Cass. civ. Sez. III, Sent., 30-01-2012, n. 1300 Azioni a difesa della proprietà rivendicazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

S.S. propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che ha rigettato il suo appello avverso la sentenza di primo grado del Tribunale di Tivoli, che aveva rigettato la domanda da essa proposta nei confronti degli avv.ti G. e I. con la quale rivendicava la proprietà di un immobile acquistato dall’avv. G. ad un’asta giudiziaria.

Resistono con controricorsi ambedue gli intimati.

Motivi della decisione

1.- Il Collegio ha disposto la redazione di motivazione semplificata.

2.- La S., figlia del titolare della s.n.c. esecutata, assume con l’atto introduttivo del giudizio di essere proprietaria di un immobile acquistato dal G. all’asta giudiziaria per persona da nominare ma di cui poi non aveva indicato, ne termine prescritto, il soggetto acquirente.

Deduce di avere fornito al G. le somme occorrenti per l’acquisto sino alla concorrenza di L 188.145.000 e di avere ricevuto il rimanente importo per spirito di liberalità e senza obbligo di restituzione dall’avv. I., cui era all’epoca legata da una relazione sentimentale. Aggiunge che la mancata sua indicazione come intestataria dell’immobile si spiegava solo con la rottura della relazione sentimentale con l’ I..

Con il primo motivo la ricorrente reitera la tesi secondo cui la scrittura del 19 maggio 1999, predisposta dall’ I. ma recante la firma falsa – come è pacifico in causa – della S. (da cui risultava che la stessa S. aveva assicurato la provvista necessaria per l’acquisto e, quale mandante, avrebbe dovuto indicare, entro tre mesi, il soggetto cui l’immobile andava trasferito) dovrebbe considerarsi come contratto tra il G. e l’ I. a favore di un terzo (essa ricorrente).

2.1.- Il primo motivo è inammissibile.

Anche a prescindere dalla inidoneità dei quesiti di diritto – fondati su circostanze smentite dalla sentenza – è comunque palese il difetto di autosufficienza, in quanto il motivo è interamente fondato sul contenuto della scrittura del 19 maggio 1999, non trascritta (nel quesito, pur facendosi menzione del tenore letterale della scrittura, si trascrive invece la sentenza nella parte in cui se ne occupa).

3.- Con il secondo motivo la ricorrente, sotto il profilo della violazione di legge, si duole del rigetto della subordinata domanda di condanna per arricchimento senza causa.

3.1.- Anche il secondo motivo è inammissibile. Il giudice di merito ha ritenuto inammissibile, in quanto nuova, la domanda proposta nei confronti del G. ed ha rigettato quella proposta nei confronti dell’ I., assumendo postulare "il preventivo riconoscimento della proprietà in capo a quest’ultimo". La ricorrente non chiarisce a quale delle due domande si riferisca e comunque, se il mezzo deve intendersi riferito al rigetto della domanda proposta contro l’ I., come traspare dalla censura di violazione di legge riferita al merito della questione, la medesima ricorrente non si duole, nel quesito, della tesi del giudice di merito, cosicchè il mezzo non risulta cogliere la ratio decidendi. Recita infatti il quesito "se sia ammessa ed esperibile ex art. 2041 c.c. l’azione di arricchimento senza causa, con la richiesta di restituzione della somma di cui una parte s’è impoverita a vantaggio d’altra, nel caso in cui l’arricchito abbia indirettamente (circostanza non ignorata, in fatto e nelle motivazioni in diritto, dai giudice di merito) favorito, dapprima, altro soggetto per poi beneficiare della situazione". 4.- Con il terzo motivo la ricorrente, sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, si duole della omessa motivazione su una "questione prospettata dalle parti e ritenuta in fatto dai giudici di merito". 4.1.- Il terzo motivo è inammissibile, non essendo chiarito, nemmeno nel corpo del motivo, quale sia la questione prospettata dalle parti e non presa in considerazione dal giudice di appello.

5.- Il ricorso va conclusivamente rigettato, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese liquidate, per ciascuno dei controricorrenti, in Euro 3.500, di cui Euro 3.300 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, liquidate, per ciascuno dei controricorrenti, in Euro 3.500, di cui Euro 3.300 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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