Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 11-10-2011, n. 660 Procedimento concorsuale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ricorso al TAR di Catania, l’odierna ricorrente, dipendente della Provincia di Messina con la qualifica di istruttore tecnico (Cat. C, VI livello, area tecnica), impugnava gli atti di approvazione della graduatoria definitiva della selezione interna, per titoli e prova orale, indetta dall’Amministrazione intimata per la copertura di n. 31 posti di Istruttore direttivo – Area tecnica, di cui al bando approvato con delibera dirigenziale n. 140 dell’11 ottobre 2005, nella quale si collocava al trentaquattresimo posto, con punti 60,056.

Lamentava, in punto di diritto, l’istante che la Commissione di esame avrebbe alterato gli esiti della selezione, avendo illegittimamente riconosciuto a pressoché tutti i partecipanti un punteggio maggiore (4 punti) per lo svolgimento di incarichi che rientravano nei compiti istituzionali e nelle ordinarie mansioni dei partecipanti.

La Commissione di esame avrebbe, inoltre, illegittimamente invitato alcuni candidati ad integrare la documentazione relativa ai titoli posseduti successivamente allo scadere del termine di presentazione della domanda.

L’accoglimento anche di una sola delle censure dedotte avrebbe determinato una nuova composizione della graduatoria finale e la collocazione della ricorrente in posizione utile.

Ciò nondimeno, con ricorso per motivi aggiunti, la ricorrente impugnava, altresì, la deliberazione di Giunta Provinciale n. 274 del 16 ottobre 2007, che stabiliva l’utilizzazione delle graduatorie nel periodo di tre anni dalla loro pubblicazione, nonché la determina dirigenziale n. 33 del 18 febbraio 2008, con cui veniva utilizzata la graduatoria per la nomina del sig. Me.Gi. in sostituzione di dipendente dichiarato inidoneo, ed infine il successivo contratto di lavoro stipulato dallo stesso con l’Amministrazione.

2. Il TAR adito, con la sentenza impugnata, affermata preliminarmente la giurisdizione del giudice amministrativo sul ricorso, nella parte che atteneva all’impugnazione della graduatoria definitiva della procedura concorsuale interna per la c.d. progressione verticale, trattandosi di concorso per soli candidati interni ma per il passaggio da un’area funzionale ad un’altra, dichiarava invece il proprio difetto di giurisdizione per quanto concerne gli atti impugnati con ricorso per motivi aggiunti, ovvero la determina dirigenziale con cui era stata utilizzata la graduatoria per la nomina del sig. Me.Gi., in sostituzione di dipendente dichiarato inidoneo, nonché il successivo contratto di lavoro stipulato dallo stesso con l’Amministrazione, trattandosi di atti successivi alla formazione della graduatoria definitiva, che afferivano all’instaurazione del rapporto di impiego e, pertanto, non rientranti nella giurisdizione del giudice amministrativo, bensì in quella del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165.

Nel merito, l’impugnazione della graduatoria definitiva veniva giudicata infondata dal Collegio di prime cure, data la non condivisibilità di entrambi i profili di censura dedotti.

Alla stregua dell’infondatezza del ricorso introduttivo, veniva altresì dichiarato inammissibile il ricorso incidentale proposto dal sig. St.Do., per carenza di interesse.

3. L’originaria ricorrente ha interposto l’appello in trattazione avverso la predetta pronunzia, chiedendone la riforma siccome erronea per aver dichiarato inammissibili i motivi aggiunti per difetto di giurisdizione e infondati i due motivi proposti con il ricorso introduttivo.

4. L’Amministrazione provinciale intimata si è costituita in giudizio per resistere all’appello ed ha controdedotto sulle censure proposte.

Si è costituito anche il sig. Me., che, ribadita l’inammissibilità dei motivi aggiunti proposti in primo grado dalla reclamante, ha sostenuto la correttezza della sentenza impugnata in ordine al primo motivo del ricorso di primo grado, atteso che l’attività di progettazione svolta in autonomia in effetti non può che essere ascritta alla ex settima qualifica funzionale, d’ora in poi q.f., mentre ha aderito alla seconda censura dedotta dall’appellante, circa l’illegittima presentazione di documentazione integrativa da parte del concorrente Pi.

La difesa del Me. ha in ogni caso evidenziato come anche la eventuale fondatezza del primo motivo di ricorso comporterebbe, a suo danno, la decurtazione massima di 3,5 punti (ovvero del punteggio che lo aveva portato a conseguire il punteggio massimo attribuibile per la categoria dei servizi valutabili, cioè p. 22), senza intaccare, dunque, la posizione di 32° in graduatoria, grazie alla quale aveva beneficiato dello scorrimento per l’accesso al posto.

Alla pubblica udienza del 28 aprile 2011 il ricorso in appello è stato introitato per la decisione.

Motivi della decisione

1. L’appello merita parziale accoglimento, alla luce della fondatezza del secondo motivo dedotto con il ricorso introduttivo.

