T.A.R. Veneto Venezia Sez. I, Sent., 10-10-2011, n. 1517 Rapporto di pubblico impiego

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente presta servizio con il grado di maresciallo presso il comando aeronautica Militare 72 Gruppo I.T. Bovolone.

Il 31.1.2005 alle ore 7,50, dovendo frequentare un corso di istruzione generale professionale, usciva dalla palazzina alloggi e nel percorrere la scala esterna per recarsi alle aule a causa del ghiaccio stratificatosi sulla gradinata perdeva l’aderenza al suolo cadendo sui gradini e procurandosi la frattura dell’apofisi traversa L2L3 a destra".

Conseguentemente, attesa la responsabilità contrattuale del Ministero della Difesa, ne chiede la condanna, per non aver adottato le previste e opportune misure di sicurezza, al pagamento del risarcimento del danno, quantificato forfettariamente in euro 25.000, comprensivo del danno patrimoniale, biologico e morale, con interessi legali.

Si è costituito il ministero, eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione e concludendo per la reiezione della domanda.

All’odierna udienza, dopo discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

Ritiene il Collegio, conformemente alla costante giurisprudenza (cfr. Tar Emilia Romagna, sez.I, n.1559/2005) che si debbano delibare:

a) una prima questione sull’"an debeatur", ossia sull’eventuale sussistenza nella fattispecie in oggetto di una responsabilità per risarcimento danni a carico dell’amministrazione convenuta per omessa predisposizione da parte di quest’ultima delle misure necessarie per la salvaguardia della integrità fisica sul posto di lavoro dei propri dipendenti (in asserita violazione delle disposizioni di cui all’art. 2087 cod.civ. e di cui agli artt.4, 8 e segg. d.P.R. 24.4.1955 n. 547, oggi abrogato dal dlgs. n.81/2008);

b) una questione subordinata sul "quantum debeatur", ossia sulla determinazione del risarcimento effettivamente spettante alla ricorrente – in relazione alle categorie di computo specificamente indicate in ricorso e ad altre eventuali circostanze desumibili dagli atti di causa – nell’ipotesi di accertamento positivo della questione preliminare sub a).

Premesso che il Consiglio di Stato ha affermato il principio secondo cui la responsabilità vada esclusa ove il rapporto lavorativo abbia rappresentato una "mera occasione dell’evento dannoso", perché quest’ultimo si sia verificato per "violazione di obblighi che non gravavano sull’Amministrazione come datore di lavoro", in quanto concernevano "piuttosto la salvaguardia delle condizioni di funzionamento e manutenzione degli edifici in vista del loro uso da parte della generalità degli utenti, ossia di un numero indefinito di persone che frequentavano gli stessi,

la Cassazione, con decisione delle Sezioni Unite ha riaffermato quanto già da tempo stabilito:" che ai fini della individuazione del giudice destinato a conoscere le cause di risarcimento danni da lesioni patite dal pubblico dipendente prima del 30/6/1998, occorre verificare se il fatto illecito ascritto all’Amministrazione costituisca espressione di responsabilità contrattuale od extracontrattuale, ovverosia se sia (in tesi) dipeso dalla violazione degli obblighi propri del datore lavoro oppure dalla violazione del generale divieto del neminem leadere;

che a tal fine è irrilevante la qualificazione data dal danneggiato all’azione, perché quello che conta sono "i tratti propri dell’elemento materiale dell’illecito", nel senso che deve affermarsi la giurisdizione del giudice ordinario qualora sia stata addebitata all’Amministrazione una condotta la cui capacità lesiva possa indifferentemente esplicarsi sia nei confronti dei dipendenti che degli estranei, mentre deve essere affermata la giurisdizione del giudice amministrativo nel caso in sia stata denunciata una condotta tale da escluderne qualsiasi rilevanza nei confronti dei soggetti non legati all’Amministrazione da un rapporto di pubblico impiego (C. Cass. 2008/18623, 2009/5468 e 2009/15849);

In applicazione dei predetti principi, che il Collegio condivide e ribadisce, va nel caso di specie dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario perché come già evidenziato dal Consiglio di Stato, trattasi di controversia diretta a far valere una responsabilità da comportamento capace d’incidere sulla generalità delle persone che accedevano alla palazzina, con le precisazioni che seguono..

Nel caso in esame, il ricorrente ha fatto valere un diritto al risarcimento del danno connesso a un infortunio avvenuto durante il passaggio per una scala esterna di accesso a un edificio alla scuola IGP di Loreto, quantificando voci di danno che hanno, eccezion fatta per le spese mediche documentate, carattere non patrimoniale, (non involgendo la diminuzione della capacità lavorativa, ma attenendo al danno biologico, anche quanto all’inabilità temporanea e al danno esistenziale, nonchè al danno morale ex art.2059), senza peraltro che risulti chiesto l’equo indennizzo.

In riferimento alla causa petendi così tratteggiata, deve ritenersi che, avuto riguardo al ricorso introduttivo, il ricorrente abbia introdotto, in relazione al medesimo fatto, un cumulo di domande aventi a oggetto un’azione di responsabilità dedotta sia sotto il profilo contrattuale che extracontrattuale.

Ed infatti, nel sistema della tutela risarcitoria di diritto civile, il nesso causale del danno con l’attività svolta dal lavoratore consente di ipotizzare, per un fatto che, (come nel caso), violi contemporaneamente sia diritti che spettano alla persona in base al precetto generale del neminem laedere, sia diritti che scaturiscono dal vincolo giuridico contrattuale, il concorso dell’azione extracontrattuale di responsabilità ex art.2043c.c., (spettante alla cognizione del giudice ordinario nel caso di infortunio occorso a pubblico dipendente), e di quella contrattuale basata sulla violazione degli obblighi di sicurezza posti a carico del datore di lavoro, anche pubblico, dall’art.2087 c.c.

Come già premesso, la responsabilità contrattuale dell’imprenditore derivante dal mancato adempimento dell’obbligo, stabilito dall’art.2087 c.c., di adottare, nell’esercizio dell’impresa, le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei dipendenti, può concorrere con la responsabilità extracontrattuale dello stesso datore di lavoro, che sussiste qualora dalla medesima violazione sia derivata anche la lesione dei diritti che spettano alla persona del lavoratore indipendentemente dal rapporto di lavoro.

Dunque va ritenuta la giurisdizione per il solo profilo relativo alla richiesta di danni patrimoniali, relativo alle spese mediche, quantificate in base a quanto dimostrato dal ricorrente – doc.17, e dichiarata quella del giudice ordinario per i restanti capi della domanda, ai sensi e per gli effetti del disposto dell’art. 11, comma 2 c.p.a.

Difatti appare sussistente la responsabilità dell’amministrazione in ragione della causazione del danno, non risultando la scala adeguatamente mantenuta, ed essendo assente un parapetto o un corrimano che avrebbe consentito al ricorrente di ridurre le conseguenze della caduta.

Le spese del giudizio possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese mediche, inerendo a danno patrimoniale.

Dichiara il difetto di giurisdizione ex art. 11, comma 2 c.p.a. in favore del giudice ordinario per i restanti capi della domanda.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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