Cass. civ. Sez. III, Sent., 30-01-2012, n. 1299 Opposizione all’esecuzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

S.R. propone ricorso per cassazione, affidato a tredici motivi, avverso la sentenza del giudice dell’esecuzione del Tribunale di Crema ex art. 618 cod. proc. civ. resa nell’esecuzione promossa da Akros Casa S.p.A. per un credito ceduto in corso di causa alla s.r.l.

Sagrantino Italy.

Le società intimate non si sono costituite.

Motivi della decisione

1.- Il Collegio ha disposto la redazione di motivazione semplificata.

2.- Con i primi undici motivi il ricorrente deduce, tra l’altro, la nullità della sentenza per omessa pronuncia, ai sensi dell’art. 112 cod. proc. civ., assumendo che in sentenza non vi sarebbe risposta ai vizi denunziati nel ricorso in opposizione. I singoli motivi, peraltro, non contengono la testuale trascrizione delle domande in relazione alle quali sussisterebbe il vizio di omessa pronuncia, cosicchè vanno dichiarati inammissibili per difetto di autosufficienza.

3.- Con il primo motivo il ricorrente si duole che il primo capo della sentenza manifesti "un’evidente contraddittorietà della motivazione rispetto a tutti i provvedimenti ordinatori assunti dal Giudice dell’Esecuzione in seguito alla pronuncia della sentenza di secondo grado da parte della Corte d’Appello di Brescia". 3.1.- Il mezzo è inammissibile, in quanto la contraddittorietà della motivazione cui fa riferimento l’art. 360 c.p.c., n. 5, deve essere interna alla sentenza e non manifestarsi con riguardo ad altri provvedimenti.

4.- Con il secondo motivo il ricorrente deduce illogicità della motivazione nel capo in cui il giudice afferma che la C.T.U. è stata resa necessaria dalle contestazioni del debitore.

4.1.- Il mezzo è inammissibile, non deducendo il ricorrente quale sia il suo interesse all’impugnativa sul punto.

5.- Con il terzo motivo si censura per vizio di motivazione il capo di sentenza in cui si dichiara la conformità della C.T.U. ai parametri indicati nella sentenza della Corte di Appello di Brescia che ha deciso sull’impugnazione proposta dallo stesso S. alla sentenza resa nel giudizio di opposizione all’esecuzione promosso ai sensi dell’art. 615 cod. proc. civ..

5.1. Il mezzo è inammissibile per difetto di autosufficienza, non essendo riportati dispositivo e motivazione, in parte qua, della sentenza della Corte d’Appello di Brescia.

6.- Con il quarto motivo il ricorrente censura per carenza di motivazione la sentenza, nel capo in cui si afferma che non si riscontrano contestazioni di calcolo, ma mere contestazioni di diritto.

6.1.- Il mezzo è inammissibile, non essendo dedotto quali siano le contestazioni di calcolo non considerate.

7.- Con il quinto motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 474 cod. proc. civ. per la mancanza, nel credito azionato, dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità. 7.1.- Il mezzo è inammissibile, non essendo materia di opposizione agli atti esecutivi ma di opposizione all’esecuzione. Si apprende d’altro canto dalla sentenza impugnata che la Corte d’Appello di Brescia, decidendo in sede di gravame sull’opposizione all’esecuzione proposta dallo S., ha ritenuto il titolo "certo e valido" ad eccezione della clausola relativa agli interessi moratori.

8.- Con il sesto motivo il ricorrente lamenta violazioni di legge che sarebbero state compiute dalla Corte d’Appello di Brescia e dal Giudice dell’esecuzione in sede di decisione sulle istanze di sospensione dell’esecuzione.

8.1.- Il mezzo è evidentemente inammissibile, in sede di impugnativa di sentenza del giudice dell’esecuzione del Tribunale di Crema su opposizione agli atti esecutivi.

9.- Con il settimo motivo il ricorrente denuncia la violazione della L. 24 febbraio 2001, n. 24, art. 1, comma 2, (recte: D.L. 29 dicembre 2000, n. 394, art. 1, comma 2, convertito dalla L. n. 24 del 2001), assumendo l’illegittimità della sentenza, ove recepisce i calcoli del CTU circa un tasso annuo del 14,176%, in quanto in contrasto con la norma predetta che prevede nell’8% annuo l’interesse per i mutuo di importo inferiore a L. 150.000,000. 9.1.- Il mezzo è infondato, in quanto la norma riguarda esclusivamente i mutui a tasso fisso mentre risulta dallo stesso ricorso che il tasso del mutuo in questione era variabile. In ogni caso non viene dedotto che il mutuo sia stato acceso per l’acquisto o la costruzione di abitazioni, come richiesto dalla norma.

10.- Con l’ottavo motivo, sotto il profilo della violazione di legge, il ricorrente assume che "la mutuante non ha mai azionato alcun accertamento e tanto meno ha mai dimostrato l’oggetto del proprio diritto". 10.1.- Il mezzo è inammissibile, sia per l’oscurità del suo contenuto sia perchè comunque esso sembra riguardare il diritto azionato in via esecutiva e non è quindi materia di opposizione agli atti esecutivi.

11.- Con il nono motivo il ricorrente lamenta contraddittorietà di motivazione quanto alla applicazione, da parte del CTU, del dispositivo della sentenza della Corte d’Appello di Brescia.

11.1.- Il mezzo è inammissibile per difetto di autosufficienza, non essendo riportata testualmente la parte di CTU che presenterebbe il vizio lamentato nè il dispositivo della sentenza della Corte di Appello di Brescia.

12.- Con il decimo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 1282 cod. civ. quanto al computo, da parte del CTU, degli interessi attivi del mutuatario.

12.1.- Anche tale mezzo è inammissibile per difetto di autosufficienza, non essendo riportata testualmente la parte di CTU che presenterebbe il vizio lamentato.

13.- Con l’undicesimo motivo il ricorrente contesta, sotto il profilo della violazione di legge, la "liquidazione alquanto generosa nei confronti del creditore procedente". 13.1.- Il mezzo è inammissibile per la sua genericità. 14.- Con il dodicesimo motivo è censurato, sotto il profilo della violazione degli artt. 499, 596 e 111 cod. proc. civ., il rigetto dell’eccezione di tardività dell’intervento della s.r.l. Sagrantino Italy.

14.1.- Il mezzo è inammissibile per difetto di autosufficienza, non essendo testualmente riportati i termini esatti dell’eccezione.

15.- Resta assorbito il tredicesimo motivo, relativo al rigetto della domanda di condanna alle spese e per responsabilità aggravata.

16.- Il ricorso va conclusivamente rigettato.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese, in difetto di attività difensiva da parte degli intimati.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *