Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 11-10-2011, n. 657 Competenza e giurisdizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La ricorrente, dirigente sanitario del SSN, impugnava dinanzi al TAR di Catania l’esclusione dalla selezione per la costituzione delle Commissioni mediche per l’accertamento delle invalidità civili (indetta con deliberazione del DG della Azienda Unità Sanitaria Locale n. 3 – Catania n. 3547 del 9 settembre 1997), esclusione adottata con deliberazione n. 1540 del 13 maggio 1999 perché Responsabile del servizio di medicina legale e fiscale.

Ad essa seguiva, in verità, nota del Direttore generale dell’Azienda in data 24 maggio 1999, con cui si specificava che l’esclusione era stata dettata dalla considerazione che la carica ricoperta e le funzioni dalla stessa espletate non apparivano compatibili con l’impegno richiesto dalla partecipazione alle Commissioni da costituire.

Con le doglianze di diritto la ricorrente lamentava che non esisterebbero, nelle disposizioni di settore applicabili, ipotesi di incompatibilità in ragione dell’incarico assegnato. Il Servizio diretto dalla ricorrente, inoltre, sarebbe estraneo ai procedimenti di competenza delle Commissioni interessate dalla selezione e sarebbe comunque inopportuno, illogico ed ingiusto privare l’Amministrazione dell’apporto professionale della ricorrente medesima.

2. Il TAR adito, dopo aver accolto nel luglio 1999 la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati, con la sentenza impugnata (n. 3229/2010) ha poi definitivamente dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, così argomentando:

"gli atti impugnati dalla ricorrente ineriscono ad una selezione per l’individuazione dei componenti delle commissioni mediche incaricate di effettuare gli accertamenti sanitari relativi alla condizione di invalidità civile; ai sensi dell’art. 1, comma 2, della legge 15 ottobre 1990, n. 295, i medici componenti tali commissioni "…sono scelti tra i medici dipendenti o convenzionati della unità sanitaria locale territorialmente competente…".

La controversia non rientra quindi nella giurisdizione di questo Giudice Amministrativo atteso che, ai sensi dell’art. 63, comma 1, del D.Lgs. n. 165/01, le controversie relative ai rapporti di pubblico impiego cd. "privatizzato", quale quello in essere fra la ricorrente e l’Azienda USL n. 3, sono devolute al Giudice Ordinario, restando devolute a questo Giudice, ai sensi del comma 4 dello stesso articolo 63 "…le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all’articolo 3, ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi…".

Nel caso di specie, non si verte in tema di procedure finalizzate all’assunzione di pubblici dipendenti; conseguentemente deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione di questo Giudice Amministrativo, in favore del Giudice Ordinario". Le spese seguivano la soccombenza della ricorrente.

3. Con l’interposto appello, in trattazione, la d.ssa Mi. ha censurato l’impugnata sentenza, richiamando precedenti giurisprudenziali e considerazioni varie militanti in favore della giurisdizione del Giudice Amministrativo nella vicenda che ci occupa.

4. L’Azienda sanitaria intimata non si è costituita in giudizio. Alla pubblica udienza del 27 aprile 2011 il ricorso è stato introitato per la decisione.

5. Il ricorso in appello non può essere accolto.

In effetti, la normativa applicata prevede che i medici componenti delle Commissioni in questione siano selezionati tra i medici dipendenti o convenzionati della unità sanitaria locale territorialmente competente.

Appare, dunque, evidente che la controversia, e quindi la procedura oggetto di contestazione in prime cure, afferisce direttamente, considerati i presupposti necessari per poter accedere alle relative funzioni, ad un rapporto di pubblico impiego privatizzato o convenzionale (che peraltro deve essere vigente e territorialmente localizzato in maniera corrispondente) e non ad una procedura concorsuale "per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni".

Devesi dunque affermare, concordemente alla pronunzia del TAR, che la controversia è sottratta alla giurisdizione del giudice amministrativo.

Le pronunzie richiamate dall’appellante non sovvertono i principi appena esposti, facendo esse riferimento a profili organizzativi che non vengono ad essere coinvolti nella sede che ci occupa.

6. L’appello, in definitiva, deve essere rigettato.

Ritiene altresì il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di rito e di merito possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.

Nulla per le spese di lite, in mancanza di costituzione delle parti intimate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in appello di cui in epigrafe.

Nulla per le spese del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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