T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 10-10-2011, n. 2410 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato in data 5 agosto 2010 e depositato il 9 successivo, la ricorrente ha impugnato la Determina Dirigenziale R. Settore n. 863 dell’8 giugno 2010, avente ad oggetto la nomina a titolare della posizione Organizzativa Settore Servizi Sociali del Comune di Gallarate.

Avverso il predetto provvedimento vengono dedotte censure di violazione di legge ed eccesso di potere.

Si è costituito in giudizio il Comune di Gallarate, che, in via preliminare, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione e, nel merito, ne ha chiesto il rigetto.

Con memoria depositata il 24 maggio 2011, la parte ricorrente ha dichiarato di voler rinunciare al ricorso.

Alla pubblica udienza del 4 ottobre 2011, su richiesta del procuratore della parte resistente, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

1. Va premesso che, secondo quanto risulta dall’istanza di rinuncia al ricorso depositata in data 24 maggio 2011 da parte della ricorrente, non vi è più interesse alla prosecuzione del giudizio e quindi ad ottenere una decisione di merito.

2. Tuttavia l’atto di rinuncia risulta irrituale, in quanto non sono state osservate le puntuali forme previste dall’art. 84 cod. proc. amm.: l’atto risulta notificato correttamente al Comune di Gallarate, mentre alla controinteressata Affri Giuditta è stato notificato presso la sua sede di lavoro non a mani proprie (e ciò rende invalida la notifica: da ultimo, T.A.R. Lazio, Roma, II quater, 3 novembre 2010, n. 33125) e l’intento di rinunciare non è stato ribadito oralmente in udienza dal difensore della ricorrente.

Di conseguenza, è necessario seguire quel filone giurisprudenziale – relativo alla previgente normativa, ma tuttora valido nelle sue conclusioni – secondo il quale "l’atto di rinuncia al ricorso giurisdizionale, privo dei requisiti formali richiesti dall’art. 46 r.d. 17 agosto 1907 n. 642, può valere come dichiarazione di sopravvenuta carenza dell’interesse azionato se manifesta inequivocabilmente il venir meno dell’interesse stesso alla definizione della lite" (Consiglio di Stato, V, 18 settembre 2008, n. 4453; altresì, T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 21 giugno 2011, n. 1591).

2.1. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

3. Le spese, in relazione alla natura della controversia, possono essere compensate tra tutte le parti del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile il ricorso indicato in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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