Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 11-10-2011, n. 656

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. L’originaria ricorrente impugnava dinanzi al TAR della Sicilia il provvedimento prot. n. 14507, datato 23 febbraio 2009, dell’Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana – Dip. Reg.le Territorio ed Ambiente, con il quale era stata rigettata la richiesta di concessione di demanio marittimo per la realizzazione di uno stabilimento balneare presentata dalla medesima, oltre, all’occorrenza, gli atti presupposti e connessi.

2. Il TAR adito, con la sentenza impugnata, muovendo dalle conclusioni già raggiunte in un precedente conferente alla fattispecie (sentenza n. 1022 del 4 giugno 2009), riteneva la fondatezza del profilo censorio avente ad oggetto la violazione dell’art. 4 della legge regionale n. 15/05 e del punto 6 del Decreto Assessoriale contenente le linee guida per la redazione dei piani di utilizzo delle aree demaniali marittime.

Da entrambe le disposizioni, peraltro evidentemente dotate di diversa forza normativa, si evinceva chiaramente la non vincolatività delle predette linee guida fino all’adozione dei detti piani, con conseguente necessità di provvedere, nelle more, al rilascio delle concessioni demaniali marittime alla stregua dei criteri allora vigenti, sia pure previa sottoscrizione di apposita clausola con la quale il futuro concessionario si impegnava ad adeguare la propria struttura alle previsioni del futuro ed adottando piano.

3. Avverso l’annullamento giurisdizionale del provvedimento di rigetto n. 14507 del 2009 è insorto l’Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana, il quale, con l’atto di appello in argomento, è tornato ad insistere, argomentando, per il rigetto del ricorso originario.

4. La società appellata si è costituita in giudizio per resistere all’appello ed ha riproposto anche le censure implicitamente assorbite dal Collegio di prime cure.

Alla pubblica udienza del 27 aprile 2011 il ricorso è stato introitato per la decisione.

5. Il ricorso in appello non merita accoglimento.

La legge regionale n. 15/05, all’art. 4, chiaramente dispone che le attività e le opere consentite sul demanio marittimo possono essere autorizzate ed esercitate solo in conformità alle previsioni di appositi piani di utilizzo delle dette aree demaniali, approvati dal competente Assessorato (qui appellante) su proposta dei comuni costieri, ma dispone, altresì, che "in fase di prima applicazione e fino all’approvazione dei piani di utilizzo … è consentito il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime con prevalenza delle previsioni contenute nei piani di utilizzo successivamente approvati".

Orbene, non avendo il Comune di Menfi, che pure aveva espresso parere favorevole sull’istanza, ancora provveduto alla redazione del detto nuovo Piano di utilizzo, è evidente che l’Assessorato regionale avrebbe dovuto attenersi al regime ed ai criteri allora vigenti, richiedendo al più l’impegno formale del richiedente ad adeguarsi alle nuove prescrizioni che sarebbero sopravvenute in esito all’approvazione dello strumento di pianificazione dell’utilizzo dell’aree demaniali marine.

E se è vero, come ammette lo stesso Comune, che la proposta progettuale era conforme al Piano di utilizzo vigente ma (all’evidenza) non alle direttive impartite dall’Assessorato con il decreto del maggio 2006 recante le linee guida per la redazione dei nuovi PUS, la mancata pianificazione attuativa comunale impediva di trarre di per sé una conclusione negativa in ordine al rilascio del titolo, fatto salvo l’impegno a conformarsi alle nuove prescrizioni (con l’alta probabilità, dunque, a rischio e pericolo dell’istante, di dover adeguare la struttura in breve tempo senza poter avanzare, successivamente, pretesa alcuna al riguardo).

Le linee guida in questione hanno valore di atto di indirizzo nei confronti dei Comuni (pur dipingendo, soprattutto tramite la clausola di salvaguardia, il quadro transitorio) e non la forza normativa autonoma necessaria a sostenere, nei confronti di soggetti privati, il rigetto di istanze concessorie, in relazione alle quali le valutazioni andavano effettuate sulla base dei criteri allo stato vigenti nel Comune di pertinenza.

L’applicazione immediata e diretta di tali linee di indirizzo non poteva essere rimessa, dunque, come tenta di sostenere l’Amministrazione appellante, ad un mero atteggiamento auto-limitativo discrezionale dell’Amministrazione stessa, che in mancanza dell’attuazione comunale a valle non poteva autonomamente disporne.

6) Per i motivi indicati l’appello, in definitiva, deve essere rigettato.

Ritiene, altresì, il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di rito e di merito possano essere assorbiti in quanto ininfluenti ed irrilevanti ai fini della decisione.

La peculiarità della materia rende opportuna la compensazione delle spese di lite tra le parti costituite.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso in appello epigrafe.

Spese del presente grado di giudizio compensate tra le parti costituite.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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