T.A.R. Sicilia Palermo Sez. III, Sent., 10-10-2011, n. 1767 Silenzio-rifiuto della Pubblica Amministrazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Premesso che i ricorsi proposti avverso il silenzio mantenuto dalla Pubblica amministrazione vanno decisi, ai sensi dell’art. 117, comma 2, del codice del processo amministrativo (D.L.gs. 2 luglio 2010, n. 104), con "sentenza in forma semplificata", il ricorso in esame si appalesa inammissibile, come peraltro eccepito in memoria dall’Avvocatura dello Stato.

Ed invero, il Formedil Sicilia ha chiesto la declaratoria di illegittimità del silenziorifiuto che si sarebbe formato in ordine all’atto stragiudiziale notificato il 31 marzo 2011, con il quale ha invitato l’Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro a diffidare i Comuni (che avevano presentato richiesta di finanziamento dei cantieri di lavoro ex art. 36 L.r. n. 6/2009) a revocare i bandi e gli inviti relativi a corsi di formazione per lavoratori privi di esperienza nel settore edile e ad affidare all’Ente ricorrente il servizio di formazione di 16 ore settimanali, senza tuttavia individuare i predetti Comuni, che nella particolare fattispecie in esame si configurano quali soggetti controinteressati.

Va, ancora, osservato che l’Ente ricorrente avrebbe dovuto ritualmente impugnare i predetti "bandi ed inviti", essendo noto che la Pubblica amministrazione non ha alcun obbligo di pronunziarsi sulle istanze volte ad ottenere un provvedimento favorevole da parte di coloro che non abbiano tempestivamente impugnato gli atti la cui legittimità pongono in contestazione (cfr., da ultimo, T.A.R. Lazio, sez. II, 27 giugno 2011, n. 5661), per cui l’odierno ricorso, anche sotto tale profilo, è inammissibile, contenendo, per la via del silenzio sul presunto obbligo di provvedere, surrettiziamente doglianze che, secondo la regola della necessaria impugnazione dei provvedimenti amministrativi, andavano dedotte contro tali atti nel termine di decadenza.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza, secondo la liquidazione effettuata nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe indicato (n. 1046/2011).

Condanna l’Ente ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in favore dell’Avvocatura dello Stato, distrattaria per legge, nel complessivo importo di Euro 1.500,00 (millecinqucente/00), oltre accessori.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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