Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 11-10-2011, n. 658 Deliberazioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ricorso notificato in data 20 giugno 2008, la costituenda ATI Messina Costruzioni s.r.l. – Generali Iacopelli s.r.l. – No Problem Parking s.r.l. (di seguito denominata ATI Messina) impugnava innanzi al T.A.R. Sicilia, sede di Palermo, la deliberazione della Giunta municipale di Palermo n. 84 del 18 aprile 2008, concernente la realizzazione in project financing di un parcheggio sotterraneo e la riqualificazione dello spazio urbano di Piazzale (…), e con la quale era stata dichiarata di pubblico interesse, ai sensi dell’art. 37-quater della L. n. 109/1994, la proposta presentata dal promotore ATI Consorzio fra Cooperative di produzione e lavoro – Conscoop – Final S.p.A. e Apcoa Parking Italia s.p.a.

Ad avviso della ricorrente, in particolare, la proposta presentata dal sopra menzionato Consorzio doveva essere esclusa dalla valutazione finale, mentre avrebbe dovuto essere dichiarata di pubblico interesse la sua proposta, e questo considerando che il progetto preliminare contenuto nella proposta presentata dall’ATI Conscoop, da un lato, risultava sprovvisto delle indagini idrogeologiche e, dall’altro lato, era corredato di una relazione geologica e geotecnica che non era stata resa sulla base di indagini effettuate specificamente sulle aree interessate dall’intervento. Inoltre, il progetto in questione prevedeva la realizzazione di quattro piani interrati, in difformità pertanto dagli elementi di base stabiliti nello studio comunale di fattibilità, il quale era arrivato alla conclusione che si potevano "interrare solo un paio di piani al di sotto del piano stradale esistente".

Si costituivano in giudizio il Comune di Palermo e l’ATI Conscoop; quest’ultima proponeva ricorso incidentale.

Con successivo ricorso, notificato il 27 giugno 2008, la Società AMAT S.p.A. impugnava la stessa deliberazione comunale, nella parte in cui la sua proposta non era stata presa in considerazione per la valutazione finale.

Infine, con ricorso notificato in data 8 luglio 2008, la summenzionata deliberazione comunale era impugnata anche dal Condominio di Piazzale (…).

2. Con sentenza n. 1207 del 7 luglio 2009, il T.A.R. adito, previa riunione dei tre ricorsi, accoglieva in parte qua i ricorsi (principale e incidentale) proposti dall’ATI Messina e dalla Conscoop, respingeva il ricorso proposto dall’AMAT e accoglieva in parte qua il ricorso proposto dal Condominio di Piazzale (…).

Rilevava detto giudice che, se è pur vero che l’istituto della finanza di progetto si caratterizza per essere un procedimento a iniziativa di soggetti privati, è altresì vero che le proposte dei privati devono trovare riscontro negli atti di pianificazione economica e urbanistica dell’ente pubblico interessato.

In particolare, lo studio di fattibilità di un’opera pubblica o di pubblica utilità da realizzare mediante finanza di progetto esplicita i contenuti e le previsioni degli atti di programmazione e costituisce il limite entro il quale non può spingersi la facoltà propositiva del privato. Detto studio costituisce, quindi, il parametro fondamentale per la valutazione dell’ammissibilità dell’intervento e della sua effettiva e concreta rispondenza dell’interesse pubblico ab origine individuato.

In sostanza, l’Amministrazione non può discostarsi in modo significativo da quelle che sono le risultanze dello studio di fattibilità che ha costituito il presupposto per l’inserimento dell’opera nel programma triennale, tenuto conto che, per come sopra evidenziato, ciascuna proposta deve innanzitutto essere coerente con il contenuto di quello studio il quale costituisce il limite pubblico all’iniziativa del promotore privato.

Il T.A.R. esprimeva, inoltre, l’avviso che, nella procedura di project financing, si applica l’art. 18 del D.P.R. n. 544/1999, anche nella parte (comma 2, lettera a) in cui ha stabilito che "Qualora il progetto debba essere posto a base di gara di un appalto concorso o di una concessione di lavori pubblici, sono effettuate, sulle aree interessate dall’intervento, le indagini necessarie quali quelle geologiche, geotecniche, idrologiche, idrauliche e sismiche e sono redatti le relative relazioni e grafici".

Ciò posto, il T.A.R. rilevava che né il progetto presentato dall’ATI Conscoop, né quello presentato dall’ATI Messina apparivano completi sotto i profili indicati, in quanto il primo era del tutto sprovvisto delle relazioni di cui all’art. 18, comma 2, lett. a) e il secondo era fornito di una relazione non pertinente in quanto riportante i risultati di indagini non relative alle medesime aree interessate dall’intervento, ma ad aree limitrofe.

