Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 11-10-2011, n. 655 Piano regolatore generale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Le ricorrenti impugnavano dinanzi al TAR di Catania il decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Urbanistica del 16 marzo 2007, pubblicato sulla G.U.R.S. del 18 maggio 2007, con cui era stato approvato il Piano Regolatore Generale ed il Regolamento Edilizio del Comune di Camporotondo Etneo.

Impugnavano, altresì, tutti gli atti presupposti, già gravati peraltro con precedente separato ricorso, ovvero il parere reso dal Consiglio Regionale dell’Urbanistica – C.R.U. col voto del 5 dicembre 2006, numero 608; la proposta di parere del 18 settembre 2006 numero 27 resa dall’Unità operativa 5.1. del Dipartimento Regionale Urbanistica; la delibera dell’8 aprile 2004 numero 10, pubblicata all’Albo Pretorio sino al 9 maggio 2004, con cui il Consiglio Comunale del Comune di Camporotondo Etneo aveva approvato lo schema di massima del piano regolatore generale; la proposta e la relazione tecnica dell’Ufficio Tecnico Comunale allegata alla delibera; la delibera di adozione del piano regolatore generale e dell’annesso regolamento edilizio del Comune di Camporotondo Etneo adottata dal Commissario ad acta il 9 novembre 2005 col numero 1, successivamente pubblicata ex articolo 3 comma 1 legge n. 71/78; la proposta di delibera ed il parere reso dal dirigente dall’Area Tecnica il 3 novembre 2005 col numero 12178 di protocollo; nonché ogni altro atto o provvedimento antecedente o successivo, comunque presupposto, connesso e/o conseguenziale, ivi compresa l’eventuale, non conosciuta né menzionata, delibera consiliare di esame delle opposizione e/o osservazioni al piano regolatore.

2. Il TAR adito, già si era espresso con la sentenza n. 638/2007 sul ricorso presentato dalle odierne ricorrenti avverso la delibera di adozione dello schema di massima di PRG emessa dal Consiglio comunale di Camporotondo Etneo, ed avverso il provvedimento di adozione del PRG emesso dal Commissario ad acta. Il successivo gravame veniva proposto questa volta oltre tutti gli atti già impugnati col precedente ricorso, avverso il provvedimento regionale di approvazione del nuovo PRG (decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Urbanistica del 16 marzo 2007), ed il relativo parere del C.R.U. n. 608 del 5 dicembre 2006. Nei confronti dei citati atti veniva dedotta illegittimità derivata in ragione delle censure già sollevate con il precedente ricorso; in più, si denunciava la violazione dell’art. 4 della L.R. n. 71/1978, del principio del giusto procedimento, e difetto di istruttoria e motivazione, in virtù del fatto che il Consiglio comunale non si era pronunciato sulle osservazioni presentate dai ricorrenti, e l’Assessorato regionale si sarebbe "appiattito" sul punto sulle motivazioni espresse dal progettista. Il TAR disponeva nei termini che seguono.

Il primo giudice riteneva, anzitutto, il ricorso inammissibile, per contrasto col principio del divieto di bis in idem, nella parte in cui impugnava atti già costituenti oggetto del precedente ricorso, e per le medesime doglianze già sollevate in quella sede. Per quanto concerne, invece, l’impugnativa degli atti successivamente adottati (parere del C.R.U. 608/2006 e decreto regionale di approvazione del PRG), si rilevava che venivano sollevate le medesime (sette) censure già contenute nel precedente ricorso, sei delle quali erano state dichiarate infondate con la citata sentenza n. 638/07, che aveva definito quel contenzioso, e dalla quale il TAR riteneva di non doversi in questa parte discostare. Mentre in relazione al solo settimo motivo di ricorso (rectius quarto dei motivi aggiunti), con la predetta sentenza ritenuto fondato e col quale si denunciava l’illegittimità della destinazione ad "autoparco" del terreno di proprietà della ricorrente Fr., sul quale era stata già precedentemente assentita in maniera tacita una concessione edilizia, nonché l’ingiustificato superamento degli standard minimi di cui al D.M. 2 aprile 1968, quale risultava dal volume di attrezzature che erano previste nel piano, alcune delle quali incidenti sulle proprietà Im., i primi Giudici ritenevano di doversi adeguare alla sentenza n. 581/09 di questo CGA, che, in accoglimento di atto di appello del Comune di Camporotondo Etneo, aveva riformato la sentenza sul punto, da un lato escludendo che si fosse formata la concessione edilizia tacita sul terreno della ricorrente Fr., in considerazione della esistenza di alcune richieste di integrazione documentale provenienti dal Comune, idonee ad interrompere il termine per la formazione tacita del titolo di cui alla L.R. n. 17/1994, e non conosciute dal giudice di primo grado, dall’altro, con riferimento al denunciato immotivato superamento degli standards urbanistici, ritenendo che le scelte pianificatorie del Comune (anche sotto il profilo della quantità e qualità delle attrezzature previste) fossero perfettamente coincidenti e giustificate dalle previsioni di incremento demografico e di crescita della popolazione già comprovate nel giudizio di primo grado e positivamente valutate da quel giudice.

Quanto alla restante parte e quindi all’ultimo (ed unico specifico) motivo di ricorso, col quale si denunciava la violazione del procedimento legale di adozione ed approvazione del PRG, in considerazione del fatto che il Consiglio comunale non avrebbe assunto alcuna determinazione in ordine alle osservazioni presentate dalle ricorrenti, mentre – sulla stessa questione – l’Assessorato regionale si sarebbe semplicemente adeguato alla proposta del progettista, senza motivazione, il TAR di Catania pronunziava responso di infondatezza, condannando altresì in solido le ricorrenti al pagamento delle spese processuali in favore delle due Amministrazioni resistenti.

3. Con l’interposto appello in trattazione, le ricorrenti hanno impugnato la predetta decisione, riproponendo le censure articolate in prime cure.

4. Il Comune appellato si è costituito in giudizio per resistere ed ha controdedotto.

Anche l’Assessorato regionale al territorio e ambiente si è costituito ed ha chiesto il rigetto del gravame.

Alla pubblica udienza del 27 aprile 2011 il ricorso è stato introitato per la decisione.

5. Il Collegio ritiene il ricorso non meritevole di positiva considerazione. Sulla base di quanto esposto in premessa, in seguito alla pronunzia di questo Consiglio di Giustizia (n. 581/09) il precedente ricorso proposto dalle odierne ricorrenti in primo grado avverso gli atti presupposti all’approvazione del p.r.g., di cui invece al presente gravame, è stato definitivamente ed integralmente rigettato, con la conseguenza che correttamente il TAR ha dichiarato l’inammissibilità (peraltro non oggetto di specifiche censure con l’appello in trattazione) in relazione alla parte del ricorso con cui venivano impugnati atti già costituenti oggetto del precedente ricorso e per le medesime doglianze già sollevate in quella sede.

6. Residua, dunque, anche in questo grado di giudizio, in adesione peraltro alla posizione espressa dalle parti pubbliche intimate, la doverosa trattazione delle doglianze proposte autonomamente (non quelle per mera invalidità derivata, quindi, in relazione alle quali il Collegio ritiene di non doversi discostare dal giudicato di infondatezza) in ordine all’approvazione regionale dello strumento urbanistico (e al relativo parere del CRU).

Si fa riferimento, in particolare, all’asserita violazione del procedimento di approvazione del p.r.g. per difetto di motivazione in ordine alle osservazioni avanzate dagli appellanti medesimi.

Orbene, è particolarmente agevole per il Collegio confermare, anche sul punto, le argomentazioni della sentenza impugnata, che certamente non si discosta dalla giurisprudenza assolutamente prevalente.

7. Premesso, infatti, che nel momento in cui il Consiglio comunale si autoproclama "incompatibile" in relazione all’adozione del piano regolatore (cfr. delibera del c.c. n. 25 del 20 maggio 2005), tanto da determinare l’intervento sostitutivo di un Commissario ad acta di nomina regionale, sarebbe certamente illogico pretendere che il Consiglio comunale stesso – "incompatibile" per l’adozione del piano – divenga poi organo necessario per l’esame delle osservazioni e delle opposizioni al p.r.g. presentate dai cittadini, in ordine all’altro profilo risulta effettivamente ex actis che, in sede di definitiva approvazione del Piano, l’Assessorato regionale "non ha accolto" (tra le altre) le osservazioni dei ricorrenti, facendo riferimento, come da prassi consolidata, alle "controdeduzioni del progettista", con ciò integrando lo schema classico di legittima motivazione data per relationem. Sul punto è, altresì, agevole ricordare come la giurisprudenza non abbia titubanze nell’affermare che le osservazioni dei privati, in sede d’adozione del p.r.g., hanno un carattere meramente collaborativo per la formazione di tale strumento urbanistico, sicché esse non fondano peculiari aspettative ed il loro rigetto non richiede un particolare onere di motivazione.

8. Alla stregua di quanto precede, il ricorso in appello non può essere accolto.

Ritiene, altresì, il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di rito e di merito possano essere assorbiti in quanto ininfluenti ed irrilevanti ai fini della decisione. Per il principio di soccombenza, sulle ricorrenti gravano, in solido, le spese processuali relative al grado di giudizio, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso in appello in epigrafe.

Condanna le appellanti al pagamento, in favore del Comune e dell’Assessorato, delle spese relative al presente grado di giudizio, liquidate in Euro 2.000,00 (duemila/00) per ciascuna delle parti pubbliche intimate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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