Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 10-06-2011) 22-09-2011, n. 34433

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Trieste, con sentenza in data 27.5.2010, concedeva a P.R. il beneficio della sospensione condizionale, in parziale riforma di quella del Tribunale di Pordenone del 31.1.2008 che aveva condannato il predetto imputato alla pena di mesi otto di reclusione ed Euro 300,00 di multa oltre al risarcimento del danno in favore della parte civile per i reati di invasione arbitraria di terreno e di furto aggravato del legname ricavato da un albero abbattuto e ricadente nel terreno invaso appartenente a R.P.G.E. (commessi in data prossima al (OMISSIS)).

Avverso tale sentenza della Corte triestina ricorre per cassazione P.R. deducendo i motivi di seguito sinteticamente riportati.

– La violazione di legge in relazione all’omessa applicazione dell’art. 175 c.p.p. e la mancata ammissione delle liste testimoniali ex art. 468 c.p.p. per tardività del deposito, benchè determinata da causa di forza maggiore (e cioè il documentato smarrimento del fascicolo da parte della Cancelleria), non essendo stato nemmeno assunto alcun teste della difesa ai sensi dell’art. 507 c.p.p. dal Giudice di primo grado; nonchè il vizio logico di motivazione per omessa assunzione di alcuna prova a discarico e violazione dell’art. 178 c.p.p., contestando le argomentazioni addotte dalla Corte di appello per respingere l’analoga censura proposta con l’atto di gravame.

– Il vizio motivazionale ("la violazione di legge ex art. 606 c.p.p., lett. e") in relazione all’art. 178 c.p.p. e art. 25 Cost., contestando il percorso logico seguito dal Giudice di appello che, dopo aver ritenuto la totale mendacità dell’imputato, aveva verificato fatti già conosciuti e rappresentati per iscritto dai due testi escussi suggellando, infine e formalmente sul piano probatorio, tale proprio convincimento.

E’ stata depositata una memoria difensiva nell’interesse del ricorrente con la quale si rappresenta la violazione del diritto di difesa per la mancata assunzione di prove decisive a discarico richiesta in primo grado nel corso dell’istruzione dibattimentale. In particolare, una lista testimoniale depositata dalla difesa era stata dichiarata inammissibile dal Giudice per tardività del deposito;

inoltre, non era stata accolta la richiesta ex art. 507 c.p.p. di escussione dei testi indicati dall’imputato. Analoga reiezione vi era stata da parte della Corte di Appello in ordine alla richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile essendo le censure addotte aspecifiche e manifestamente infondate.

Invero, è palese la sostanziale aspecificità dei motivi che hanno riproposto in questa sede pedissequamente le medesime doglianze rappresentate dinanzi alla Corte territoriale e da quel giudice disattese con motivazione ampia e congrua, immune da vizi ed assolutamente plausibile.

Ed è stato affermato che "è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, dev’essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell’art. 591 c.p.p., comma 1, lett. e), all’inammissibilità" (Cass. pen. Sez. 4, 29.3.2000, n. 5191 Rv. 216473 e successive conformi, quale: Sez. 2, 15.5.2008 n. 19951, Rv. 240109). Corretta ed esaustiva è, infatti, la motivazione addotta dalla Corte territoriale (pag. 4 sent.) a supporto dell’infondatezza delle doglianze predette laddove ha, con estrema puntualità e dovizia di argomentazioni, rigettato tutte le censure mosse in sede di appello alla sentenza di primo grado ed in particolare sulla questione relativa al tardivo deposito della lista testimoniale e alla conseguente impugnata ordinanza di inammissibilità. Al riguardo, deve richiamarsi la corretta asserzione del giudice di primo grado, condivisa dalla Corte territoriale, secondo la quale la temporanea indisponibilità del fascicolo dibattimentale non avrebbe impedito al difensore di consultare il fascicolo conservato presso la Procura della Repubblica nel quale vi era copia della lista testi del P.M., depositata in cancelleria in data 24.5.2006 e, quindi, oltre sette mesi prima dell’udienza dibattimentale: la formazione del fascicolo ex art. 431 c.p.p., infatti, non esclude che, in caso di transitoria irreperibilità, sia in ogni modo consentito (e quindi non solo in caso di citazione diretta, come sostenuto dalla difesa) alla parte di visionarne gli atti che per legge devono esservi inseriti, qualora ve ne sia copia nell’Ufficio della controparte pubblica, onde ottemperare all’ineliminabile onere di deposito della lista testimoniale entro il termine perentorio previsto. Inoltre, il potere del giudice di ammettere d’ufficio nuovi mezzi di prova ( art. 507 c.p.p.) ove sia assolutamente necessario per integrare l’istruzione dibattimentale, per il suo carattere residuale rispetto all’iniziativa delle parti, presuppone che sia determinante l’acquisizione delle prove; circostanza, questa, insindacabilmente esclusa dal giudice di merito. Peraltro, le controdeduzioni alle argomentazioni dell’impugnata sentenza sul punto si riducono, prevalentemente, a proposizioni di fatto e rappresentazioni di circostanze storiche nemmeno verificabili (come sostanzialmente riconosciuto dallo stesso ricorrente) e comunque non consentite nella presente sede di legittimità (non rinvenibilità, nei medesimi giorni, anche del fascicolo della Procura della Repubblica) nè il ricorrente ha assunto che nel fascicolo dibattimentale fossero state inserite anche le liste di testi o altri documenti della parte civile ovvero le dichiarazioni testimoniali (rappresentando ciò in via meramente ipotetica), sostenendo solo che queste ultime erano state depositate presso l’Ufficio del GIP, tanto che, come si evince dallo stesso ricorso, furono ripresentate in sede dibattimentale.

Inoltre, adeguata ed esaustiva motivazione è stata addotta, in una alla corretta valutazione del materiale probatorio acquisito, circa l’integrazione dei reati contestati e la ravvisata responsabilità dell’odierno ricorrente.

Quanto all’invocata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, si rammenta che, mentre la decisione di procedere a rinnovazione deve essere specificatamente motivata, occorrendo dar conto dell’uso del potere discrezionale derivante dall’acquisita consapevolezza della rilevanza dell’acquisizione probatoria, nella ipotesi di rigetto, viceversa, la decisione può essere sorretta anche da una motivazione implicita nella stessa struttura argomentativa posta a base della pronuncia di merito, che evidenzi, come nel caso di specie, la sussistenza di elementi sufficienti per una valutazione in ordine alla responsabilità, con la conseguente mancanza di necessità di rinnovare il dibattimento (Cass. pen. sez. 6, 18.12.2006, n. 5782, Rv. 236064). Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene equo liquidare in Euro 1.000,00, in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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