Passando, infine, all’esame del ricorso proposto dal Condominio di Piazzale (…), il T.A.R. riteneva fondato il primo motivo di censura con il quale si lamentava la difformità tra lo studio di fattibilità propedeutico all’opera – predisposto dal Comune di Palermo – che prevedeva la possibilità di interrare "solo un paio di piani al di sotto del piano stradale esistente" e il progetto preliminare della Conscoop, che prevedeva, invece, che venisse realizzata una struttura costituita da quattro livelli completamente interrati.

3. Il Conscoop proponeva appello contro la sopra menzionata pronunzia.

Si costituivano in giudizio il Comune di Palermo, la Messina Costruzioni, il Condominio di Piazzale (…) e l’avv. Benedetto Caramanna; questi ultimi tre proponevano, altresì, appello incidentale.

4. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa, con la sentenza di cui si chiede la revocazione, superata in via preliminare, siccome infondata, la censura di carattere processuale sollevata dall’appellante Conscoop circa l’ordine di disamina delle censure dedotte con il ricorso principale e in via incidentale, assorbito ogni altro motivo di censura, respingeva l’appello principale, mentre gli appelli incidentali venivano dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza d’interesse.

Ai fini della decisione in base agli aspetti di merito della controversia, venivano affrontate la questione riferita al valore ed all’efficacia da attribuire allo studio di fattibilità col quale l’Amministrazione comunale aveva limitato la realizzabilità del parcheggio interrato a "un paio" di piani, nonché quella attinente alla completezza sotto l’aspetto tecnico della proposta formulata dalla Conscoop.

5. L’ATI Messina ha proposto il ricorso per revocazione in trattazione, affermando che la predetta pronunzia è viziata da errore di fatto revocatorio, per aver omesso, in conseguenza della reiezione dell’appello principale proposto dall’ATI Conscoop, l’esame dell’appello incidentale proposto dalla medesima ATI Messina (che, unitamente agli altri gravami incidentali, è stato dichiarato "improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse").

Ai fini dell’ammissibilità del gravame in fase rescindente, la reclamante ritiene, dunque, evidente la configurabilità di un decisivo errore di fatto revocatorio, ravvisato nella mancata pronunzia su autonome domande ritualmente avanzate dalla medesima ATI Messina con appello incidentale c.d. improprio, e per le conseguenti determinazioni di questo Consiglio in sede rescissoria viene nuovamente proposto integralmente l’appello incidentale stesso, con richiesta conclusiva, in riforma dell’appellata sentenza del TAR Sicilia n. 1207/99, di dichiarare inammissibile o respingere siccome infondato il ricorso incidentale proposto in primo grado dall’ATI Conscoop e di accogliere integralmente il ricorso introduttivo principale proposto dalla stessa ATI Messina.

6. La Conscoop, nel costituirsi nel presente giudizio, anche in qualità di capogruppo della citata ATI, ha riproposto in via incidentale, per l’ipotesi in cui questo Consiglio riconoscesse in fase rescindente la sussistenza di un errore di fatto e desse luogo alla fase rescissoria, l’appello proposto in via principale (riprodotto anch’esso integralmente) ai fini dell’accoglimento del ricorso proposto in prime cure.

E’ intervenuto ad opponendum al ricorso per revocazione in argomento un condomino del Condominio di Piazza (…) come da epigrafe.

7. Muovendo da quest’ultimo atto, al di là del profilo della tempestività del suo deposito, in tempo utile antecedentemente all’udienza, ne va rilevata comunque l’inammissibilità, atteso che, in violazione dell’art. 50, comma 1, c.p.a., non dà conto delle ragioni e degli elementi giustificativi su cui si fonda.

8. Il ricorso per revocazione va comunque dichiarato inammissibile.

Il gravame revocatorio, infatti, non può superare la fase rescindente, data l’insussistenza del reclamato errore di fatto revocatorio.

L’aver qualificato l’appello incidentale come proprio e quindi destinato all’improcedibilità alla luce della reiezione del gravame principale può essere frutto, eventualmente, di un errore di valutazione ma non, tecnicamente, di un errore di fatto.

In altri termini, l’omesso esame dell’appello incidentale non può essere ricondotto, nel caso di specie, ad un abbaglio dei sensi o ad una svista, ma all’evidente valutazione dell’atto come appello incidentale proprio, ovvero per il quale l’interesse a ricorrere sorge e perdura in relazione alla presentazione ed all’esito della domanda principale.

Trattasi dunque, eventualmente, di un errore di valutazione e qualificazione giuridica, e quindi in definitiva, se del caso, di un errore di diritto.

9. Appurata, in fase rescindente, l’inammissibilità del ricorso in trattazione non vi è luogo a dar conto dell’appello riproposto in via incidentale dalla Conscoop.

Ritiene, altresì, il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di rito e di merito possano essere assorbiti in quanto ininfluenti ed irrilevanti ai fini della decisione.

Sussistono, nondimeno, i presupposti per disporre la compensazione delle spese tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso per revocazione in epigrafe.

Dichiara, altresì, inammissibile l’atto di intervento di Ag.Gi. e improcedibile il gravame proposto in via incidentale da Conscoop.

Spese di lite compensate tra le parti.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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