Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 11-10-2011, n. 661 Giurisdizione del giudice ordinario e del giudice amministrativo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La ditta ricorrente era titolare di una concessione (n. 5905 del 3/10/1935) per un’area di mq. 1735,34, ubicata nella ex. Z.I.S. di Messina, con scadenza 16 gennaio 2008, sulla quale veniva ad essere esercitata una attività artigianale.

Stante il mancato pagamento di parte dei canoni dovuti per la concessione dell’area e la pendenza di due giudizi aventi ad oggetto proprio la correttezza o meno dell’entità dei canoni dovuti, con scrittura privata del 13 dicembre 2005 la ditta ed il Consorzio ASI addivenivano ad una transazione, prevedendo concordemente una rateizzazione del debito pregresso, con contestuale impegno della ditta a rispettare le scadenze future e l’impegno del Consorzio a richiedere all’U.T.E. la determinazione dell’ammontare del canone di locazione per il futuro nonché il prezzo dell’area per una sua eventuale vendita.

Con nota del 30 ottobre 2006, la società, a conferma della predetta scrittura privata, comunicava all’Ente di avere provveduto al versamento delle somme dovute a titolo di spese per l’esecuzione della perizia U.T.E. concordata.

2. Con ricorso notificato nel gennaio 2007, la società Raffone Placido s.a.s. impugnava dinanzi al TAR di Catania la nota del Consorzio ASI prot. n. 4796 del 31 ottobre 2006, con cui si intimava il pagamento delle somme dovute, nonché la perizia estimativa redatta dall’Agenzia del Territorio.

3. Il TAR adito riteneva, con la sentenza gravata, meritevole di accoglimento l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo, sollevata dalla parte intimata, sulla base delle seguenti considerazioni: "Le domande proposte da parte ricorrente fanno riferimento alla correttezza o meno del prezzo di vendita e del canone di locazione di un’area concessa dal Consorzio ASI e determinati in forza di una stima richiesta in adempimento degli obblighi nascenti da una scrittura privata transattiva intercorsa tra le parti.

Atteso che si tratta di valutazioni afferenti atti intercorsi tra le parti e dai quali sono sorte delle obbligazioni, a carico di entrambe, di carattere privatistico, le stesse sono sottratti alla giurisdizione del giudice amministrativo.

Dietro il paventato mancato rispetto di procedure amministrative, le contestazioni attengono ad una inadempienza contrattuale.

Peraltro la Suprema Corte di Cassazione, pur dopo le innovazioni legislative di cui al D.Lgs. n. 80/1998 e alla Legge n. 205/2000, ha puntualizzato che tutte le controversie relative alla fase di esecuzione del contratto che non sono correlate all’aggiudicazione, coinvolgendo diritti soggettivi, sono affidate alla giurisdizione dell’A.G.O (Cass. SS. UU. ordinanza del 26 dicembre 2007, n. 27169; Consiglio di Stato Ad plen. 30 Luglio 2008, n. 9, in base al quale la controversia relativa alla validità e/o all’efficacia del contratto rientra nella giurisdizione dell’A.G.O.)".

La complessità delle questioni giuridiche faceva ritenere, tuttavia, opportuna l’integrale compensazione tra le parti di spese ed onorari del giudizio.

4. Con l’interposto appello in trattazione, la società istante ha censurato l’impugnata sentenza per quanto riguarda l’affermato difetto di giurisdizione, evidenziando in particolare che la controversia è da ricollegare all’esercizio di poteri pubblicistici autoritativi, e, pur avendo chiesto l’annullamento della sentenza con rinvio al primo giudice ai sensi dell’art. 105 c.p.a., ha nondimeno, in via subordinata, riproposto integralmente i motivi dedotti con l’atto introduttivo.

5. Le parti pubbliche intimate si sono costituite in giudizio per resistere ed hanno puntualmente controdedotto. Alla pubblica udienza del 28 aprile 2011 il ricorso è stato introitato per la decisione.

6. Il ricorso in appello non può essere accolto.

Con l’atto del Consorzio ASI in data 31 ottobre 2006, impugnato in prima battuta, trasmessa la perizia estimativa redatta dalla competente Agenzia del territorio in data 27 settembre 2006 (parimenti gravata con l’atto introduttivo), si è intimato alla società reclamante, essendo scaduti i relativi termini, di procedere al pagamento delle somme richieste, nonché il rispetto di tutti gli impegni presenti e futuri derivanti dall’atto transattivo del 13 dicembre 2005.

Risulta, pertanto, evidente che la controversia ha a che vedere con la corretta determinazione del quantum relativo al prezzo di (eventuale) cessione ed al canone di locazione di un’area concessa dal Consorzio ASI, sulla base di una stima richiesta in adempimento di obblighi privatistici assunti in virtù di un atto transattivo intercorso tra le parti.

Non si intravedono, quindi, nemmeno i sintomi dell’esercizio di un potere autoritativo in relazione alla determinazione dei canoni in argomento.

In disparte, dunque, ogni profilo concernente la perdurante sussistenza dell’interesse a ricorrere alla luce dell’avvenuta risoluzione (disposta dal Consorzio ASI nel giugno 2009) della transazione in argomento, deve confermarsi il dictum di inammissibilità per difetto di giurisdizione.

Una pronunzia di conferma che risulta peraltro rispettosa, non da ultimo, del dettato normativo che definitivamente non ha rimesso alla cognizione del giudice amministrativo la materia dei "canoni, indennità ed altri corrispettivi" (art. 133, comma 1, lett. b) c.p.a.).

7. L’appello, in definitiva, deve essere rigettato.

Ritiene altresì il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di rito e di merito possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.

Le spese di lite seguono la soccombenza della società ricorrente e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in appello epigrafe.

Condanna l’appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in Euro 1.500,00 (millecinquecento/00) in favore di ciascuna delle parti intimate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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