T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 10-10-2011, n. 2408 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato in data 12 marzo 2007 e depositato il 16 marzo successivo, la ricorrente ha impugnato la nota datata 10 gennaio 2007, con cui l’A.R.P.A. ha comunicato alla Regione Lombardia e ad altri enti, a vario titolo coinvolti nella procedura di bonifica già conclusa, di ritenere opportuno che la ricorrente presentasse un Piano di aggiornamento dell’analisi di rischio, basato su nuove campagne di monitoraggio, nel quale si prevedesse il rispetto delle Concentrazioni delle Soglie di Contaminazione, la nota dell’A.R.P.A. del 16 novembre 2006 e le note A.P.A.T. relative ai criteri metodologici per l’applicazione dell’analisi assoluta di rischio ai siti contaminati.

Avverso i predetti provvedimento vengono dedotte svariate censure di violazione di legge e di eccesso di potere sotto differenti profili.

Si sono costituite in giudizio l’A.R.P.A. della Lombardia e la Provincia di Mantova, che hanno chiesto il rigetto del ricorso.

In prossimità dell’udienza di trattazione del merito della controversia, la ricorrente ha evidenziato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso, in quanto il provvedimento impugnato avrebbe perso la sua efficacia in seguito alla conclusione della procedura di bonifica.

Alla pubblica udienza del 4 ottobre 2011, in seguito alla dichiarazione della parte ricorrente di non aver più interesse alla decisione del ricorso, la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

1. In esito alla dichiarazione effettuata in udienza dal difensore della parte ricorrente e alla memoria depositata dalla stessa in data 16 settembre 2011, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

2. In ragione della complessità della controversia, le spese possono essere compensate tra tutte le parti del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile il ricorso indicato in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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