Cass. civ. Sez. III, Sent., 30-01-2012, n. 1293

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza n. 34748 del 13 settembre 2002 il Tribunale di Roma accolse la domanda – proposta da C.G. nei confronti dell’impresa D.C.M., chiamata in causa dal Comune di Roma in quanto esercente la manutenzione delle strade interessate – volta ad ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza di una caduta avvenuta il (OMISSIS), lungo la Via (OMISSIS).

Avverso tale sentenza propose appello l’impresa D.C. chiedendone la riforma.

La C. chiese il rigetto delle avverse pretese.

Il Comune di Roma, costituitosi in giudizio, chiese il rigetto dell’impugnazione principale e propose impugnazione incidentale adesiva.

La Corte d’Appello di Roma ha accolto l’appello proposto dall’impresa D.C.M. e, in riforma dell’impugnata sentenza, ha rigettato la domanda di C.G..

Propone ricorso per cassazione quest’ultima con due motivi.

Resiste con controricorso il Comune di Roma.

Motivi della decisione

Parte controricorrente preliminarmente eccepisce l’inammissibilità del ricorso proposto dalla C. per violazione del disposto di cui all’art. 327 c.p.c..

L’eccezione è fondata.

Il termine annuale di decadenza dall’impugnazione, qualora inizi a decorrere prima della sospensione per il periodo feriale, deve prolungarsi di quarantasei giorni per effetto della stessa (non dovendosi tener conto del periodo compreso tra il 1 agosto e il 15 settembre) (Cass., 25 febbraio 2005, n. 4059).

Nel caso in esame la sentenza della Corte d’Appello di Roma, n. 5129/2005 è stata depositata in cancelleria il 28 novembre (non dicembre, come erroneamente indicato nel ricorso) 2005. Pertanto il termine ultimo entro cui il ricorrente avrebbe dovuto procedere alla notifica del ricorso per cassazione cadeva il 13 gennaio 2007, mentre la notifica de qua è del 7 febbraio 2007. Ne deriva l’inammissibilità del ricorso per tardività.

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna di parte ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che si liquidano in complessivi Euro 2.200,00 di cui Euro 2.000 per onorari, oltre rimborso forfettario delle spese generali ed accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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