Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 08-06-2011) 22-09-2011, n. 34502

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 4 giugno 2010 il giudice di pace di Chiavari ha dichiarato V.C. colpevole dei delitti di ingiuria e lesione personale ai danni di G.G., condannandolo quindi alla pena di euro 600,00 di multa oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile.

Ha ritenuto il giudicante, in base alla valutazione delle prove assunte, che il V. avesse rivolto espressioni offensive al G. e, subito dopo, lo avesse colpito con pugni e col casco del motociclo.

Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Genova, affidandolo a un solo motivo. Con esso rileva la configurabilità, quanto al delitto di lesione, dell’aggravante dell’uso di arma impropria: donde l’incompetenza per materia del giudice di pace.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Ed invero, alla stregua della descrizione del fatto recata dal capo d’imputazione sub B), il reato configurabile a carico del V. non è quello di lesione personale lievissima ex art. 582 c.p., comma 2, contestato dal pubblico ministero e come tale trattato dal giudice di pace, bensì quello di lesione personale aggravata ex art. 585 c.p..

In proposito basti considerare che la contestazione si riferisce ad escoriazioni e traumi causati non soltanto con pugni, ma anche colpendo il G. con un casco da motociclista: al riguardo corre l’obbligo di ricordare che, secondo ripetute enunciazioni giurisprudenziali, devono considerarsi armi, sia pure improprie, tutti quegli strumenti, ancorchè non da punta o da taglio, che in particolari circostanze di tempo e di luogo possono essere utilizzati per l’offesa alla persona (Cass. 10 novembre 2005, Schiavone e altri); nè rileva il fatto che si tratti di un uso momentaneo e occasionale dello strumento atto ad offendere, poichè per la configurabilità dell’aggravante di cui all’art. 585 c.p., comma 2, n. 2 non si richiede che concorra la contravvenzione di cui alla L. 18 aprile 1975, n. 110, art. 4 (Cass. 9 febbraio 2006, Romano). Nella fattispecie concreta l’uso di un casco come strumento idoneo a ledere l’integrità fisica della persona offesa configura l’aggravante dell’uso di arma impropria; sicchè, trattandosi di reato che eccede la competenza per materia del giudice di pace, quest’ultimo non avrebbe dovuto giudicare nel merito, ma rilevare l’errata qualificazione del fatto nel capo d’imputazione e trasmettere gli atti al pubblico ministero, per il corretto esercizio dell’azione penale davanti al giudice competente.

A tanto deve perciò provvedersi in questa sede, previo annullamento senza rinvio della sentenza nella parte dianzi indicata.

Per quanto si riferisce, invece, all’imputazione di ingiuria contestata al capo A), resta ferma la competenza per materia del giudice di pace, non ostandovi la contestualità rispetto al reato di lesione personale; ed invero, a norma del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 6, comma 1 tra procedimenti di competenza del giudice di pace e procedimenti di competenza di altro giudice si ha connessione solo nel caso, non ricorrente nella specie, di persona imputata di più reati commessi con una sola azione od omissione.

Nondimeno, anche in rapporto al reato di ingiuria la sentenza richiede di essere annullata; si rende infatti necessaria la rideterminazione della pena, che nel giudizio di merito è stata irrogata unitariamente per entrambi i reati, a motivo della ritenuta continuazione fra essi. Di contro, la separazione resa necessaria dall’attribuzione della competenza a giudici diversi fa si che debba essere rivisto il trattamento sanzionatolo relativo al reato di ingiuria: il che è compito del giudice di merito, richiedendosi una valutazione discrezionale alla stregua dei parametri di cui all’art. 133 c.p.. Del pari si rende necessaria una revisione della liquidazione del danno, che nella sentenza qui gravata è stata rapportata ad entrambi gli illeciti, mentre la cognizione del giudice di pace doveva limitarsi ai soli danni causati dall’ingiuria.

A tanto provvederà il giudice di rinvio, che si designa nello stesso giudice di pace di Chiavari (in persona di altro magistrato onorario).

P.Q.M.

la Corte annulla la sentenza impugnata senza rinvio limitatamente al delitto di lesioni personali volontarie aggravate dall’uso di arma impropria, così giuridicamente qualificato il fatto di cui al capo B) della rubrica, e dispone trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Chiavari per l’ulteriore corso.

Annulla la stessa sentenza con rinvio al giudice di pace di Chiavari, nel punto della determinazione della pena in ordine al delitto di ingiuria ed in quello della liquidazione del danno relativo a tale reato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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