Cass. civ. Sez. III, Sent., 30-01-2012, n. 1297 Colpa presunzione in caso di scontro

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con citazione ritualmente notificata M.E.P., figlia ed erede di M.E., conveniva in giudizio la Autotrasporti snc di Passaglini Marcello quale proprietaria del veicolo investitore, C.P., quale conducente, e la Fondiaria-Sai Spa chiedendo la loro condanna al risarcimento dei danni subiti per la perdita del congiunto nell’incidente stradale causato dal C. in data (OMISSIS). Costituitisi i convenuti, nel corso del giudizio intervenivano altresì R. R., moglie del defunto, e M.R., altro suo figlio, che chiedevano a loro volta la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni subiti.

In esito al giudizio il Tribunale adito dichiarava il pari concorso di colpa dei conducenti dei veicoli e condannava i convenuti in solido al pagamento della somma di Euro 70.000,00 a favore della R., e di Euro 35.000,00 ed Euro 35.737,50 a favore di M.R. e di M.E.P. oltre accessori e spese.

Avverso tale decisione la Fondiaria-Sai proponeva appello principale ed attrice ed intervenuti proponevano appello incidentale. In esito al giudizio, la Corte di Appello di Genova con sentenza depositata in data 16 maggio 2009, a parziale modifica della sentenza impugnata, dichiarava la concorrente responsabilità di M.E. pari al 80%, determinava la somma dovuta dalla Sai Spa in Euro 28.000,00 per R.R., Euro 14.000,00 per M.R., Euro 14.147,50 per M.E.P., oltre rivalutazione ed interessi, condannava R.R., M.R. e M.E.P. a restituire alla Sai la differenza tra la somma totale di Euro 193.597,00 già percepita, e quella complessiva parti ad Euro 56.147,50 oltre rivalutazione ed interessi con le modalità indicate in motivazione, provvedeva al governo delle spese.

Avverso la detta sentenza M.P. e M.R., quali legittimi eredi di M.E. e R.R., hanno quindi proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. Resiste con controricorso illustrato da memoria la Fondiaria- Sai Spa . Il collegio ha disposto la motivazione semplificata.

Motivi della decisione

Al fine di inquadrare più agevolmente il complesso delle doglianze formulate dai ricorrenti, può tornare utile premettere che con il primo motivo di impugnazione essi hanno lamentato l’omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione riguardo a tre distinti profili: 1) insufficiente motivazione in merito alla dinamica del sinistro con conseguente erronea ricostruzione dello stesso; 2) omessa motivazione in relazione al mancato funzionamento dell’indicatore di direzione dell’autocarro; 3) motivazione omessa e/o insufficiente in relazione alla circostanza dell’omessa verifica, da parte del C., attraverso lo specchietto retrovisore, della presenza di persone o ostacoli sul lato posteriore destro dell’autocarro mentre con il secondo motivo si sono doluti sia della violazione e falsa applicazione del disposto di cui all’art. 2054, comma 2, sia dell’omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione.

Giova aggiungere che la prima doglianza non è accompagnata da alcun momento di sintesi per nessuno dei tre profili mentre la seconda censura, priva anch’essa di momento di sintesi relativamente al profilo motivazionale, è conclusa, con riferimento al vizio di violazione di legge, dal seguente quesito di diritto "dica l’Ecc.ma Corte se, in caso di sinistro stradale, laddove non sussistano elementi certi ed oggettivi, che consentano di ricostruire il sinistro attribuendo un grado di responsabilità certo ai soggetti coinvolti nel sinistro stesso, non debba trovare applicazione il disposto di cui all’art. 2054 c.c., comma 2, con conseguente attribuzione di pari responsabilità ad entrambi i soggetti coinvolti nel sinistro".

