazione, che necessariamente ha carattere speciale – dovendo riguardare il particolare giudizio davanti alla Corte di cassazione, è valida solo se rilasciata in data successiva alla sentenza impugnata, rispondendo tale prescrizione all’esigenza, coerente con il principio del giusto processo, di assicurare la certezza giuridica della riferibilità dell’attività svolta dal difensore al titolare della posizione sostanziale controversa;

– ne consegue che il ricorso – nonchè il controricorso, in forza del combinato disposto dell’art. 365 c.p.c. e art. 370 c.p.c., comma 2 – deve essere dichiarato inammissibile qualora la procura, sia conferita a margine dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, ancorchè: per tutti i gradi del giudizio (in tale senso, ad esempio, Cass. 9 marzo 2011, n. 5554; Casa. 24 giugno 2008, n. 17145).

Facendo applicazione dei riferiti principi al caso di specie è agevole osservare che il controricorso in atti, sottoscritto dall’avv. Sante Nociaro del foro di Macerata, in forza di delega a margine dell’originario ricorso ex art. 441 bis c.p.c. in atti del fascicolo di parte di primo grado, anche ed espressamente rilasciata per tutti gli ulteriori gradi del giudizio, e inammissibile perchè sottoscritto da difensore non munito di procura speciale.

2. Avendo il convenuto eccepito – sin dalla prima difesa in primo grado – di detenere i terreni per cui è controversia in forza di contratto di affitto agrario con S.G. e B. F. da cui la incompetenza per materia del tribunale adito per essere competente la sezione specializzata agraria (almeno quanto alla domanda principale e alle eccezioni svolte dal convenuto per resistere alla domanda principale) i giudici di appello hanno disatteso tale motivo assumendo essere insegnamento costante del S.C. quello secondo cui la causa nella quale il convenuto, per evitare il rilasciato di un immobile da lui detenuto, eccepisce di detenere il fondo in virtù di un rapporto di affitto intercorrente non già ira lui e l’attore, bensì con una terza persona non appartiene alla competenza della sezione agraria, bensì a quella del tribunale in composizione ordinaria in quanto, in mancanza di un collegamento tra la parte che richiede il rilascio e il terzo preteso affittante, è irrilevante l’eventuale sussistenza del rapporto agrario, non essendo tale rapporto oggetto di controversia.

Nella specie, i pretesi concedenti, non sono parti in causa, per cui appare palese la infondatezza della eccezione, o che, quindi, correttamente il giudizio è rimasto radicato innanzi al giudice ordinario recte: al tribunale in composizione ordinaria.

3. Con il primo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte de qua assumendo che la controversia è di competenza della sezione specializzata agraria presso il tribunale di Macerata.

Formula, al riguardo, il ricorrente, il seguente quesito di diritto:

dica la Suprema Corte di cassazione se appari iene o meno alla competenza della sezione specializzata agraria le controversia relativa alla persistenza di un contratto di affitto di fondo rustico nei confronti del suo attuale proprietario che ne chiede il rilascio (allegando al contrario la sussistenza di un contratto di comodato e/o una detenzione senza titolo) quale avente causa degli originari concedenti.

4. Il motivo è fondato e meritevole di accoglimento.

Giusta quanto assolutamente pacifico, presso una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice – e che nella specie non può che ulteriormente ribadirsi – per radicare la competenza funzionale della sezione specializzata agraria è necessario e sufficiente che la controversia implichi la necessità dell’accertamento, positivo o negativo, di uno dei rapporti soggetti alle speciali norme cogenti che disciplinano i contratti agrari, senza che, nella introduzione del giudizio, o nella formulazione della relativa eccezione, le parti siano tenute a indicare, specificamente e analiticamente, la natura del rapporto oggetto della lite, essendo quel giudice specializzato chiamato a conoscere anche delle vicende che richiedano la astratta individuazione delle caratteristiche e del nomen iuris dei rapporti in contestazione, pur nella eventualità che il giudizio si risolva in una negazione della natura agraria della instaurata controversia, come nel caso in cui risulti da stabilire se il convenuto per il rilascio di un fondo sia un occupante sine titulo ovvero, alla stregua di una prospettazione prima facie non infondata, detenga lo stesso in forza di un contratto di affitto, o di altro contratto agrario (in termini, ad esempio, Cass. 26 febbraio 2010, n. 4730, specie in motivazione, nonchè, nel senso che la competenza funzionale inderogabile delle sezioni specializzate agrarie deve essere affermata in tutte le ipotesi che implicano un accertamento, positivo o negativo, di un rapporto agrario indicato dalla L. n. 29 del 1990, art. 9 Cass. 10 luglio 2002, n. 10276; Cass. 11 aprile 2001, n. 5405; Cass. 11 aprile 2000, n. 4595).

