Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 26-05-2011) 22-09-2011, n. 34517Sequestro preventivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza in data 6 dicembre 2010 il Tribunale del riesame de L’Aquila, confermando il provvedimento del locale giudice per le indagini preliminari, ha disposto il mantenimento del sequestro preventivo dell’attività commerciale denominata "JRC s.r.l." e di due appartamenti in (OMISSIS). Il vincolo era stato apposto nel procedimento apertosi nei confronti, fra gli altri, di C.S., sul presupposto di applicabilità del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12 sexies, convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 1992, n. 356.

Ha ritenuto quel collegio che il C. non fosse legittimato a impugnare il sequestro dell’attività commerciale, non essendo il legale rappresentante della società; e che l’assenza di redditi da lui dichiarati fosse rivelatrice della mancanza assoluta di provvista idonea alla corresponsione del prezzo di acquisto degli appartamenti.

Ha proposto ricorso per cassazione il C., per il tramite del difensore, affidandolo a un solo motivo articolato in più censure.

Con esso deduce violazione di legge per carenza di motivazione, essendo soltanto generiche, sintetiche e apodittiche le ragioni poste a sostegno del deliberato; contesta la sussistenza del fumus commissi delicti e del periculum in mora; quanto all’attività commerciale, denuncia l’erroneità dell’affermazione secondo la quale egli non sarebbe legittimato ad impugnare il sequestro.

Vi è agli atti una memoria difensiva nell’interesse del ricorrente, con la quale si segnala che la misura cautelare personale separatamente emessa nei suoi confronti sul presupposto della medesima imputazione è stata annullata dal Tribunale del riesame per carenza di motivazione in ordine alla gravita indiziaria.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Il Tribunale ha negato ingresso all’istanza di riesame riguardante il sequestro preventivo dell’attività commerciale denominata "JRC s.r.l.", sul presupposto che il C. fosse privo della legittimazione ad impugnare in quanto estraneo alla legale rappresentanza della società. Così giudicando, quel collegio ha omesso di considerare che, secondo costante giurisprudenza, "l’indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo è legittimato a proporre richiesta di riesame del titolo cautelare purchè vanti un interesse concreto ed attuale alla proposizione del gravame" (così, da ultimo, Cass. 27 gennaio 2010 n. 10977; v. anche Cass. 30 ottobre 2008 n. 41682; Cass. 21 settembre 2005 n. 36038).

Il giudice del riesame avrebbe dunque dovuto interrogarsi sull’esistenza o meno di un concreto interesse dell’indagato C. a far valere ragioni connesse a un suo pregiudizio, in dipendenza del vincolo apposto alla società e indipendentemente da un suo eventuale rapporto organico con essa, anzichè limitarsi a rimarcare il dato formale riguardante l’inesistenza dei poteri di rappresentanza. L’avere omesso di dedicarsi alla relativa verifica integra un vizio di carenza motivazionale che impone l’annullamento dell’ordinanza in parte qua.

Quanto al sequestro dei due appartamenti, occorre premettere che l’elaborazione giurisprudenziale è ormai pervenuta ad enucleare il principio secondo cui, nella valutazione del fumus commissi delicti, non si può avere riguardo alla sola astratta configurabilità del reato, ma occorre tener conto delle concrete risultanze processuali e dell’effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti (Cass. 5 maggio 2010 n. 26197; Cass. 26 gennaio 2010 n. 18078;

Cass. 15 luglio 2008 n. 37695); il che significa che, pur non richiedendosi la sussistenza della gravità indiziaria richiesta, invece, per l’adozione di misure cautelari personali, è tuttavia necessaria la presenza di elementi conferenti nel senso della sussistenza del reato ipotizzato.

Nel caso di cui ci si occupa, l’emissione della misura cautelare reale in funzione della confisca ex D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12 sexies aveva il suo presupposto – rimasto inespresso nell’ordinanza – nell’imputazione, a carico del C., per il delitto di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 306, art. 74. Ma sul tema riguardante il requisito del fumus, in relazione a tale reato, l’ordinanza del Tribunale è del tutto generica, essendo dato rinvenirvi soltanto un’elencazione delle attività investigative svolte, senza l’indicazione dei risultati scaturitine; e mancando perfino, nel contesto argomentativo, qualsiasi accenno alla natura e alle modalità del contributo che il C. avrebbe fornito al sodalizio criminale secondo l’accusa.

A ciò deve aggiungersi che, alla stregua del provvedimento emesso il 20 gennaio 2011 dallo stesso Tribunale del riesame de L’Aquila, allegato alla memoria difensiva del ricorrente, emerge l’evanescenza del compendio indiziario valorizzato a carico dell’indagato ai fini della misura cautelare personale; sicchè, pur senza perdere di vista la maggiore larghezza dei criteri cui occorre attenersi in materia di misure reali, appare vieppiù evidente come l’accertamento dei presupposti per l’emissione del sequestro richieda una rinnovata, e più approfondita, valutazione. Non resta, pertanto, che annullare l’ordinanza impugnata con rinvio allo stesso Tribunale de L’Aquila per nuovo esame.

P.Q.M.

La Corte annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale de L’Aquila.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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