Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 26-05-2011) 22-09-2011, n. 34499

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Cosenza ha presentato ricorso avverso la sentenza 7.5.2010 del giudice di pace di Montalto Uffugo, con la quale ha assolto R.G. e S. G. dal reato di lesioni commesso in danno reciproco ,perchè il fatto non costituisce reato, avendo riconosciuto ad entrambi l’esimente della provocazione.

Il ricorrente rileva la violazione di legge in riferimento all’art. 599 c.p., comma 2 il quale prevede la non punibilità esclusivamente di chi ha commesso alcuno dei fatti di cui agli artt. 594 e 595 c.p., nello stato d’ira determinato da un fatto ingiusto altrui e subito dopo di esso.

Il ricorso merita accoglimento, in quanto, come rilevato dal ricorrente, agli imputati era contestato il reato previsto dall’art. 582 c.p. e quindi la citata esimente della provocazione non è in alcuna ipotesi applicabile, per chiara ed inequivocabile volontà del legislatore.

La sentenza va quindi annullata con rinvio per nuovo esame al giudice di pace di Montalto Uffugo.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al giudice di pace di Montalto Uffugo.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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