2. Il primo motivo del ricorso introduttivo, riproposto in appello, è infondato, atteso che l’attività di progettazione svolta in autonomia deve essere necessariamente ascritta alla ex VII q.f., potendosi ricondurre alla ex VI q.f. la sola attività di collaborazione nella progettazione.

Correttamente, pertanto, si è pronunziata sul punto la sentenza gravata, che ha rimarcato come era privo di pregio il motivo, col quale si lamentava l’erronea valutazione, tra i titoli, degli incarichi svolti da taluni candidati che, secondo la ricorrente, non avrebbero dovuto ricevere una valutazione specifica, in quanto rientranti in compiti istituzionali, e nelle mansioni proprie del dipendente dell’Ufficio tecnico con la VI q.f., trattandosi invece, secondo quanto può evincersi dall’esame della documentazione prodotta in giudizio, di incarichi che interessavano l’intera progettazione dei lavori o l’intera direzione degli stessi, spesso con svolgimento in piena autonomia dell’attività, altre volte in gruppi di lavoro composti da funzionari della VI qualifica, sicché non si è trattato di compiti riconducibili semplicemente alla VI q.f., secondo le declaratorie delle mansioni contenute nel D.P.R. n. 347/1983, che si caratterizzano per essere svolti in regime di collaborazione con l’Istruttore direttivo (VII qualifica), anziché in regime di autonomia.

3. In ordine, invece, al secondo motivo di ricorso, sul quale presta adesione anche il sig. Me., la sentenza gravata non esce parimenti immune dai vizi dedotti.

Il concorrente Pi. (in posizione favorevole rispetto alla reclamante), infatti, ha trasmesso, nell’ottobre e nel dicembre 2006, documentazione espressamente integrativa, inerente titoli non allegati in precedenza (incarichi di progettazione e diploma di geometra), senza dunque dare meramente ossequio a richiesta di chiarimenti dell’Amministrazione, ed in questo modo violando evidentemente il principio della pari condizione dei concorrenti.

Né l’allegazione tardiva di documentazione integrativa può essere considerata alla stessa stregua della regolarizzazione, che necessariamente ha riguardo a documentazione già esistente e tempestivamente allegata.

Né, ancora, basta sostenere che i titoli integrati erano nella disponibilità dell’Amministrazione, essendo già contenuti nel fascicolo personale del candidato (interno), dovendosi obiettare a siffatta affermazione che, pur trattandosi di selezione interna, è lo stesso bando di concorso a prescrivere l’allegazione alla domanda di partecipazione di tutti i titoli valutabili ai fini della formazione della graduatoria.

Sicché tutti i candidati, conformemente alla lex specialis della selezione (non impugnata) ed in pari condizione, erano chiaramente onerati ad indicare ed allegare i titoli di valutazione, senza che a ciò fosse chiamata a provvedere l’Amministrazione traendoli dal fascicolo personale.

La chiara dizione della legge speciale di concorso, che la Commissione non poteva disattendere, rende vano, contrariamente a quanto sostengono i primi Giudici, il richiamo della previsione generica dell’art. 18 della L. n. 241/90, circa i poteri di acquisizione d’ufficio della documentazione già in possesso dell’Amministrazione.

4. In ordine, infine, ai motivi aggiunti concernenti l’utilizzazione della graduatoria per scorrimento e la stipula del contratto individuale di lavoro con il sig. Me., assegnatario del posto in quanto collocato al 32° posto, motivo in relazione al quale il TAR si è espresso, sulla base di giurisprudenza consolidata, nei sensi del difetto di giurisdizione trattandosi di atti successivi alla definitiva formazione della graduatoria, parte della sentenza che in verità viene contestata in via preliminare dall’appellante, è sufficiente osservare che non emerge un interesse attuale e concreto a ricorrere in capo all’appellante, atteso che non viene specificamente contestata in sede introduttiva l’attribuzione del punteggio al menzionato sig. Me., il quale peraltro comunque sopravanza, alla luce dell’odierna pronunzia, di due posizioni l’appellante, di modo che la posizione di quest’ultimo è comunque salvaguardata e la ricorrente medesima non era comunque titolata a subentrargli, fatti salvi, in ogni caso, gli effetti, anche ai fini degli eventuali futuri scorrimenti, della definitiva ricomposizione della graduatoria che l’Amministrazione dovrà effettuare in esecuzione della presente pronunzia di appello.

5. Nei suddetti limiti, pertanto, e dunque al fine del miglioramento di una posizione nella graduatoria, va accolto l’appello della ricorrente.

Ritiene, altresì, il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di rito e di merito possano essere assorbiti in quanto ininfluenti ed irrilevanti ai fini della decisione. Sussistono i presupposti per la compensazione tra le parti costituite delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, accoglie in parte il ricorso in appello in epigrafe, nei sensi e limiti di cui in motivazione.

Spese compensate tra le parti costituite.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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