Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 10-06-2011) 22-09-2011, n. 34431 Ebbrezza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 20.5.2010 il Tribunale di Pordenone ha applicato la pena di quattro mesi di arresto e Euro 2000,00 di ammenda nei confronti di V.S., imputato del reato di cui all’art. 187 C.d.S., (guida sotto l’effetto di sostanza stupefacente accertato il (OMISSIS)).

2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore Generale della Repubblica di Trieste, deducendo erronea applicazione della legge penale relativamente alla determinazione della pena applicata per non essere stato applicato l’aumento di pena previsto dall’art. 187 C.d.S., comma 1 bis.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato e comporta l’annullamento senza rinvio dell’impugnata sentenza.

A norma dell’art. 187 C.d.S., comma 1 bis, come introdotto con il D.L. n. 117 del 2007 conv. in L. n. 160 del 2007, la pena prevista nel precedente comma 1 deve essere raddoppiata quando il conducente in stato di alterazione da assunzione di sostanze stupefacenti ha provocato un incidente stradale.

Di ciò non risulta sia stato tenuto conto nel presente caso.

2. Si impone dunque l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti al Tribunale di Pordenone che verificherà, in relazione alle modifiche normative che si sono succedute nel tempo, che la pena concordata tra le parti non sia inferiore a quanto per legge stabilito.

P.Q.M.

La Corte:

– Annulla senza rinvio l’Impugnata sentenza e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Pordenone per l’ulteriore corso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *