Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 10-06-2011) 22-09-2011, n. 34432 Ebbrezza

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Svolgimento del processo

1. Il Tribunale di Lecce ha ritenuto C.M. responsabile del reato di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2, per avere in data (OMISSIS) circolato alla guida di una autovettura con tasso alcolemico, accertato con l’apposito apparecchio, di 0,52 g/l alla prima prova e 0,59 g/l alla seconda.

2. Ha presentato appello il difensore dell’imputato sostenendo che non vi era la prova del ritenuto stato di ebbrezza; sostiene che la prima prova effettuata con l’alcoltest era inutilizzabile e l’agente che aveva effettuato il controllo aveva riferito sintomi non sicuramente attestanti lo stato di ebbrezza.

Con successiva memoria insiste nei motivi di ricorso.

3. L’impugnazione è stata trasmessa a questa Corte ex art. 568 c.p.p., u.c..

Motivi della decisione

1. Rileva la Corte che l’ipotesi di reato per la quale C. M. è stato giudicato è quella di cui all’art. 186 C.d.S., comma 1, lett. a) (guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8), come risulta da quanto sopra riportato.

Tale fattispecie è stata depenalizzata ai sensi della L. 30 luglio 2010, n. 120, art. 33, comma 4.

L’intervenuta "abolitio criminis" comporta che il C. ha diritto ad un provvedimento giurisdizionale di proscioglimento perchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato, provvedimento che può essere emesso da questa Corte, essendo lo "ius superveniens" applicabile di ufficio anche in Cassazione (v. sez. 5, 15.2000 n.769 rv 215996) e deponendo in tal senso evidenti ragioni di economia processuale.

2. Non ritiene il Collegio di trasmettere gli atti all’autorità amministrativa, in considerazione del principio di legalità – irretroattività operante sia per gli illeciti penali ( art. 2 c.p.), sia per gli illeciti amministrativi ( L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 1 richiamata dall’art. 194 C.d.S.), e non rinvenendosi nella L. n. 120 del 2010 una apposita previsione che imponga la trasmissione e che possa far ritenere derogato il suddetto principio di irretroattività.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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