Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 26-05-2011) 22-09-2011, n. 34501

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Procuratore Generale della Repubblica presso la corte di appello di Bologna ricorre contro la sentenza del giudice di pace di Cesena del 27 gennaio 2010, con la quale il giudice ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di M.M. per essere il reato estinto per intervenuta remissione di querela.

Lamenta il procuratore generale erronea applicazione dell’articolo 152 del codice penale, nella parte in cui contempla la possibilità di una remissione tacita di querela.

Il giudice di pace avrebbe ritenuto l’applicabilità della predetta norma in considerazione della mancata comparizione della parte lesa all’udienza dibattimentale, nonostante fosse stata avvertita in merito alle conseguenze della sua mancata comparizione.

Per questi motivi il Procuratore Generale chiede l’annullamento della sentenza ed il rinvio per nuovo giudizio.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Le sezioni unite penali della corte di cassazione, con sentenza del 30 ottobre 2008 numero 46.008, risolvendo un contrasto di giurisprudenza, hanno affermato che al di fuori dell’ipotesi espressamente disciplinata dal D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, artt. 21, 28 e 30 non è possibile configurare una ipotesi di remissione tacita della querela in caso di omessa comparizione all’udienza del querelante, nonostante la sollecitazione del giudice a comparire e l’avvertimento che siffatto comportamento sarebbe stato interpretato come volontà di remissione. Il richiamato orientamento delle sezioni unite è fatto proprio anche da questa sezione della Corte, che lo ha applicato più volte (si veda ad esempio la sentenza del 2 dicembre 2010, est. Marasca, numero 45.011).

La sentenza impugnata, che non ha tenuto in nessun conto il precedente specifico delle sezioni unite, pur risalente a molti mesi prima, deve pertanto essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio al giudice di pace di Cesena.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al giudice di Pace di Cesena per nuovo giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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