Cass. civ. Sez. III, Sent., 30-01-2012, n. 1294 Opposizione agli atti esecutivi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. I ricorrenti sopra indicati propongono ricorso per cassazione, sulla base di cinque motivi, avverso la sentenza del Tribunale di Ancona del 1 giugno 2009 e notificata il successivo 2 luglio, che ha respinto l’opposizione agli atti esecutivi proposta dagli stessi ritenendo sussistente una specifica causale di rito preclusiva dell’esame del merito della stessa, consistente nella pendenza di altra opposizione agli atti esecutivi dinanzi al G.E.. Resiste con controricorso la BNL, illustrato con memoria e chiede respingersi i ricorso.

2. I ricorrenti deducono:

2.1. "Insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5", per avere il giudice a qua fondato la propria decisione esclusivamente sulla supposta pendenza di altro giudizio di opposizione agli atti esecutivi tra le medesime parti e per gli stessi motivi, in base ad un ragionamento presuntivo del tutto carente dal punto di vista logico, contraddetto dalle risultanze istruttorie e dalle logiche considerazioni dei ricorrenti;

2.2. "Contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5" per avere il giudice a qua desunto la pendenza dell’identico giudizio dall’uso del tempo passato da parte della difesa degli odierni ricorrenti, richiamando il pregresso deposito di un "ricorso" in opposizione all’esecuzione, mentre semmai avrebbe dovuto imputarsi a detta difesa di aver proposto altro identico giudizio mediante altra "citazione" avverso la medesima ordinanza;

2.3. Violazione dell’art. 2729 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e chiede alla Corte "se sia vero che non può essere posta a fondamento dell’inferenza deduttiva sottesa al raggiungimento della prova un asola fonte di presunzione se sprovvista dei requisiti di gravità, precisione e concordanza e che dunque nel caso di specie non riveste questi requisiti l’uso del tempo passato da parte degli attori nel dire che esiste un giudizio di opposizione per ritenere che quel giudizio sia altro e diverso rispetto a quello che il giudice sta decidendo" in altre parole: "se sia dunque vero che , l’uso del passato in una causa di opposizione agli atti esecutivi circa la proposizione di un ricorso non sia di per sè idonea a far ritenere al Giudice che ci sia già stata una pregressa citazione di merito in opposizione agli atti esecutivi avverso il medesimo atto";

2.4. Violazione, falsa applicazione degli artt. 39 e 273 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, e chiede alla Corte "se sia vero che nel caso in cui siano pendenti per la fase di merito due giudizi di opposizione agli atti esecutivi, distintamente dinanzi al giudice dell’esecuzione e dinanzi ad altro giudice istruttore del medesimo Ufficio giudiziario, o anche davanti a due diversi giudici istruttori, il secondo giudice non debba emettere sentenza di rigetto dell’opposizione incardinata dinanzi a sè ma debba, invece, riferirne al Presidente del tribunale in applicazione dell’art. 273 c.p.c. per la riunione e la successiva designazione del giudice dinanzi al quale deve proseguire il procedimento di opposizione agli atti esecutivi";

2.5. Violazione dell’art. 618 c.p.c., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, e chiede alla Corte "se è vero che la competenza a conoscere dell’opposizione agli atti esecutivi spetta all’ufficio giudiziario come tale, sicchè esaurita la fase di comparizione delle parti ordinata all’emissione di provvedimenti indilazionabili, non è individuabile una legittimazione del Giudice dell’esecuzione all’istruzione della causa, dovendosi riconoscere per questa parte all’art. 618 c.p.c., comma 2 la portata di norma ordinatoria, la cui violazione non ridonda in vizio di incompetenza, per cui nel caso di assegnazione del merito di un’opposizione agli atti esecutivi ad un G.I. che non corrisponda fisicamente al G. Es. ma faccia parte del suo stesso ufficio la decisione non sarebbe affetta da alcuna nullità". 3. Il ricorso è fondato, nei termini di seguito precisati. Le censure possono essere trattate congiuntamente, avendo tutti ad oggetto la ricostruzione del contenuto della lite.

3.1. Tenuto conto dell’iter procedurale emergente dalle stesse prospettazione delle parti e dagli atti, erroneamente il giudice a qua ha presupposto la pendenza di altro giudizio di opposizione agli atti esecutivi tra le medesime parti e per gli stessi motivi.

3.2. Infatti, la presente opposizione riguarda l’ordinanza del Giudice dell’Esecuzione del 20 febbraio 2008, impugnata con ricorso al medesimo G. E., che fissava l’udienza del 30.4.2008, alla quale si riservava di provvedere. Il 6.05.08, il medesimo giudice, sciogliendo la riserva, rigettava l’istanza di sospensione e fissava il termine per l’introduzione del giudizio di merito, previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata, a norma dell’art. 618 c.p.c., comma 2. 3.3. Con atto notificato il 3 giugno 2008 veniva introdotto il giudizio di merito che non è altro che quello nel quale è stata emessa la sentenza qui impugnata. Non risultano, infatti, tenuto conto dell’indicato iter, giudicati preclusivi rispetto al presente giudizio. Tra le medesime parti e per gli stessi motivi (non potendo considerarsi tale quello emergente dalla sentenza 25.10.07, che ha dichiarato improcedibile l’opposizione della BNL avverso l’ ordinanza del 28.7.2004 resa dal Giudice dell’esecuzione nell’esecuzione immobiliare promossa dalla BNL contro gli odierni ricorrenti, nella quale non era ancora intervenuta l’Equitalia).

3.4. Ne deriva che, diversamente da quanto ricostruito dal giudice a qua, non vi era alcuna "causale di rito" che precludeva l’esame nel merito della presente opposizione, che verrà perciò condotta dal giudice di rinvio, il quale deciderà sulle spese, anche relativamente a quelle del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Ancona in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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