Cons. Stato Sez. IV, Sent., 11-10-2011, n. 5511 Ricorso giurisdizionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza n. 554 del 27 maggio 2011 il Giudice di prime cure ha accolto il ricorso n. 1326 del 2010 proposto dagli attuali appellati ad ha annullato il permesso di costruire n. 194 del 30 giugno 2010 rilasciato dal Comune di Torino.

Con l’appello in epigrafe il citato ente locale ha chiesto la riforma integrale di detta sentenza, proponendo, altresì, istanza per la sospensione dell’efficacia di detta sentenza.

In previsione della odierna Camera di Consiglio, fissata per la discussione di detta istanza cautelare, il Comune di Torino ha depositato in data 6 ottobre 2011 la copia ad esso notificata dai ricorrenti di prime cure, attuali appellati, dell’atto di espressa rinunzia di questi ultimi al ricorso ed agli atti di primo grado, nonché agli effetti della sentenza emessa dal TAR Piemonte, Sezione I^, n. 554 del 27 maggio 2011, chiedendo, inoltre, che di tale rinunzia venga dato atto, con compensazione delle spese di entrambi i gradi giudizio.

Di tale formale rinunzia, ritualmente espressa e partecipata alle altre parti del giudizio, il Collegio non può non dare atto, disponendo, in conseguenza, l’integrale annullamento della sentenza impugnata, senza rinvio.

Quanto alle spese del doppio grado di giudizio, il Collegio deve dare altresì atto che nessuna delle controparti, neppure oralmente nella odierna Camera di Consiglio, ha manifestato contrario avviso alla loro integrale compensazione per cui può disporre nel senso richiesto dai rinunzianti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull’appello n. 7409 del 2011, dà atto della rinuncia al ricorso ed agli atti di primo grado, nonché agli effetti della sentenza emessa dal TAR Piemonte, Sezione I^, n. 554 del 27 maggio 2011, e, per l’effetto, annulla senza rinvio la predetta decisione di prime cure.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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