Mette conto infine di sottolineare che le ragioni di censura formulate dai ricorrenti si fondano essenzialmente sull’erroneità delle valutazioni della Corte d’appello la quale avrebbe sbagliato nel ritenere che il M. avesse attuato una manovra di sorpasso sulla destra mentre in realtà stava superando, sulla propria corsia di canalizzazione del traffico sulla destra, veicoli fermi al semaforo rosso e posizionati sulla corsia destinata ai mezzi intenzionati a proseguire diritto. Con la conseguenza che il sopraggiungere del motociclo era visibile anche in lontananza e che se solo avesse visionato lo specchietto retrovisore il conducente dell’autocarro avrebbe potuto evitare il sinistro. Inoltre, la Corte avrebbe omesso di prendere in considerazione il mancato funzionamento dell’indicatore di direzione dell’autocarro.

I motivi in questione, che vanno trattati congiuntamente, proponendo profili di censura intimamente connessi tra loro, sono inammissibili per un duplice ordine di ragioni. Ed invero, in primo luogo, deve rilevarsi l’inammissibilità dei vari profili, attinenti a vizi motivazionali, in quanto nessuno di essi risulta accompagnato dal prescritto momento di sintesi, (omologo del quesito di diritto), che ne circoscrivesse puntualmente i limiti, oltre a richiedere sia l’indicazione del fatto controverso, riguardo al quale si assumesse l’omissione, la contraddittorietà o l’insufficienza della motivazione sia l’indicazione delle ragioni per cui la motivazione sarebbe inidonea a sorreggere la decisione (Cass. ord. n. 16002/2007, n. 4309/2008 e n. 4311/2008). Inoltre – e la considerazione riguarda la seconda doglianza articolata ad un tempo sia per violazione di legge sia per vizio della motivazione – va considerato che, in caso di proposizione di motivi di ricorso per cassazione formalmente unici, ma in effetti articolati in profili autonomi e differenziati di violazioni di legge diverse e di vizi motivazionali, sostanziandosi tale prospettazione nella proposizione cumulativa di più motivi, affinchè non risulti elusa la "ratio" dell’art. 366 bis cod. proc. civ., deve ritenersi che tali motivi cumulativi debbano concludersi con la formulazione di tanti quesiti e momenti di sintesi per quanti sono i profili fra loro autonomi e differenziati in realtà avanzati, dovendo altrimenti la decisione della Corte di cassazione essere limitata all’oggetto del quesito o dei quesiti idoneamente formulati, rispetto ai quali il motivo costituisce l’illustrazione (cfr. sul punto, parzialmente in termini S.U. 5624/09 e Cass. 5471/08).

Parimenti, il quesito di diritto, relativo al profilo di violazione di legge di cui alla seconda doglianza, non appare formulato in maniera da soddisfare le prescrizioni di cui all’art. 366 bis c.p.c., ovvero in maniera compiuta ed autosufficiente in modo che dalla sua risoluzione scaturisca necessariamente il segno della decisione (cfr., Sez. Un. 28054/08) nè tanto meno contiene l’indicazione della questione di diritto controversa e la formulazione del diverso principio di diritto rispetto a quello che è alla base del provvedimento impugnato, di cui si chiede, in relazione al caso concreto, l’applicazione (cfr. Sez. Un. n. 23732/07).

In secondo luogo deve sottolinearsi che le ragioni di doglianza formulate dai ricorrenti, come risulta di ovvia evidenza dal loro stesso contenuto e dalle espressioni usate, non concernono violazioni o false applicazioni del dettato normativo bensì la valutazione della realtà fattuale, come è stata operata dalla Corte di merito.

Ed è appena il caso di rilevare che la valutazione degli elementi di prova e l’apprezzamento dei fatti attengono al libero convincimento del giudice di merito, per cui deve ritenersi preclusa ogni possibilità per la Corte di Cassazione di procedere ad un nuovo giudizio di merito attraverso l’autonoma valutazione delle risultanze degli atti di causa. Con la conseguenza che deve ritenersi inammissibile la doglianza mediante la quale la parte ricorrente avanza, nella sostanza delle cose, un’ulteriore istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, diretta all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, sicuramente estranea alla natura e alle finalità del giudizio di cassazione.

Il ricorso per cassazione in esame deve essere pertanto dichiarato inammissibile. Segue la condanna dei ricorrenti in solido alla rifusione delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese processuali che liquida in Euro 2.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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