Certo che nella specie non solo parte convenuta, sin dal primo atto difensivo in primo grado, ha sempre eccepito – ribadendo le stesse difese in grado di appello – di detenere il fondo di cui si discute in forza di, contratto di affitto agrario opponibile agli attori in primo grado, ma gli stessi attori hanno sollecitato si accertasse, in via principale, la simulazione di un contratto di affitto agrario, in via subordinata la sua estinzione, è palese che la controversia in questione salvo che quanto alla domanda riconvenzionale di usucapione è devoluta alla competenza per materia della sezione specializzata agraria senza che rilevi – contrariamente a quanto affermato dalla sentenza impugnata – che nella specie non siano parti del giudizio gli originari stipulanti il contratto di cui si discute.

Quanto precede trova – palesemente – applicazione sia nell’ipotesi in cui il contratto agrario invocato da una delle parti in lite sia stato stipulato direttamente tra queste, aia nell’eventualità si siano verificate, rispetto all’originario rapporto, vicende modificative, soggettive, come ad esempio, nella eventualità sia venuto a morte l’originario concedente (cfr., ad esempio, della L. 3 maggio 1982, n. 203, art. 49, comma 3) o l’affittuario, qualora, in quest’ultimo caso tra gli eredi di questi vi sia persona che abbia esercitato e continui a di imprenditore agricolo a titolo principale ( L. n. 203 del 1982, art. 49, comma 4).

Quanto alla eventualità il concedente alieni, a titolo particolare, il fondo, non si dubita, che il contratto sia opponibile al terzo acquirente (in base al combinato disposto di cui agli artt. 1599 e ss. cod. civ. e della L. 3 maggio 1982, n. 203, art. 41) anche se privo dl data certa.

Non sussistono, per l’effetto, ragioni di sorta che giustifichino la sottrazione di una controversia in tema di contratti agrari alla competenza della sezione specializzata agraria qualora il convenuto (o come nella specie la stessa parte attrice) assuma che il contratto oggetto di controversia è intervenuto con il dante causa (di una delle parti in lite).

Quanto precede non è in alcun modo contraddetto dalla giurisprudenza di questa Corte richiamata nella sentenza impugnata (Cass. 29 settembre 2005, n. 19137; Cass. 27 luglio 1993, n. 8383; Cass. 12 agosto 1982, n. 4595; Cass. 11 gennaio 1979, n. 215) secondo cui – in particolare – la causa promossa per ottenere il rilascio di un fondo rustico perchè detenuto senza titolo, nella quale il convenuto eccepisca di possedere il fondo in virtù di un rapporto di affitto intercorrente con una terza persona, appartiene non alla competenza della sezione specializzata agraria, bensì a quella del tribunale in composizione ordinaria, in quanto, in mancanza di un rapporto tra la parte che chiede il rilascio e il terzo preteso affittante, e irrilevante, ai fini della decisione, l’eventuale sussistenza del rapporto agrario.

E’ di palmare evidenza che detta giurisprudenza, infatti, è stata resa con riguardo alla eventualità – non ricorrente nella specie – in cui il contratto di affitto è stato stipulato tra il convenuto con l’azione di rilascio e un terzo rispetto all’attore che sollecita il rilascio stesso.

Poichè nella specie non è controverso che gli attori sono divenuti proprietari del fondo per cui è controversia a seguito di una serie di trasferimenti del fondo stesso, in origine di proprietà di colui che aveva stipulato il contratto di affitto invocato dal convenuto, è evidente che gli stessi – contrariamente a quanto del tutto apoditticamente affermato nella sentenza impugnata – non possono – alla luce del non equivoco dettato di cui all’art. 1599 e ss. cod. civ. – dirsi terzi rispetto al preteso affittante.

Quanto, ancora, all’insegnamento contenuto in Cass. 16 novembre 1999, n. 12697, che è stata resa in una fattispecie per più versi analoga alla presente, si osserva, da un lato, che nella specie questa Corte (in sede di regolamento di competenza) ha dichiarato la competenza della sezione specializzata agraria a conoscere della controversia, dall’altro, che la stessa ha enunciato principi di diritto totalmente diversi da quelli invocati nella specie dalla Corte di appello di Ancona.

Leggesi, in particolare, nella parte motiva della ricordata pronunzia: "in conformità ad una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice, infarti, non può non ribadirsi – ulteriormente – che per radicare la competenza funzionale della sezione specializzata agraria (da ultimo prevista, in via generale, dalla L. n. 49 del 1990) è necessario e sufficiente che la controversia implichi la necessità dell’accertamento, positivo o negativo, di uno dei rapporti soggetti alle speciali norme cogenti che disciplinano i contratti agrari, senza che, nella introduzione del giudizio, le parti siano tenute ad indicare, specificamente ed analiticamente, la natura del rapporto oggetto della lite, essendo quel giudice specializzato chiamato a conoscere anche delle vicende che richiedano la astratta individuazione delle caratteristiche e del nomen iuris dei rapporti in contestazione, pur nella eventualità che il giudizio si risolva in una negazione della natura agraria della instaurata controversia (come nel caso in cui risulti da stabilire se il convenuto per il rilascio di un fondo sia un occupante sine titulo ovvero, alla stregua di una prospettazione prima facie non infondata, detenga lo stesso in forza di un contratto di affitto, o di altro contratto agrario) (Cass. 8 agosto 1997, n. 7358)".

Sempre in motivazione a Cass. n. 12697 del 1997 si precisa:

– "al fine di escludere la competenza della detta Sezione specializzata agraria non e affatto sufficiente che l’attore deduca che il convenuto detiene il fondo di proprietà di esso attore senza titolo, cioè quale occupante abusivo. E’ sufficiente, infatti – al fine di radicare la competenza della sezione specializzata agraria – che il convenuto opponga, con una eccezione che non appaia prima facie manifestamente infondata, l’esistenza di un contratto agrario (Cass. 1 dicembre 1993, n. 11892; Cass., 11 gennaio 1988, n. 34;

Cass., 5 marzo 1984, n. 1518, tra le tantissime)";

– "atteso che nella specie il … convenuto in giudizio innanzi al tribunale in composizione ordinaria quale detentore abusivo, ha, ritualmente – nei termini di cui all’art. 38 cod. proc. civ. – eccepito l’incompetenza dell’adito giudice per essere competente la sezione specializzata agraria presso lo stesso tribunale di Palermo, è palese che il. proposto ricorso per regolamento di competenza non può trovare accoglimento. Dagli stessi argomenti difensivi svolti dall’ente attuate ricorrente, ancora, si ricava che "l’eccezione di parte convenuta non è affatto prima facie manifestamente infondata, tenuto presente che nello stesso atto introduttivo del giudizio l’ente attore ha affermato (e, anzi, posto a fondamento delle proprie richieste proprio tale circostanza) che il convenuto è affittuario di tale fondo".

– "nè, da ultimo, è pertinente, al fine del decidere, il richiamo all’insegnamento contenuto in Cass. 27 marzo 1993, n. 8383, richiamata in ricorso, secondo cui la causa proposta per ottenere il rilascio di un fondo rustico, in quanto detenuto senza titolo, nella quale il convenuto eccepisca di possedere – il fondo in virtù di un rapporto di affitto, ma intercorrente non già tra lui e l’attore, bensì con una terza persona, non appartiene alla competenza della sezione specializzata agraria, bensì alla competenza del tribunale in composizione ordinaria";

– "una tale controversia – ebbe nella specie a precisare questa Corte – non appartiene a" la competenza del giudice specializzato in quanto in mancanza di collegamento fra le parti che richiedono la restituzione ed il terzo preteso affittante, è irrilevante, ai fini della decisione, la eventuale sussistenza de1 rapporto agrario";

– "atteso, per contro, che nella specie è parte in causa anche il preteso concedente, e considerato che – diversamente da quanto verificatosi nella fattispecie all’esame di Cass. 27 luglio 1993, n. 838 3 – le parti non si sono limitate a sostenere genericamente che il contratto di affitto era stato stipulato con un dante causa dell’attore, senza ulteriori precisazioni pur in presenza di contestazione dei presunti aventi causa – ma si è precisato il titolo m forza dei quale l’Opera Nazionale per il Mezzogiorno d’Italia, che aveva la piena disponibilità del fondo, ha concluso il contratto di affitto in contestazione, è palese la non riferibilità al caso concreto, del richiamato precedente";

– "specie tenuto presente che una delle domande rassegnate dall’ente attore ha ad oggetto proprio l’accertamento – con forza di giudicato – … della inopponibilità, ad esso concludente, del contratto di affitto in questione (pronuncia questa senza ombra di dubbio di competenza della sezione specializzata agraria, poichè relativa all’accertamento di un modo di essere opponibilità o non opponibilità al proprietario di un contratto concluso da terzi di un contratto agrario (cfr., in tema, Cass. 14 maggio 1990, n. 4145)". 5. All’accoglimento dei primo motivo segue l’assorbimento dei restanti, con cassazione della sentenza impugnata, declaratoria della competenza della sezione specializzata agraria presso il tribunale di Macerata a conoscere della domanda principale, e rinvio della causa a quest’ultima che provvederà, altresì, sulle spese di questo giudizio di legittimità (nonchè su quelle delle pregresse fasi di merito).

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti;

cassa in relazione al motivo accolto la sentenza impugnata, dichiara la competenza del tribunale di Macerata, sezione specializzata agraria, a conoscere della domanda principale, cui rimette atti e parti nonchè ogni provvedimento in ordine alle spese di questo giudizio di legittimità e delle pregresse fasi di merito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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